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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28271/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato il rigetto della sua istanza di attenuazione della misura cautelare in carcere (richiesta di applicazione della detenzione domiciliare presso il domicilio di un conoscente). I fatti riguardano la detenzione, in concorso, di circa 97 grammi di cocaina con finalità di cessione; il ricorrente era stato condannato in primo grado a oltre sei anni di reclusione e a una multa. Il difensore ha censurato la mancanza di specificità e di adeguata motivazione (art.275 e art.284 c.p.p.), sostenendo che lo status di cittadino extracomunitario senza permesso di soggiorno non può di per sé escludere l'accesso a misure non detentive e che il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente l'idoneità della misura domiciliare prospettata.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il giudice del riesame avesse correttamente valutato le esigenze cautelari ai sensi dell'art.275, comma 1-bis, tenendo conto dell'esito del processo (condanna a pena particolarmente severa), delle modalità della condotta (pluralità di correi, consistente approvvigionamento di stupefacente, collegamenti con il narcotraffico) e delle condizioni personali del prevenuto (irregolarità amministrativa, assenza di lavoro e di riferimenti familiari/stabili). Tali elementi, secondo la Corte, giustificavano la persistenza di un concreto e attuale rischio di reiterazione. Inoltre la soluzione domiciliare proposta è stata ritenuta non adeguata per l'assenza di un rapporto stabile tra il ricorrente e il soggetto che offriva ospitalità e per la precarietà di controllo, per cui le esigenze di prevenzione della recidiva non sarebbero state assicurate. Il ricorrente è altresì stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art.275 cod. proc. pen. (comma 1-bis richiamato)

    La Corte ha applicato il criterio previsto dall'art.275 comma 1-bis: nella riconsiderazione delle esigenze cautelari va tenuto conto dell'esito del procedimento e delle modalità del fatto; la condanna e gli elementi emersi possono giustificare il mantenimento della custodia se indicano la persistenza di esigenze cautelari (prevenzione della reiterazione).

  • art.274 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b) e c))

    Le esigenze cautelari richiamate (tra cui la prevenzione del pericolo di reiterazione e la tutela della sicurezza) sono state ritenute presenti e attuali alla luce della gravità del reato e del collegamento con il traffico di stupefacenti.

  • art.284 cod. proc. pen.

    Richiamato dal difensore come parametro procedurale per la motivazione e per le preclusioni nella concessione di misure, la Corte ha ritenuto che le censure sulla motivazione fossero generiche e che il giudice di merito avesse invece fornito adeguata motivazione circa l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione.

  • art.94 co.1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in sede di disposti alla cancelleria per gli adempimenti formali a seguito della decisione; segnalata nell'atto finale della sentenza per gli incomben­ti amministrativi.

Massime di principio

  • L'esito del procedimento (condanna), in particolare se con pena elevata, è elemento rilevante nella riconsiderazione delle esigenze cautelari e può rafforzare la persistenza della custodia cautelare.
  • Lo status di straniero irregolare non è automaticamente ostativo all'accesso a misure alternative, ma costituisce un elemento valutabile in combinazione con altri fattori (assenza di lavoro, mancanza di riferimenti stabili) come indice del rischio di reiterazione.
  • La gravità del fatto, il ruolo in un circuito criminale organizzato e la consistenza delle forniture di stupefacente sono fattori che aumentano la probabilità di ritenere attuali esigenze cautelari di prevenzione della recidiva.
  • La proposta di esecuzione della misura domiciliare presso l'abitazione di un conoscente richiede valutazione specifica: occorrono legami stabili o elementi che assicurino la concretezza e l'affidabilità del presidio; l'ospitalità 'precaria' e priva di legami affettivi/familiari può essere ritenuta insufficiente.
  • Le censure generiche sulla mancanza di motivazione sono poco efficaci: il giudice deve indicare elementi concreti e una valutazione prognostica fondata su dati della personalità e delle modalità esecutive del reato per giustificare il mantenimento della misura cautelare.
  • Il giudizio sulla possibilità di misure non detentive è di tipo prognostico e non richiede l'individuazione di una specifica occasione di delinquere, ma una valutazione della probabilità concreta e prossima di recidiva sulla base di elementi fattuali.

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