Cassazione Penale, Sentenza n. 8658/2024 del 28/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la sua condanna per aver realizzato opere abusive in zona vincolata e sismica senza permesso di costruire e senza autorizzazione paesaggistica (violazione artt. 44, co.1, lett. b), 93, 94, 95 d.P.R. 6/6/2001 e art. 181 d.lgs. 42/2004). In cassazione deduceva un unico motivo: violazione delle norme incriminatrici e vizio di motivazione per travisamento della prova con due profili principali: a) contestazione della ritenuta esistenza di un ampliamento del corpo di fabbrica "B" di 25 mq rispetto alla concessione in sanatoria (si lamentava contraddittorietà delle valutazioni di merito e difformità tra mq. 25 e mq. 120 indicate in primo grado); b) deduzione che il piccolo manufatto adibito a canile non richiedesse permesso di costruire né autorizzazione paesaggistica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni autonome: 1) tardività dell'impugnazione: il termine applicabile era quello di 15 giorni decorrente dalla comunicazione della sentenza con motivazione contestuale (procedimento di appello trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 23-bis d.l. 137/2020), e la proroga di altri 15 giorni prevista dall'art. 585, co.1-bis c.p.p. non si applicava perché l'imputato non era stato dichiarato assente con le formalità degli artt. 420 e 420-bis c.p.p.; 2) inammissibilità per manifesta infondatezza e genericità: il ricorso si limitava a riproporre censure già esaminate in appello senza affrontare le argomentazioni della sentenza impugnata, non indicava in modo specifico atti e prove che dimostrassero un travisamento decisivo, e chiedeva una riesposizione dei fatti non consentita in sede di legittimità. Sono state inoltre confermate le valutazioni dei giudici di merito circa l'ampliamento di mq.25 e la natura non precaria del manufatto (quindi necessità di permesso/autorizzazione). Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna al pagamento delle spese e il versamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 6 giugno 2001
artt. 44, comma 1, lett. b), 93, 94, 95
Le norme sono state applicate per contestare reati relativi a opere edili abusive: gli artt. in tema di disciplina edilizia e responsabilità per lavori non autorizzati in zona vincolata/sismica sono stati ritenuti violati dall'imputato
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
Usata per sostenere la require del nulla osta/autorizzazione paesaggistica per le opere realizzate in area vincolata
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176
art. 23, comma 8; art. 23-bis
Fondamento normativo per lo svolgimento dell'appello in forma 'cartolare' e per l'ammissione di richieste scritte del Pubblico Ministero; la Corte ha applicato tali disposizioni per qualificare il procedimento d'appello e la comunicazione della motivazione
art. 585, comma 1, lett. a) e comma 1-bis; artt. 420 e 420-bis; art. 616
Art.585 c.p.p.: termine breve (15 giorni) per impugnare sentenza con motivazione contestuale; co.1-bis (proroga di 15 giorni) non applicabile se l'imputato non è stato dichiarato assente secondo artt.420/420-bis; art.616 c.p.p.: conseguenze economiche e ammenda a carico del ricorrente per inammissibilità.
Sentenza Corte Costituzionale
n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in tema di determinazione dell'onere per la parte che propone ricorso dichiarato inammissibile, per valutare l'assenza di colpa nel proporre il ricorso
Massime di principio
- Se il giudizio d'appello è trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 23-bis d.l. 137/2020 e la sentenza ha motivazione contestuale, il termine per proporre ricorso per cassazione è di 15 giorni (art. 585, co.1 c.p.p.); la maggiorazione di 15 giorni prevista dall'art. 585, co.1-bis non si applica se l'imputato non è stato dichiarato assente con le formalità di cui agli artt. 420 e 420-bis c.p.p.
- In cassazione non è sufficiente riproporre pedissequamente le censure già respinte in appello; il ricorso deve specificare la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione e le argomentazioni della sentenza impugnata, indicando atti, elementi probatori e le ragioni per cui essi compromettono logicamente la decisione
- Il vizio di 'travisamento della prova' sussiste solo se nella motivazione del giudice vi è uso di un elemento non presente nel processo o omissione della valutazione di una prova decisiva; non ricorre quando il ricorrente contesta meramente la valutazione delle prove operata dal giudice di merito
- Opere anche di modesta entità (es. manufatti destinati a canili) possono richiedere permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica se non hanno carattere meramente precario: la valutazione della precarietà (assenza di fondazioni, facilità di rimozione, natura temporanea) è alquanto fattuale e riservata al giudice di merito
- La mancata osservanza dei termini di impugnazione e la genericità dei motivi possono portare a inammissibilità immediata del ricorso con condanna alle spese e possibile ammenda (art. 616 c.p.p.)
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