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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30957/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugna l'ordinanza che aveva dichiarato estinti i reati per i quali era stato condannato e aveva rigettato le restanti richieste, deducendo violazioni costituzionali e convenzionali (artt. 3, 24, 111 Cost., art. 6 CEDU) per oscurità e violazione del diritto di difesa in relazione alle attività successive alla notifica dell'ingiunzione di demolire del 16/6/2008; violazione dell'art. 655 c.p.p. per non avere il Pubblico Ministero investito il giudice dell'esecuzione nella fissazione delle modalità esecutive; violazione degli artt. 61, 62, 63 del d.P.R. n.115/2002 per irregolarità nella scelta dell'impresa esecutrice (affidamento alla ditta individuale Fanni Cristian senza motivazione e senza preventiva acquisizione di 5 preventivi, esclusione della SA.CO.GEN. s.r.l. e mancata considerazione dell'offerta del Genio Militare); censura della mancata autorizzazione all'autodemolizione e della presunta nullità della consulenza tecnica dell'ing. Cucinotta per errore nel computo metrico e conseguente sproporzionato aumento dei costi; dedotta altresì violazione del principio di proporzionalità.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso come infondato. Sulla questione del mancato coinvolgimento informativo del ricorrente la Corte ritiene la censura generica e priva di indicazione di danno concreto. Conferma che il Pubblico Ministero è l'organo promotore dell'esecuzione e può curarla d'ufficio: l'investimento del giudice dell'esecuzione non è un presupposto necessario salvo che sorga una controversia sulle modalità esecutive; nel caso di specie il Tribunale di Cagliari è stato regolarmente investito dall'interessato e ha motivato compiutamente le proprie valutazioni. Valida la scelta dell'affidamento alla ditta "Fanni Cristian" in ragione del prezzo e delle garanzie tecnico-professionali offerte; ritiene congrua e non viziata la consulenza dell'ing. Cucinotta e non ravvisa vizio motivazionale né illogicità manifesta nelle determinazioni del giudice dell'esecuzione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 3 Cost.

    Richiamato in relazione al principio di uguaglianza e proporzionalità; la Corte non rileva concreto vizio di violazione di tale principio nella procedura esecutiva contestata.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in ordine alla tutela giurisdizionale e al diritto di difesa; la Corte richiede specificità e prova del pregiudizio per ritenere violato il diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per garanzie del giusto processo; la Corte rileva che le garanzie sono rispettate in assenza di elementi concreti di lesione.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato in ordine alla correttezza dell'azione amministrativa/istituzionale del Pubblico Ministero; la Corte non riscontra violazioni che giustifichino annullamento.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato con riferimento al diritto ad un processo equo; la Corte ritiene che non sia stata dimostrata una effettiva lesione procedurale o di diritto di difesa.

  • art. 655 cod. proc. pen.

    La Corte conferma l'orientamento secondo cui il Pubblico Ministero è l'organo promotore dell'esecuzione e, ove sorgano controversie sulle modalità esecutive, può instaurare il procedimento dinanzi al giudice dell'esecuzione.

  • art. 665 cod. proc. pen.

    Richiamato nella giurisprudenza per indicare che il PM cura d'ufficio l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali; l'investimento del giudice dell'esecuzione interviene se è necessaria la fissazione delle modalità o in caso di controversie.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 61, 62, 63

    Richiamati in relazione alle procedure di appalto/affidamento per interventi di demolizione; la Corte valuta che le prescrizioni non sono state violate in modo da determinare l'annullamento della procedura, essendo stata data adeguata motivazione alla scelta dell'affidamento.

  • Sez. U, n. 15 del 19/6/1996 (Monterisi)

    "essendo il titolo esecutivo costituito dalla sentenza irrevocabile, comprensiva dell'ordine di demolizione, l'organo promotore dell'esecuzione va identificato nel pubblico ministero, il quale, ove il condannato non ottemperi all'ingiunzione a demolire, non potrà che investire il giudice di esecuzione, al fine della fissazione delle modalità di esecuzione..."

    La Corte riprende il principio che il PM promuove l'esecuzione e che l'intervento del giudice dell'esecuzione è necessario quando sorga controversia sulle modalità esecutive.

  • Sez. 3, n. 40763 del 23/5/2013 (Terracciano)

    Richiamata per confermare che compete al PM determinare le modalità attuative della demolizione e che, in caso di controversia, va instaurato il procedimento dinanzi al giudice dell'esecuzione.

Massime di principio

  • Il Pubblico Ministero è l'organo promotore dell'esecuzione delle sentenze irrevocabili contenenti ordine di demolizione e può curare d'ufficio le attività esecutive; l'investimento del giudice dell'esecuzione non è obbligatorio se non quando sorga una controversia sulle modalità.
  • La mera mancata comunicazione di atti esecutivi al condannato non determina automaticamente violazione del diritto di difesa: il ricorrente deve indicare e dimostrare in modo specifico il pregiudizio subito o quali atti non conosciuti avrebbero consentito di adottare difese concrete.
  • Le scelte di affidamento dell'esecuzione (impresa aggiudicataria) rientrano in una valutazione di merito motivata su prezzo e garanzie tecnico-professionali; sono sindacabili in sede di legittimità solo se emerge illogicità manifesta o difetto grave di motivazione.
  • Le censure sulla consulenza tecnica (calcoli, computi) richiedono dimostrazione di errori manifesti o vizio di valutazione grave per giustificare l'annullamento dell'atto giudiziario che l'ha utilizzata.
  • Per ottenere tutela con riferimento al principio di proporzionalità occorre provare concretamente la sproporzione fra l'intervento esecutivo e gli interessi tutelati; deduzioni astratte o generiche sono insufficienti.

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