Cassazione Penale, Sentenza n. 30957/2024 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugna l'ordinanza che aveva dichiarato estinti i reati per i quali era stato condannato e aveva rigettato le restanti richieste, deducendo violazioni costituzionali e convenzionali (artt. 3, 24, 111 Cost., art. 6 CEDU) per oscurità e violazione del diritto di difesa in relazione alle attività successive alla notifica dell'ingiunzione di demolire del 16/6/2008; violazione dell'art. 655 c.p.p. per non avere il Pubblico Ministero investito il giudice dell'esecuzione nella fissazione delle modalità esecutive; violazione degli artt. 61, 62, 63 del d.P.R. n.115/2002 per irregolarità nella scelta dell'impresa esecutrice (affidamento alla ditta individuale Fanni Cristian senza motivazione e senza preventiva acquisizione di 5 preventivi, esclusione della SA.CO.GEN. s.r.l. e mancata considerazione dell'offerta del Genio Militare); censura della mancata autorizzazione all'autodemolizione e della presunta nullità della consulenza tecnica dell'ing. Cucinotta per errore nel computo metrico e conseguente sproporzionato aumento dei costi; dedotta altresì violazione del principio di proporzionalità.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso come infondato. Sulla questione del mancato coinvolgimento informativo del ricorrente la Corte ritiene la censura generica e priva di indicazione di danno concreto. Conferma che il Pubblico Ministero è l'organo promotore dell'esecuzione e può curarla d'ufficio: l'investimento del giudice dell'esecuzione non è un presupposto necessario salvo che sorga una controversia sulle modalità esecutive; nel caso di specie il Tribunale di Cagliari è stato regolarmente investito dall'interessato e ha motivato compiutamente le proprie valutazioni. Valida la scelta dell'affidamento alla ditta "Fanni Cristian" in ragione del prezzo e delle garanzie tecnico-professionali offerte; ritiene congrua e non viziata la consulenza dell'ing. Cucinotta e non ravvisa vizio motivazionale né illogicità manifesta nelle determinazioni del giudice dell'esecuzione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 3 Cost.
Richiamato in relazione al principio di uguaglianza e proporzionalità; la Corte non rileva concreto vizio di violazione di tale principio nella procedura esecutiva contestata.
art. 24 Cost.
Richiamato in ordine alla tutela giurisdizionale e al diritto di difesa; la Corte richiede specificità e prova del pregiudizio per ritenere violato il diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Richiamato per garanzie del giusto processo; la Corte rileva che le garanzie sono rispettate in assenza di elementi concreti di lesione.
art. 97 Cost.
Richiamato in ordine alla correttezza dell'azione amministrativa/istituzionale del Pubblico Ministero; la Corte non riscontra violazioni che giustifichino annullamento.
art. 6 CEDU
Richiamato con riferimento al diritto ad un processo equo; la Corte ritiene che non sia stata dimostrata una effettiva lesione procedurale o di diritto di difesa.
art. 655 cod. proc. pen.
La Corte conferma l'orientamento secondo cui il Pubblico Ministero è l'organo promotore dell'esecuzione e, ove sorgano controversie sulle modalità esecutive, può instaurare il procedimento dinanzi al giudice dell'esecuzione.
art. 665 cod. proc. pen.
Richiamato nella giurisprudenza per indicare che il PM cura d'ufficio l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali; l'investimento del giudice dell'esecuzione interviene se è necessaria la fissazione delle modalità o in caso di controversie.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 61, 62, 63
Richiamati in relazione alle procedure di appalto/affidamento per interventi di demolizione; la Corte valuta che le prescrizioni non sono state violate in modo da determinare l'annullamento della procedura, essendo stata data adeguata motivazione alla scelta dell'affidamento.
Sez. U, n. 15 del 19/6/1996 (Monterisi)
"essendo il titolo esecutivo costituito dalla sentenza irrevocabile, comprensiva dell'ordine di demolizione, l'organo promotore dell'esecuzione va identificato nel pubblico ministero, il quale, ove il condannato non ottemperi all'ingiunzione a demolire, non potrà che investire il giudice di esecuzione, al fine della fissazione delle modalità di esecuzione..."
La Corte riprende il principio che il PM promuove l'esecuzione e che l'intervento del giudice dell'esecuzione è necessario quando sorga controversia sulle modalità esecutive.
Sez. 3, n. 40763 del 23/5/2013 (Terracciano)
Richiamata per confermare che compete al PM determinare le modalità attuative della demolizione e che, in caso di controversia, va instaurato il procedimento dinanzi al giudice dell'esecuzione.
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero è l'organo promotore dell'esecuzione delle sentenze irrevocabili contenenti ordine di demolizione e può curare d'ufficio le attività esecutive; l'investimento del giudice dell'esecuzione non è obbligatorio se non quando sorga una controversia sulle modalità.
- La mera mancata comunicazione di atti esecutivi al condannato non determina automaticamente violazione del diritto di difesa: il ricorrente deve indicare e dimostrare in modo specifico il pregiudizio subito o quali atti non conosciuti avrebbero consentito di adottare difese concrete.
- Le scelte di affidamento dell'esecuzione (impresa aggiudicataria) rientrano in una valutazione di merito motivata su prezzo e garanzie tecnico-professionali; sono sindacabili in sede di legittimità solo se emerge illogicità manifesta o difetto grave di motivazione.
- Le censure sulla consulenza tecnica (calcoli, computi) richiedono dimostrazione di errori manifesti o vizio di valutazione grave per giustificare l'annullamento dell'atto giudiziario che l'ha utilizzata.
- Per ottenere tutela con riferimento al principio di proporzionalità occorre provare concretamente la sproporzione fra l'intervento esecutivo e gli interessi tutelati; deduzioni astratte o generiche sono insufficienti.
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