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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24937/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda la richiesta di un soggetto già dipendente e iscritto a un fondo di previdenza complementare di ottenere le differenze tra la pensione privilegiata per invalidità permanente e il minor trattamento pensionistico percepito, con riferimento a diversi periodi temporali. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo, da un lato, che per il periodo 19.10.1985-3.3.2005 il credito fosse inesistente per effetto di un giudicato formatosi in altro giudizio tra le stesse parti; dall'altro, che per il periodo successivo al 25.5.2006 nulla fosse dovuto, perché il calcolo delle differenze doveva tenere conto della conversione in capitale della quota del fondo in occasione della liquidazione anticipata del c.d. zainetto. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che il precedente giudizio richiamato dalla Corte d'appello non avesse identità di petitum e causa petendi rispetto a quello attuale e che, quindi, non operasse il giudicato esterno; 2) omesso esame di fatti decisivi, per non avere considerato i conteggi analitici depositati in primo grado, dai quali risultava un credito pari all'85% della differenza, al netto della quota liquidata anticipatamente dal fondo; 3) analogo omesso esame di fatti decisivi, con riferimento alla necessità di rideterminare l'importo del trattamento in forma capitalizzata al maggio 2006; 4) conseguente erroneità del rigetto della domanda, assumendo che, accolti i primi motivi, il credito attoreo sarebbe stato superiore al controcredito opposto in compensazione dalla banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, perché il ricorso non riportava in modo completo la domanda riconvenzionale proposta nel precedente giudizio e non consentiva un raffronto diretto tra le due domande al fine di verificare l'effettiva identità di petitum e causa petendi e, quindi, la sussistenza o meno del giudicato esterno. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, perché l'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico e non di questioni o deduzioni difensive; i conteggi di parte non sono fatti storici, ma allegazioni difensive. Inoltre, tali censure erano estranee alla ratio decidendi, poiché la sentenza impugnata non aveva omesso i conteggi, ma li aveva ritenuti non rilevanti alla luce del corretto calcolo svolto dal giudice di primo grado e dell'insufficienza delle censure d'appello, ritenute meramente assertive. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. È stata altresì disposta la condanna del ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per contestare l'estensione del giudicato; la Corte non entra nel merito della portata del giudicato perché censura il motivo come non autosufficiente

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    l'omesso esame denunciabile riguarda un fatto storico decisivo e non questioni, valutazioni o deduzioni difensive come i conteggi di parte

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Chi contesta l'applicazione del giudicato esterno deve allegare in modo completo e specifico il contenuto della precedente domanda o del precedente thema decidendum, così da consentire il raffronto tra i due giudizi; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di denunciare l'omessa valutazione di conteggi, argomentazioni o deduzioni di parte, perché l'oggetto del sindacato è solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo.
  • Una censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare questioni che il giudice di merito non ha omesso di considerare ma ha motivatamente disatteso.
  • In presenza di una decisione di merito che abbia ricostruito il credito con criteri ritenuti corretti, il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una nuova discussione sul calcolo economico senza indicare uno specifico errore di diritto o un effettivo omesso esame di fatto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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