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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50683/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva due motivi: 1) violazione dell'art. 157 cod. pen.: la prescrizione del reato sarebbe intervenuta il 14/12/2022 (sei anni dalla sentenza di primo grado del 14/12/2016), dunque la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione per prescrizione prima della pronuncia del 6/04/2023; 2) erronea applicazione dell'art. 163 cod. pen. con riferimento al diniego della sospensione condizionale della pena, poiché la Corte di appello avrebbe ritenuto ostativa una sentenza del 12/03/2016 che, essendo relativa a fatti commessi quando il Leoniello era diciottenne, ai sensi dell'art. 164, comma 4, cod. pen. avrebbe aumentato il limite massimo per il cumulo delle pene sospendibili da 2 anni a 2 anni e 6 mesi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al primo motivo ritenendolo ammissibile e fondato. Ha affermato che il reato si è prescritto il 14/12/2022 (decorso integrale del termine di sei anni tra la sentenza di primo grado del 14/12/2016 e l'emissione del decreto di citazione per il giudizio in appello del 12/01/2023) e che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione per prescrizione prima della pronuncia. Richiamando la giurisprudenza consolidata, la Corte ha chiarito il rapporto tra art. 157 e art. 161 cod. pen. e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Il secondo motivo relativo alla sospensione condizionale non è stato deciso perché l'estinzione per prescrizione ha reso inutile ogni ulteriore valutazione di merito.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Norma che punisce il traffico e la cessione di sostanze stupefacenti; nel procedimento era la norma qualificatrice della condotta di cessione per cui l'imputato era stato condannato

  • art. 157 cod. pen.

    Regola i termini e gli effetti degli atti interruttivi della prescrizione; la Corte ha ritenuto che gli atti interruttivi esistenti non impedivano il decorso del termine prescrizionale di sei anni e quindi la prescrizione si è perfezionata

  • art. 161 cod. pen., comma secondo

    Richiamato relativamente al termine massimo di prescrizione: la Corte osserva che il termine di prescrizione non matura prima del periodo massimo previsto, salva la verifica del decorso integrale tra atti interruttivi

  • art. 163 cod. pen.

    Norma sulla sospensione condizionale della pena: il ricorrente contestava la sua mancata concessione, ma la Corte non ha deciso il punto per l'intervenuta prescrizione

  • art. 164 cod. pen., comma 4

    Prevede limiti particolari per il cumulo delle pene quando il condannato era minorenne o giovane al tempo della precedente condanna; il difensore sosteneva che, essendo il Leoniello diciottenne per la precedente sentenza, il limite di cumulo sarebbe stato aumentato a 2 anni e 6 mesi

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Consente di proporre ricorso per cassazione per la violazione delle norme penali anche quando la doglianza concerne l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha ritenuto ammissibile il motivo di prescrizione in Cassazione

Massime di principio

  • La prescrizione può essere eccepita anche in Cassazione e costituisce motivo ammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
  • Per valutare la prescrizione è necessario calcolare i termini a partire dall'ultimo atto interruttivo: se tra un atto interruttivo e l'atto successivo decorre integralmente il termine ordinario previsto dall'art. 157 cod. pen., la prescrizione può maturare al termine previsto dall'art. 161 cod. pen.
  • Se la Corte rileva che il reato è estinto per prescrizione, la sentenza di merito deve essere annullata e, di norma, non si procede al rinvio per un nuovo giudizio (annullamento senza rinvio) perché il diritto penale sostanziale è estinto
  • Quando si contesta il diniego della sospensione condizionale della pena, occorre verificare il limite di cumulo previsto dall'art. 164 c.p. (per i giovani imputati il limite può essere aumentato); tuttavia tale questione resta ininfluente se nel frattempo il reato è estinto per prescrizione
  • In casi simili è fondamentale ricostruire con precisione le date degli atti interruttivi (sentenze, decreti di citazione, ecc.) per calcolare il termine prescrizionale e determinare se il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione.

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