Cassazione Penale, Sentenza n. 2532/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha confermato il divieto di dimora nel comune di Roma applicato per il delitto di furto aggravato. La difesa ha articolato due motivi: 1) mancata valutazione dell'assenza di gravi indizi e, in subordine, illegittimità della misura perché la pena prevedibile sarebbe inferiore ai tre anni, tenuto conto del comportamento collaborativo del ricorrente; 2) mancata considerazione dello stato di necessita e dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen. a causa dell'indigenza del ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici del riesame circa i gravi indizi (comportamento al momento dell'ingresso e uscita dal negozio, cambio di abbigliamento e possesso di merce sottratta per un valore di 327,30 euro), nonché le esigenze cautelari alla luce di comportamenti evasivi e di precedenti vicende analoghe e reati in materia di stupefacenti. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'esimente dello stato di necessita per mera impossidenza priva di elementi fattuali specifici e ha ricordato che l'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. vieta solo la custodia cautelare in carcere se la pena prevedibile è sotto tre anni, senza impedire altre misure meno afflittive. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. c) ed e))
Norma che indica i motivi ammessi per ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi proposti manifestamente infondati.
art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Divieto di applicare la custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che la pena irrogata non sarà superiore a tre anni; la Corte precisa che il divieto non si estende agli arresti domiciliari o ad altre misure meno afflittive.
art. 54 cod. pen.
Esimente dello stato di necessita; la Corte richiede la dimostrazione di un pericolo grave e attuale, inevitabile e non altrimenti evitabile con mezzi leciti, non sufficiente la semplice indigente impossidenza priva di circostanze fattuali specifiche.
Giurisprudenza citata (es. Sez. 3, n. 4483 del 19/01/2022; Sez. 6, n. 29621 del 03/06/2016; Sez. 2, n. 4418 del 14/01/2015; Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016; Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015)
Precedenti utilizzati per chiarire i limiti all'applicazione delle misure cautelari rispetto alla pena prevedibile e per precisare i requisiti stringenti per l'esimente dello stato di necessita.
Massime di principio
- Per la conferma di una misura cautelare il giudice valuta il quadro indiziario concreto: elementi come cambio di abbigliamento, possesso immediato di beni provento di furto e comportamento al controllo costituiscono indizi gravi.
- L'art. 275, comma 2-bis, vieta la custodia cautelare in carcere quando la pena prevedibile sia inferiore a tre anni, ma non impedisce l'applicazione di misure meno afflittive (arresti domiciliari, divieti di dimora, ecc.).
- La mera indigente impossidenza non basta a formare lo stato di necessita ai sensi dell'art. 54 cod. pen.; è richiesta la prova di una situazione di pericolo grave, attuale e inevitabile e l'assenza di alternative lecite.
- Il comportamento del soggetto al momento del controllo e la sua recidiva o vicinanza a precedenti fatti analoghi agiscono sfavorevolmente nella valutazione delle esigenze cautelari.
- In situazioni analoghe, chi impugna una misura cautelare deve fornire elementi fattuali specifici e concreti a sostegno delle deduzioni (es. documentazione su condizioni di vita, tentativi di soluzioni alternative, prova di collaborazione), non limitarsi ad affermazioni generiche.
- La giurisprudenza di legittimità è coerente nel delimitare la portata degli strumenti di tutela sociale (assistenza agli indigenti) come fattore che può escludere la scriminante della necessità quando rendono evitabile il reato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2330/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2331/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2332/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2333/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2334/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2335/2024 del 19/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →