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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44363/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza che confermava le misure cautelari: Esposito e Musella in custodia cautelare in carcere, Cascone obbligo di dimora. Esposito contestava la carenza di gravi indizi rispetto ai capi associativi e la partecipazione personale, la genericità delle dichiarazioni dei collaboratori e l'assenza di riscontri individualizzanti, nonché la illegittima applicazione automatica della presunzione di pericolosità ex art. 275 c.p.p.. Cascone e Musella contestavano la sussistenza dell'associazione (capo 1-bis), l'attribuzione dei ruoli (promotore a Musella, partecipe a Cascone) e il riconoscimento dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., facendo valere incongruenze temporali e la limitata incidenza materiale di Musella.

La decisione

Il Collegio ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi sulla base di plurime dichiarazioni di collaboratori convergenti e delle conversazioni intercettate, nonché dei movimenti finanziari riscontrati. Ha confermato la qualificazione di Esposito come referente per l'introduzione di beni (anche stupefacenti) nelle carceri e la sussistenza delle esigenze cautelari (rischio di reiterazione e struttura organizzata), ha confermato la qualificazione di Cascone come referente per l'approvvigionamento e la gestione dei proventi e di Musella come soggetto al vertice per l'organizzazione delle consegne (anche mediante droni). Ha altresì ritenuto fondata la qualificazione aggravante ex art. 416-bis.1 per l'agevolazione e l'accrescimento della forza dei gruppi e per la forza intimidatrice. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Riferimento alle fattispecie associative: il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi di partecipazione ad associazione per delinquere sulla base di dichiarazioni e intercettazioni

  • art. 74 d.P.R. 1° ottobre 1990 n. 309 (art. 73 d.P.R. n. 309/1990)

    Rilevanza per i reati di stupefacenti contestati come reati-fine; il Tribunale ha imputato consegne di sostanze stupefacenti anche in carcere

  • artt. 81, comma 2, 110, 391-ter, cod. pen.

    Norme richiamate relative alla concorso di persone, al concorso di reati e agli strumenti utilizzati: la Corte ha ritenuto che le singole condotte contribuiscano al quadro associativo

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (aggravante)

    Applicata per il contributo all'accrescimento della forza dei gruppi e per la componente intimidatoria; il Tribunale ha ritenuto che l'introduzione di telefoni e stupefacenti nelle carceri abbia rafforzato l'alleanza criminale

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Presunzione legislativa di pericolosità per i reati associativi richiamata nella valutazione delle esigenze cautelari; la Corte ha considerato applicabile la presunzione e non superata nel caso concreto

Massime di principio

  • Per impugnare con successo misure cautelari su reati associativi è necessario contestare in modo specifico e circostanziato la valutazione delle fonti probatorie (es. indicare contraddizioni precise nelle dichiarazioni dei collaboratori o elementi che smentiscono intercettazioni), non limitarsi ad affermazioni generiche.
  • Le dichiarazioni convergenti di più collaboratori e le intercettazioni articolate, integrate da riscontri materiali (versamenti, movimentazioni, consegne), possono costituire motivo sufficiente per ritenere sussistenti gravi indizi di associazione e per giustificare misure cautelari severe.
  • La presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. in tema di esigenze cautelari per reati associativi può essere applicata se non vengono forniti elementi concreti e specifici che dimostrino la cessazione del vincolo associativo o l'impossibilità di reiterazione; l'onere di allegare fatti nuovi e concreti grava sulla difesa.
  • Per contrastare il riconoscimento dell'aggravante ex art. 416-bis.1 è necessario dimostrare che la condotta non ha effettivamente contribuito all'accrescimento della forza dei gruppi né ha rilevanza intimidatoria, attraverso elementi fattuali e temporali precisi.
  • La qualificazione dei ruoli (promotore, organizzatore, referente) richiede elementi temporali e materiali coerenti: contestazioni basate su discrepanze temporali o su limitata incidenza in singoli episodi devono essere provate con dati specifici per essere persuasive.

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