Risoluzione n. 139 del 29/05/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che le relazioni a strutture ultimate sono soggette a bollo fin dall’origine, mentre certificazioni, documenti e altri allegati tecnici sono assoggettati a bollo solo in caso d’uso. Il bollo va applicato anche sulla copia depositata e su quella restituita con attestazione di avvenuto deposito.
Imposta di bollo su relazioni a strutture ultimate e allegati tecnici
Imposta di bollo su relazioni a strutture ultimate e allegati tecnici
La risoluzione affronta il trattamento, ai fini dell’imposta di bollo, delle relazioni a strutture ultimate depositate presso gli Uffici regionali del Genio Civile e della documentazione tecnica ad esse allegata. Il chiarimento distingue tra la relazione principale, soggetta a bollo fin dall’origine, e gli atti allegati, soggetti invece al bollo solo in caso d’uso.
Quesito posto dall’istante
La Regione interpellante segnala che, nell’ambito degli adempimenti connessi al deposito delle relazioni a strutture ultimate ai sensi dell’articolo 65, comma 6, del DPR 6 giugno 2001, n. 380, vengono normalmente presentate anche certificazioni e documenti tecnici allegati, considerati parte integrante della relazione. L’ente osserva che l’onere dell’imposta di bollo su tali documenti risulta rilevante e chiede di verificare se sia possibile:
- apporre il bollo solo sulla relazione a strutture ultimate;
- considerare la documentazione allegata come unico allegato esente da bollo, oppure soggetto a importi ridotti.
Soluzione interpretativa proposta dall’istante
L’istante ritiene che siano soggette all’imposta di bollo, nella misura di euro 14,62 per ogni foglio, sia le relazioni a strutture ultimate sia le certificazioni e i documenti allegati, in quanto parte integrante della stessa documentazione.
Inquadramento normativo della relazione a strutture ultimate
La Direzione richiama l’articolo 65, comma 6, del DPR 6 giugno 2001, n. 380, secondo cui, a strutture ultimate, entro sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione in triplice copia sull’adempimento degli obblighi previsti dai commi precedenti.
Richiama inoltre l’articolo 2 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede l’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di euro 14,62 per ogni foglio per le scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con cui si creano, modificano, estinguono, accertano o documentano rapporti giuridici di ogni specie.
Qualificazione fiscale della relazione
Sulla base del quadro normativo, la risoluzione ritiene che la relazione a strutture ultimate possa essere qualificata come scrittura privata contenente dichiarazioni unilaterali. Ne consegue che essa è soggetta all’imposta di bollo nella misura di euro 14,62 per ogni foglio, ai sensi dell’articolo 2 della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972.
Copie soggette a bollo
La risoluzione precisa che il bollo sulla relazione a strutture ultimate deve essere corrisposto:
- sulla copia che resta agli atti dell’Ufficio del Genio Civile;
- sulla copia destinata a essere restituita all’istante, munita dell’attestazione di avvenuto deposito.
Trattamento degli allegati tecnici e documentali
Per gli atti e documenti allegati alla relazione, la Direzione ritiene applicabile l’articolo 28 della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, relativo agli atti, documenti e registri soggetti all’imposta di bollo in caso d’uso. Tale disposizione riguarda, tra l’altro:
- tipi;
- disegni;
- modelli;
- piani;
- dimostrazioni;
- calcoli;
- altri lavori di ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori.
Per questi atti, la tariffa prevede l’imposta di bollo in misura di euro 0,52 per foglio o esemplare, importo che la risoluzione indica come elevato a 1 euro ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del DPR n. 642 del 1972, come modificato dall’articolo 1, comma 80, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Ne deriva che gli allegati tecnici sono soggetti a bollo in caso d’uso, anche quando siano allegati o costituiscano parte integrante di atti soggetti a bollo fin dall’origine, nella misura di 1 euro per ogni foglio o esemplare.
Nozione di caso d’uso e richiamo a precedenti
La risoluzione ricorda che, ai sensi dell’articolo 2 del DPR n. 642 del 1972, il caso d’uso si verifica quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all’ufficio del registro per la registrazione.
Viene inoltre richiamata la risoluzione dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2009, n. 74/E, che aveva già affermato un orientamento analogo per gli elaborati tecnici allegati o costituenti parte integrante della concessione edilizia.
Conclusione
La risoluzione conclude che:
- la relazione a strutture ultimate è soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine, nella misura di euro 14,62 per ogni foglio;
- l’imposta deve essere assolta sia sulla copia depositata presso l’Ufficio del Genio Civile sia sulla copia restituita con attestazione di deposito;
- gli allegati tecnici e documentali sono soggetti a bollo solo in caso d’uso, nella misura di 1 euro per ogni foglio o esemplare;
- la sola circostanza che tali documenti siano allegati o parte integrante di un atto soggetto a bollo fin dall’origine non ne modifica il regime fiscale.
La risposta è resa ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, e le Direzioni regionali sono chiamate a vigilare sulla corretta osservanza dei principi enunciati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 29 mag 2009Risoluzione n. 137 del 29/05/2009
- Risoluzione · 29 mag 2009Risoluzione n. 138 del 29/05/2009
- Risoluzione · 28 mag 2009Risoluzione n. 134 del 28/05/2009
- Risoluzione · 28 mag 2009Risoluzione n. 135 del 28/05/2009
- Risoluzione · 28 mag 2009Risoluzione n. 136 del 28/05/2009
- Risoluzione · 27 mag 2009Risoluzione n. 129 del 27/05/2009
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →