Risoluzione n. 137 del 29/05/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che gli sconti tariffari sull’energia elettrica concessi dall’ex datore di lavoro ai pensionati ex dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente e vanno tassati. L’ente pensionistico deve applicare la ritenuta, sulla base della comunicazione degli importi da parte dell’ex datore di lavoro, ai sensi dell’art. 23 DPR 600/1973.
Trattamento fiscale dei fringe benefit ai pensionati ex dipendenti
Trattamento fiscale dei fringe benefit ai pensionati ex dipendenti
La risoluzione affronta il regime fiscale applicabile ai fringe benefit riconosciuti da un ex datore di lavoro a favore di soggetti pensionati già dipendenti. Il caso specifico riguarda uno sconto sul prezzo di somministrazione dell’energia elettrica concesso ai pensionati ex dipendenti ALFA.
Quesito posto dall’istante
L’ente previdenziale chiede se tali benefici in natura debbano essere assoggettati a ritenuta fiscale oppure se, essendo percepiti dopo la cessazione del rapporto di lavoro, restino esclusi dal prelievo tributario. La questione nasce dalle richieste dei pensionati di non operare alcuna ritenuta, ritenendo applicabile l’imposizione solo in costanza di rapporto di lavoro dipendente.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama principalmente:
- l’art. 51, comma 1, del DPR n. 917/1986, che definisce il reddito di lavoro dipendente come costituito da tutte le somme e i valori percepiti nel periodo d’imposta in relazione al rapporto di lavoro;
- l’art. 51, comma 3, del medesimo DPR, che disciplina la valutazione dei beni e servizi ceduti o prestati al dipendente e prevede una soglia di non imponibilità per i beni e servizi di importo complessivo non superiore a lire 500.000, pari a € 258,23;
- l’art. 23 del DPR n. 600/1973, relativo agli obblighi di ritenuta da parte del sostituto d’imposta.
Principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente
La risoluzione ribadisce che il reddito di lavoro dipendente ha natura onnicomprensiva. Rientrano quindi nella base imponibile non solo le somme in denaro, ma anche i vantaggi accessori, i cosiddetti fringe benefit, consistenti in beni o servizi o in sconti su beni e servizi.
In particolare, l’Agenzia evidenzia che rilevano fiscalmente tutte le erogazioni:
- percepite nel periodo d’imposta;
- in relazione al rapporto di lavoro;
- anche se corrisposte dopo la cessazione del rapporto;
- purché riconducibili all’origine lavorativa del beneficio.
Irrilevanza della cessazione del rapporto di lavoro
Secondo l’Agenzia, non è निर्णante che il beneficiario sia ormai pensionato e non più dipendente in servizio. Ciò che conta è che il beneficio trovi la propria origine e giustificazione nel pregresso rapporto di lavoro.
Viene richiamato l’orientamento già espresso in precedenti documenti di prassi, secondo cui costituiscono reddito da lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti dal dipendente o dal pensionato in relazione al rapporto di lavoro, anche in assenza di un attuale vincolo sinallagmatico con la prestazione lavorativa.
Adempimenti dell’ex datore di lavoro e dell’ente pensionistico
Nei casi in cui l’ex datore di lavoro continui a erogare compensi in natura al pensionato ex dipendente, esso deve comunicare all’ente pensionistico il valore dei compensi in natura erogati, così da consentire la tassazione congiunta al trattamento pensionistico.
Nel caso esaminato:
- lo sconto tariffario sull’energia elettrica è considerato fringe benefit collegato al rapporto di lavoro;
- il beneficio è tassato come se fosse erogato a un dipendente in servizio;
- l’ente previdenziale, quale soggetto che eroga la pensione, deve operare la ritenuta fiscale;
- la ritenuta va effettuata ai sensi dell’art. 23 del DPR n. 600/1973, previa comunicazione degli importi da parte dell’ex datore di lavoro.
Conclusione della risoluzione
La conclusione è che lo sconto tariffario concesso ai pensionati ex dipendenti ALFA concorre a formare il reddito imponibile e non beneficia di una esclusione dal prelievo fiscale solo perché percepito dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare sull’applicazione uniforme dei principi espressi nella risoluzione.
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