Ordinanza del 04/05/2016 n. 599 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Periculum in mora - Non sussiste - Rateazione del pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialePer ottenere la sospensione dell’esecutività della sentenza di secondo grado occorre dimostrare rischi concreti e attuali per diritti primari o per la continuità dell’attività economica. L’entità del debito, da sola, non prova il periculum in mora, soprattutto se il pagamento può essere rateizzato. Il danno irreparabile ai sensi dell’art. 373 c.p.c. e dell’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992 consiste in uno scarto intollerabile tra il pregiudizio dell’esecuzione e le possibilità concrete di ristoro in caso di accoglimento del ricorso per Cassazione, secondo Cass. n. 217/2010.
Sospensione dell’esecutività della sentenza e insussistenza del periculum in mora in presenza della rateazione del pagamento.
Misure cautelari e sospensione dell’esecutività della sentenza
Il documento enuncia i criteri per valutare la richiesta di sospensione dell’esecutività di una sentenza di secondo grado durante il giudizio di legittimità. La misura richiede la dimostrazione di un pregiudizio irreparabile e non può fondarsi sulla sola entità delle somme da pagare.
Presupposti del periculum in mora
Chi chiede la sospensione deve illustrare rischi concreti e attuali che incidano sui diritti primari della persona oppure sulla sopravvivenza dell’attività economica. Il periculum in mora è escluso quando il pagamento può essere effettuato mediante rateazione, secondo quanto indicato nel documento.
Nozione di danno irreparabile e riferimenti normativi
Ai fini dell’art. 373 c.p.c. e dell’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992, l’irreparabilità del danno va valutata confrontando il pregiudizio derivante dall’esecuzione della sentenza durante il giudizio di Cassazione con le concrete possibilità di ottenere il risarcimento qualora il ricorso venga accolto. Il danno rileva quando tra tali elementi sussiste uno scarto intollerabile. È richiamata, a sostegno del criterio, la Corte di Cassazione, n. 217/2010.
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