Cassazione Penale, Sentenza n. 10671/2023 del 13/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la riforma del trattamento sanzionatorio e contesta la motivazione sulla responsabilità penale per bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva e per bancarotta semplice. Sostiene che la contabilità, pur disordinata, non era incompleta e che non sussisteva dolo: le somme contestate sarebbero state spese, non distratte, e l'imputato era privo delle competenze imprenditoriali, avendo fatto affidamento su professionisti. Denuncia inoltre che la Corte territoriale non ha considerato la consulenza difensiva (dott. Lagomarsino) e non ha adeguatamente motivato la scelta della pena, ritenendo che le circostanze attenuanti generiche dovessero prevalere sulle aggravanti e che non si sia tenuto conto delle condizioni personali e dell'assenza di precedenti.
La decisione
La Cassazione dichiara il ricorso parzialmente fondato. Rigetta le doglianze generiche concernenti il giudizio di responsabilità penale per difetto di specificità e perché non indicano errori valutativi contestabili ex art. 606 c.p.p.; richiama il principio per cui l'imprenditore non è esentato dalla responsabilità per aver affidato la contabilità a terzi, salvo prova rigorosa contraria. Accoglie invece la censura relativa alla motivazione sul trattamento sanzionatorio: la Corte territoriale non ha motivato sulla richiesta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 219, comma 1 legge fall. Per tale carenza la sentenza è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per un nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
Riferita nel testo come norma che disciplina le principali conseguenze accessorie della condanna in materia fallimentare; la Corte di merito aveva ridotto le pene accessorie di cui a questa norma.
art. 219, comma 1, legge fallimentare
Norma che prevede una circostanza aggravante rilevante in tema di reati fallimentari; la Corte territoriale aveva riconosciuto l'aggravante ma non ha motivato adeguatamente la ponderazione tra tale aggravante e le circostanze attenuanti generiche.
art. 33 legge fallimentare (supplemento di relazione)
Richiamata in relazione agli atti del curatore fallimentare e al supplemento di relazione del 22/09/2017; il ricorrente lamentava che i rilievi del curatore fossero stati sconfessati dalla replica difensiva non considerata dai giudici di merito.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che elenca i motivi di impugnazione in Cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo relativo alla responsabilità penale generico e insufficiente ai sensi di questa disposizione poiché non indicava specifici errori di valutazione.
Giurisprudenza di Sez. 5 (principio sulla presunzione di responsabilità dell'imprenditore)
La Corte richiama precedenti di legittimità che stabiliscono la presunzione secondo cui l'imprenditore e gli amministratori sono responsabili della veridicità della contabilità anche se affidata a collaboratori; tale presunzione può essere superata solo con prova rigorosa contraria.
Massime di principio
- Per ottenere l'annullamento della condanna in Cassazione è necessario proporre censure specifiche e circostanziate: argomentazioni generiche o la sola riproduzione di valutazioni difensive non sono sufficienti.
- L'affidamento della tenuta della contabilità a professionisti non esonera automaticamente l'imprenditore o gli amministratori dalla responsabilità penale; serve prova rigorosa che svuoti la presunzione di responsabilità.
- In tema di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, la motivazione deve esplicitare la prevalenza o l'equivalenza delle circostanze: la mancata esplicitazione può rendere annullabile la parte di sentenza relativa al trattamento della pena.
- Se la censura riguarda soprattutto il quantum della pena o la ponderazione delle circostanze, la Corte di Cassazione è propensa a rinviare la decisione al giudice del merito per nuovo esame motivato piuttosto che riformare direttamente la pena.
- La documentazione peritale della difesa deve essere indicata e contestualizzata con critica puntuale nella impugnazione: farne mero richiamo senza evidenziare i passaggi in contrasto con la motivazione del giudice di merito riduce l'efficacia del ricorso.
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