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Ordinanza

Ordinanza n. 274/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600420

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del 20 febbraio 2026 e, per quanto occorrer possa, diniego del 18 febbraio 2026 di accesso al garage

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e gestore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante di una società, ha impugnato i dinieghi con cui Infomobility S.p.A. ha negato il permesso di accedere al garage, chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare. Il testo non espone ulteriori motivi di merito; in sede cautelare il TAR ha rilevato che non risultavano adeguatamente documentati i presupposti per l’accesso alla zona ZTL secondo la regolazione comunale vigente, non impugnata. Ha inoltre giudicato generiche le allegazioni sulla durata effettiva dell’esigenza di accesso e sulle condizioni di salute del ricorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha ravvisato prima facie l’assenza del fumus boni iuris, poiché non era possibile prescindere dalla produzione di idonea documentazione a sostegno della richiesta di accesso alla ZTL, in relazione alla disciplina comunale vigente e non impugnata. Ha inoltre escluso il periculum in mora, essendo generico il riferimento sia alla consistenza temporale dell’interesse all’accesso sia alle condizioni di salute del ricorrente persona fisica. Ha condannato il ricorrente a pagare le spese della fase cautelare, liquidate in Euro 1.000,00 oltre accessori in favore del Comune di Parma e in Euro 1.000,00 oltre accessori in favore di Infomobility S.p.A.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

    La domanda è stata esaminata come istanza cautelare collegiale; il TAR ne ha escluso i presupposti, negando la sospensione richiesta.

Massime di principio

  • La tutela cautelare richiede la documentazione dei presupposti fattuali e giuridici della pretesa; quando l’accesso richiesto dipende dalla disciplina comunale vigente, non impugnata, il ricorrente deve allegare elementi idonei a dimostrare di possedere i requisiti previsti.
  • Il periculum in mora non è dimostrato da richiami generici alla durata dell’esigenza di accesso o alle condizioni di salute del richiedente: occorrono allegazioni concrete sulla consistenza e sull’urgenza del pregiudizio.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareCircolazione stradale e viabilità
RamiProcesso amministrativoTrasporti e circolazione
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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