Cassazione Penale, Sentenza n. 24297/2024 del 19/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma di condanna per rapina aggravata (commessa a Catanzaro il 6 agosto 2021): contestano l'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa ritenendo che la successiva ritrattazione sia frutto di pressioni/contatti con i parenti di Darragui; criticano la valutazione delle riprese video e dei riconoscimenti fotografici e in particolare la riconducibilità al singolo ricorrente della condotta contestata (tempi di allontanamento, volti non ripresi); infine censurano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, anche quella del danno patrimoniale di speciale tenuità, dato che i beni sottratti sarebbero di modesto valore (monopattino, telefono, carta PostePay). I difensori hanno depositato memorie a sostegno dei motivi.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi concernenti l'applicazione dell'art. 500, comma 4, c.p.p., ritenendo congrua la motivazione della Corte di appello secondo cui le dichiarazioni predibattimentali sono state adeguatamente acquisite e che la ritrattazione dibattimentale è riconducibile a pressioni/incontri con parenti, circostanza corroborata anche dallo spostamento della persona offesa in altra città e dalla documentazione (videosorveglianza, verifica fotografica dei Carabinieri). Ha inoltre escluso la possibilità di un sindacato di merito sulla valutazione delle immagini e dei tempi di allontanamento e ha confermato la valutazione negativa circa le attenuanti (gravità dell'azione commessa di notte da più persone con spray urticante e violenza), ritenendo non applicabile la speciale tenuità anche per il valore complessivo e gli effetti della rapina. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 500, comma 4, cod. proc. pen.
Consente l'acquisizione e l'utilizzo delle dichiarazioni predibattimentali quando il giudice ritiene che la successiva ritrattazione sia stata indotta da fattori esterni (minacce, offerte, pressioni); qui la Corte ha ritenuto sussistenti elementi concreti di condizionamento e adeguatamente motivati
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Regolano i motivi di cassazione relativi alla violazione di legge e ai vizî di motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità). La Corte ricorda che non è consentito un riesame di merito ma solo il controllo sui vizi di motivazione e la loro rilevanza per la decisione
art. 110 e art. 628, commi 1 e 3 n. 1, cod. pen.
Norme che definiscono il reato contestato: concorso nel delitto di rapina aggravata; la sentenza di merito ha applicato tali disposizioni per la condanna
art. 62, n. 4, cod. pen.
Prevede l'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità; la Corte richiama l'orientamento secondo cui, nel reato di rapina, non basta il basso valore economico del bene, ma va valutata la complessiva offensività (lesione della persona, libertà, integrità), sì da escludere l'attenuante nel caso concreto
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la richiesta di trattazione orale; qui non richiesta dalle parti, pertanto il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto
art. 616, cod. proc. pen.
Consente la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile e si rilevino profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata nel caso per euro 3.000
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) e successive proroghe
Riferimento procedurale per la possibilità di trattare il procedimento con contraddittorio scritto in assenza di richiesta di trattazione orale; richiamato per motivare la modalità di trattazione del ricorso
Massime di principio
- Le dichiarazioni predibattimentali possono essere utilizzate se il giudice di merito motiva in modo congruo e logico che la ritrattazione successiva è stata indotta da pressioni o intimidazioni; la mera presenza di una registrazione prodotta dalla difesa priva di minacce non esclude la valutazione complessiva degli incontri e del comportamento della parte offesa
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice del merito per rivalutare la prova o i riscontri fattuali (es. valutazione di immagini video, tempi di fuga, comparazione fotografica); sono inammissibili censure che mirino a un nuovo apprezzamento del materiale probatorio se non sussistono vizi di motivazione rilevanti
- Il riconoscimento di una persona mediante elementi indiziari (abbigliamento, riscontri video, fotografie acquisite dalle forze dell'ordine) può integrare una valutazione probatoria affidabile se collegata e motivata adeguatamente dal giudice di merito
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ha applicazione limitata nei delitti plurioffensivi come la rapina: il giudice deve valutare non solo il valore economico del bene ma l'effetto complessivo sull'integrità e sulla libertà della vittima
- Se le parti non richiedono la trattazione orale, il procedimento può essere deciso con contraddittorio scritto in base alla normativa emergenziale e alle proroghe applicabili
- Ricorsi manifestamente infondati o che evidenziano colpa nella determinazione della causa di inammissibilità possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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