Cassazione Penale, Sentenza n. 50683/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva due motivi: 1) violazione dell'art. 157 cod. pen.: la prescrizione del reato sarebbe intervenuta il 14/12/2022 (sei anni dalla sentenza di primo grado del 14/12/2016), dunque la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione per prescrizione prima della pronuncia del 6/04/2023; 2) erronea applicazione dell'art. 163 cod. pen. con riferimento al diniego della sospensione condizionale della pena, poiché la Corte di appello avrebbe ritenuto ostativa una sentenza del 12/03/2016 che, essendo relativa a fatti commessi quando il Leoniello era diciottenne, ai sensi dell'art. 164, comma 4, cod. pen. avrebbe aumentato il limite massimo per il cumulo delle pene sospendibili da 2 anni a 2 anni e 6 mesi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al primo motivo ritenendolo ammissibile e fondato. Ha affermato che il reato si è prescritto il 14/12/2022 (decorso integrale del termine di sei anni tra la sentenza di primo grado del 14/12/2016 e l'emissione del decreto di citazione per il giudizio in appello del 12/01/2023) e che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione per prescrizione prima della pronuncia. Richiamando la giurisprudenza consolidata, la Corte ha chiarito il rapporto tra art. 157 e art. 161 cod. pen. e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Il secondo motivo relativo alla sospensione condizionale non è stato deciso perché l'estinzione per prescrizione ha reso inutile ogni ulteriore valutazione di merito.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Norma che punisce il traffico e la cessione di sostanze stupefacenti; nel procedimento era la norma qualificatrice della condotta di cessione per cui l'imputato era stato condannato
art. 157 cod. pen.
Regola i termini e gli effetti degli atti interruttivi della prescrizione; la Corte ha ritenuto che gli atti interruttivi esistenti non impedivano il decorso del termine prescrizionale di sei anni e quindi la prescrizione si è perfezionata
art. 161 cod. pen., comma secondo
Richiamato relativamente al termine massimo di prescrizione: la Corte osserva che il termine di prescrizione non matura prima del periodo massimo previsto, salva la verifica del decorso integrale tra atti interruttivi
art. 163 cod. pen.
Norma sulla sospensione condizionale della pena: il ricorrente contestava la sua mancata concessione, ma la Corte non ha deciso il punto per l'intervenuta prescrizione
art. 164 cod. pen., comma 4
Prevede limiti particolari per il cumulo delle pene quando il condannato era minorenne o giovane al tempo della precedente condanna; il difensore sosteneva che, essendo il Leoniello diciottenne per la precedente sentenza, il limite di cumulo sarebbe stato aumentato a 2 anni e 6 mesi
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Consente di proporre ricorso per cassazione per la violazione delle norme penali anche quando la doglianza concerne l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha ritenuto ammissibile il motivo di prescrizione in Cassazione
Massime di principio
- La prescrizione può essere eccepita anche in Cassazione e costituisce motivo ammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
- Per valutare la prescrizione è necessario calcolare i termini a partire dall'ultimo atto interruttivo: se tra un atto interruttivo e l'atto successivo decorre integralmente il termine ordinario previsto dall'art. 157 cod. pen., la prescrizione può maturare al termine previsto dall'art. 161 cod. pen.
- Se la Corte rileva che il reato è estinto per prescrizione, la sentenza di merito deve essere annullata e, di norma, non si procede al rinvio per un nuovo giudizio (annullamento senza rinvio) perché il diritto penale sostanziale è estinto
- Quando si contesta il diniego della sospensione condizionale della pena, occorre verificare il limite di cumulo previsto dall'art. 164 c.p. (per i giovani imputati il limite può essere aumentato); tuttavia tale questione resta ininfluente se nel frattempo il reato è estinto per prescrizione
- In casi simili è fondamentale ricostruire con precisione le date degli atti interruttivi (sentenze, decreti di citazione, ecc.) per calcolare il termine prescrizionale e determinare se il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione.
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