Ordinanza del 03/05/2016 n. 598 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Sospensione esecutività sentenza di primo grado - Sospensione esecuzione atto impositivo - Differenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’art. 52, comma 2, del d.lgs. 546/1992 disciplina due distinti rimedi cautelari: la sospensione dell’esecutività della sentenza appellata, subordinata alla sussistenza di gravi e fondati motivi, e la sospensione dell’esecuzione dell’atto impositivo, ammessa quando l’esecuzione può causare al contribuente un danno grave e irreparabile. I rimedi sono alternativi e il contribuente deve individuare quello applicabile. Non può essere accolta la richiesta di sospendere una sentenza di primo grado che abbia integralmente respinto il ricorso, poiché tale pronuncia ha natura meramente dichiarativa e non modifica l’efficacia dell’atto impositivo.
Differenze tra sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado e sospensione dell’esecuzione dell’atto impositivo ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 546/1992
Differenze tra sospensione della sentenza e sospensione dell’atto impositivo
Il documento chiarisce la distinzione tra i due interventi cautelari previsti dall’art. 52, comma 2, del d.lgs. 546/1992, precisando i rispettivi presupposti, ambiti applicativi e limiti. La sospensione dell’esecutività della sentenza appellata e la sospensione dell’esecuzione dell’atto impositivo non costituiscono rimedi fungibili.
Riferimento normativo e presupposti
L’art. 52, comma 2, del d.lgs. 546/1992 prevede due diverse ipotesi:
- la sospensione dell’esecutività della sentenza appellata, concedibile quando sussistono gravi e fondati motivi;
- la sospensione dell’esecuzione dell’atto impositivo, concedibile quando l’esecuzione può determinare per il contribuente un danno grave e irreparabile.
I presupposti cautelari sono quindi differenti e devono essere valutati in relazione agli effetti prodotti dalla pronuncia impugnata e alla permanenza dell’efficacia dell’atto impositivo.
Ambito della sospensione dell’esecutività della sentenza
La sospensione dell’esecutività della sentenza appellata è applicabile quando l’atto impositivo è stato superato da una statuizione giudiziale positiva, idonea a determinare in concreto l’obbligo tributario oggetto di contestazione. In tale situazione, la sentenza produce effetti propri sull’obbligazione tributaria e la sua esecutività può formare oggetto di sospensione, ove ricorrano gravi e fondati motivi.
Ambito della sospensione dell’esecuzione dell’atto impositivo
La sospensione dell’esecuzione dell’atto impositivo opera invece quando, al termine del giudizio, l’efficacia dell’atto resta sostanzialmente immodificata. Il rimedio riguarda pertanto l’atto amministrativo tributario e non la sentenza, e richiede che l’esecuzione possa arrecare al contribuente un danno grave e irreparabile.
Scelta del rimedio cautelare
Le due forme di tutela cautelare sono tra loro distinte e alternative. È onere del contribuente individuare e proporre il rimedio coerente con gli effetti della decisione impugnata e con la situazione processuale concreta.
Il giudice non può sostituire d’ufficio una richiesta cautelare con l’altra. Ne consegue che un’istanza formulata per ottenere la sospensione dell’esecutività della sentenza non può essere automaticamente convertita in una richiesta di sospensione dell’esecuzione dell’atto impositivo, né viceversa.
Esclusione della sospensione della sentenza di rigetto integrale
Non può essere accolta l’istanza di sospensione dell’esecutività di una sentenza di primo grado che abbia integralmente rigettato il ricorso del contribuente. Una pronuncia di questo tipo contiene statuizioni di mero accertamento e non incide sull’operatività dell’atto impositivo.
Poiché la sentenza di rigetto integrale non sostituisce, modifica o determina in concreto l’obbligo tributario oltre quanto già disposto dall’atto impositivo, essa non presenta un’esecutività autonomamente sospendibile. In tale ipotesi, l’eventuale esigenza cautelare deve essere riferita all’esecuzione dell’atto impositivo, attraverso lo specifico rimedio previsto dall’art. 52, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 546/1992, sempre che ne ricorrano i presupposti.
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