Cassazione Penale, Ordinanza n. 06938/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità dei motivi. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo un vizio di motivazione, in particolare lamentando la mancata declaratoria di una causa ostativa ex art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era formulato in modo del tutto generico: non conteneva una reale critica alla decisione impugnata, ma si limitava a evocare astrattamente il vizio denunciato, senza indicare specifiche ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
È richiamato come parametro della censura difensiva sulla mancata immediata declaratoria delle cause di proscioglimento; la Corte rileva però che la doglianza sul punto è stata formulata in modo generico.
art. 616 c.p.p.
È la base implicita della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si risolve in una mera evocazione del vizio denunciato, senza una specifica censura della decisione impugnata.
- La deduzione di un vizio di motivazione deve contenere una precisa prospettazione delle ragioni di fatto o di diritto che si intendono sottoporre al controllo di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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