Risoluzione n. 138 del 29/05/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, per un professionista, un compenso corrisposto con assegno circolare si considera percepito nel momento della materiale consegna del titolo, non quando l’assegno viene versato sul conto. Nel caso esaminato, quindi, il reddito è imponibile nel 2008 e non nel 2009.
Imputazione dei compensi ricevuti con assegno circolare nel reddito di lavoro autonomo
Imputazione dei compensi corrisposti a mezzo assegno circolare nel lavoro autonomo
La risoluzione affronta il tema della corretta imputazione temporale, ai fini IRPEF, di un compenso professionale corrisposto mediante assegno circolare. Il documento interpreta l’art. 54 del TUIR con riferimento al principio di cassa, precisando quando il compenso debba ritenersi "percepito" dal professionista.
Quesito posto dal contribuente
Il caso riguarda un ingegnere residente in Italia che, per una prestazione professionale svolta nell’anno 2008, ha emesso fattura nel 2008 e ha ricevuto nello stesso anno un assegno circolare, successivamente versato sul proprio conto corrente bancario nel 2009. Il contribuente chiede se il compenso debba essere tassato nel 2008 oppure nel 2009.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il contribuente ritiene che il compenso debba essere imponibile solo nel 2009, in quanto solo in tale anno egli sarebbe entrato effettivamente in possesso della somma, al momento del versamento dell’assegno sul conto corrente, indipendentemente dalla data di valuta del titolo.
Inquadramento normativo: articolo 54 del TUIR
L’Agenzia richiama l’art. 54 del DPR n. 917 del 1986, che disciplina la determinazione del reddito di lavoro autonomo. La norma stabilisce che il reddito è costituito dalla differenza tra:
- l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili;
- le spese sostenute nel medesimo periodo nell’esercizio dell’arte o professione.
Viene ribadito che il criterio applicabile è il cosiddetto principio di cassa, per cui rilevano i compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo d’imposta.
Assegni bancari e circolari: rilevanza ai fini della percezione
La risoluzione osserva che l’applicazione del principio di cassa può creare dubbi quando il pagamento avviene con strumenti diversi dal contante, come assegni bancari, assegni circolari o carte di credito.
Per gli assegni bancari e circolari, richiamando il Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 176, viene precisato che si tratta di titoli di credito consistenti in un ordine scritto di pagare una determinata somma di denaro.
La differenza tra le due forme di assegno è individuata nel maggiore grado di garanzia dell’assegno circolare:
- con l’assegno bancario il traente ordina alla propria banca di pagare un terzo;
- con l’assegno circolare è la banca stessa che si impegna a pagare la somma al beneficiario.
Principio affermato dall’Agenzia
Con riferimento specifico all’assegno circolare, l’Agenzia afferma che il compenso si considera percepito quando il titolo entra materialmente nella disponibilità del professionista, ossia al momento della consegna dell’assegno da parte dell’emittente al ricevente.
Non assume invece rilevanza il momento successivo in cui il titolo viene versato sul conto corrente del beneficiario, anche se ciò avviene in un diverso periodo d’imposta.
Esito del caso concreto
Applicando tali principi al caso descritto, la risoluzione conclude che il compenso professionale ricevuto tramite assegno circolare deve concorrere alla formazione del reddito di lavoro autonomo del periodo d’imposta 2008, e non del 2009.
Indicazione finale
Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare affinché i principi espressi nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.
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