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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10671/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la riforma del trattamento sanzionatorio e contesta la motivazione sulla responsabilità penale per bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva e per bancarotta semplice. Sostiene che la contabilità, pur disordinata, non era incompleta e che non sussisteva dolo: le somme contestate sarebbero state spese, non distratte, e l'imputato era privo delle competenze imprenditoriali, avendo fatto affidamento su professionisti. Denuncia inoltre che la Corte territoriale non ha considerato la consulenza difensiva (dott. Lagomarsino) e non ha adeguatamente motivato la scelta della pena, ritenendo che le circostanze attenuanti generiche dovessero prevalere sulle aggravanti e che non si sia tenuto conto delle condizioni personali e dell'assenza di precedenti.

La decisione

La Cassazione dichiara il ricorso parzialmente fondato. Rigetta le doglianze generiche concernenti il giudizio di responsabilità penale per difetto di specificità e perché non indicano errori valutativi contestabili ex art. 606 c.p.p.; richiama il principio per cui l'imprenditore non è esentato dalla responsabilità per aver affidato la contabilità a terzi, salvo prova rigorosa contraria. Accoglie invece la censura relativa alla motivazione sul trattamento sanzionatorio: la Corte territoriale non ha motivato sulla richiesta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 219, comma 1 legge fall. Per tale carenza la sentenza è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per un nuovo giudizio sul punto.

Norme richiamate

  • art. 216, ultimo comma, legge fallimentare

    Riferita nel testo come norma che disciplina le principali conseguenze accessorie della condanna in materia fallimentare; la Corte di merito aveva ridotto le pene accessorie di cui a questa norma.

  • art. 219, comma 1, legge fallimentare

    Norma che prevede una circostanza aggravante rilevante in tema di reati fallimentari; la Corte territoriale aveva riconosciuto l'aggravante ma non ha motivato adeguatamente la ponderazione tra tale aggravante e le circostanze attenuanti generiche.

  • art. 33 legge fallimentare (supplemento di relazione)

    Richiamata in relazione agli atti del curatore fallimentare e al supplemento di relazione del 22/09/2017; il ricorrente lamentava che i rilievi del curatore fossero stati sconfessati dalla replica difensiva non considerata dai giudici di merito.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che elenca i motivi di impugnazione in Cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo relativo alla responsabilità penale generico e insufficiente ai sensi di questa disposizione poiché non indicava specifici errori di valutazione.

  • Giurisprudenza di Sez. 5 (principio sulla presunzione di responsabilità dell'imprenditore)

    La Corte richiama precedenti di legittimità che stabiliscono la presunzione secondo cui l'imprenditore e gli amministratori sono responsabili della veridicità della contabilità anche se affidata a collaboratori; tale presunzione può essere superata solo con prova rigorosa contraria.

Massime di principio

  • Per ottenere l'annullamento della condanna in Cassazione è necessario proporre censure specifiche e circostanziate: argomentazioni generiche o la sola riproduzione di valutazioni difensive non sono sufficienti.
  • L'affidamento della tenuta della contabilità a professionisti non esonera automaticamente l'imprenditore o gli amministratori dalla responsabilità penale; serve prova rigorosa che svuoti la presunzione di responsabilità.
  • In tema di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, la motivazione deve esplicitare la prevalenza o l'equivalenza delle circostanze: la mancata esplicitazione può rendere annullabile la parte di sentenza relativa al trattamento della pena.
  • Se la censura riguarda soprattutto il quantum della pena o la ponderazione delle circostanze, la Corte di Cassazione è propensa a rinviare la decisione al giudice del merito per nuovo esame motivato piuttosto che riformare direttamente la pena.
  • La documentazione peritale della difesa deve essere indicata e contestualizzata con critica puntuale nella impugnazione: farne mero richiamo senza evidenziare i passaggi in contrasto con la motivazione del giudice di merito riduce l'efficacia del ricorso.

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