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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32064/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la conferma, in appello, della condanna per truffa (art. 640 c.p.) con specifica censura di violazione di legge in relazione all\"art. 61 n. 5 c.p. (aggravante della minorata difesa) e doglianza sull\"illogicità della motivazione che ha ritenuto configurabile detta aggravante nel caso concreto. Il ricorrente sosteneva che, per la fattispecie concreta, l\"aggravante non doveva essere riconosciuta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, confermando la valutazione dei giudici di merito che aveva riconosciuto l\"aggravante della minorata difesa in relazione alla truffa commessa mediante piattaforma telematica. La sentenza rileva che l\"autore ha approfittato delle condizioni di luogo determinate dall\"uso della rete (anonimato, distanza, assenza di controllo preventivo da parte della vittima) e che nel caso concreto non vi sono stati contatti in presenza: la vittima è stata indotta a pagare una polizza assicurativa tramite una piattaforma apparentemente riconducibile a una società assicurativa e istruita a versare una somma su Postepay lo stesso giorno; l\"autore ha usato un\"utenza telefonica non intestata a sé. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell\"art. 616 c.p.p.). Sentenza a motivazione semplificata.

Norme richiamate

  • Codice penale - art. 61, n. 5

    Riconosciuta l\"aggravante della minorata difesa quando l\"autore abbia approfittato di condizioni di luogo note e determinate dall\"uso della rete (distanza, anonimato, impossibilita di controllo preventivo da parte della vittima)

  • Codice penale - art. 640

    art. 640 commi 1 e 2 n. 2-bis cod. pen.

    Delitto di truffa: la condotta contestata (venda telematica fraudolenta di una polizza) rientra nella fattispecie tipica; la modalità telematica ha inciso sulla qualificazione dell\"aggravante

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Prevede la condanna al pagamento di spese e somme alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente a euro 3.000

  • D.L. n. 137/2020 - art. 23, co. 8

    art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

    Norma procedurale richiamata per il contraddittorio scritto nel procedimento

  • Giurisprudenza di legittimità citata

    Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016; Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017; Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021

    Confermano il principio che l\"aggravante per minorata difesa può operare nelle truffe "on-line" ogni volta che l\"autore tragga, consapevolmente e concretamente, vantaggi dall\"uso della rete; tuttavia vanno valutate le circostanze fattuali (es. incontri in presenza, identità reale e disponibilità del bene possono escludere l\"aggravante)

Massime di principio

  • Nelle truffe commesse tramite strumenti telematici si configura l\"aggravante della minorata difesa quando l\"autore abbia effettivamente tratto vantaggio dalla distanza/anonimato/dalla impossibilita di controllo della vittima (es. assenza di incontro in presenza, uso di identità o utenze non riconducibili a sé, richiesta di pagamento immediato su conti/strumenti non tracciabili)
  • La semplice utilizzo della rete non basta: bisogna comprovare che l\"uso dello strumento abbia concretamente favorito l\"autore, creando una posizione di maggior favore rispetto alla vittima
  • Se la trattativa passa dal web a contatti e incontri in presenza, o se il bene esiste ed è visionabile e l\"imputato fornisce la propria reale identità, l\"aggravante può essere esclusa
  • In sede di cassazione la censura deve dimostrare un errore di diritto o una manifesta illogicità della motivazione: contestazioni meramente critiche sulla valutazione delle prove sono di regola inammissibili
  • È essenziale documentare, nel giudizio di merito, elementi concreti di sfruttamento dell\"anonimato o della distanza (utenze non intestate, piattaforme simulate, istruzioni per pagamenti immediati su strumenti non tracciabili) per far valere l\"aggravante

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