Cassazione Civile, Ordinanza n. 33205/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018 e, richiamato il comma 13 della disposizione, ha dichiarato estinto il processo. Ha inoltre disposto che le spese del processo estinto restassero a carico della parte che le aveva anticipate. La Corte ha anche escluso la debenza del c.d. doppio contributo unificato, rilevando che non sussistevano i relativi presupposti.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava la legittimità di un avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle entrate nei confronti di un notaio, per l'imposta pretesa in misura proporzionale, ai sensi dell'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262/2006, su un atto di costituzione e dotazione di trust. L'Agenzia aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Marche che aveva deciso sul merito della pretesa fiscale. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente ha depositato prova della presentazione, in data 29 maggio 2019, dell'istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, con successivo versamento della prima rata; successivamente l'Agenzia ha comunicato che l'istanza era regolare ed ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 2, comma 47, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262
Norma richiamata come base della pretesa impositiva oggetto dell'avviso di liquidazione, relativo all'imposta proporzionale sull'atto di trust.
art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
È la disposizione che consente la definizione agevolata della lite tributaria; la regolare presentazione dell'istanza e il pagamento delle somme dovute determinano l'estinzione del giudizio.
comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018
La Corte lo applica per dichiarare l'estinzione del processo e per porre le spese del processo estinto a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, ritenendo non sussistenti i presupposti.
Massime di principio
- Quando la lite tributaria è regolarmente definita mediante procedura agevolata prevista dalla legge, il giudizio pendente in cassazione si estingue senza necessità di una decisione sul merito.
- La verifica della regolarità dell'istanza di definizione agevolata e del pagamento delle somme dovute è decisiva ai fini della declaratoria di estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale applicabile.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica automaticamente, ma solo se ne ricorrono i presupposti normativi specifici.
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