Cassazione Penale, Sentenza n. 8768/2022 del 15/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione tra più reati e rideterminato la pena complessiva; il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione perché il giudice dell'esecuzione aveva posto a fondamento del calcolo della pena, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. e dell'art. 671 cod. proc. pen., come reato più grave una condanna all'ergastolo che, per effetto del provvedimento di estradizione emesso dall'autorità tedesca e dell'ordinanza della Corte d'assise d'appello di Torino del 4/12/1998, risulta eseguibile nella misura di 20 anni e non nella misura dell'ergastolo, non essendo stata chiesta o concessa estradizione suppletiva dopo la modifica della pena in sede di rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che la pena dell'ergastolo utilizzata per il cumulo non è eseguibile perché l'estradizione originaria riguardava una pena di 20 anni e non è stata concessa estradizione suppletiva dopo la trasformazione in ergastolo. La Corte ha richiamato il principio di specialità (che vieta di includere nel cumulo la porzione di pena per la quale non è stata concessa l'estradizione) e la necessità che il giudice dell'esecuzione consideri solo pene eseguibili ai fini del cumulo. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'assise di appello di Catania.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Utilizzato come riferimento per il calcolo della pena complessiva in caso di continuazione; la Corte segnala che il riferimento al reato "più grave" non può fondarsi su una sanzione che non sia eseguibile.
art. 671 cod. proc. pen.
Limita l'intervento del giudice dell'esecuzione alle pene effettivamente eseguibili; il cumulo deve tenere conto solo delle pene per le quali sussiste titolo esecutivo.
Principio di specialità (giurisprudenziale)
Sez. 1, n. 13042 del 09/01/2015, Farina, Rv. 263093
Impedisce l'inclusione, nel provvedimento di cumulo, della porzione di sanzione per la quale non è stata concessa l'estradizione; principio applicato per escludere dall'operazione di cumulo la parte di pena non estradabile.
Giurisprudenza di orientamento
Sez. 1, n. 5846 del 20/10/1997, De Chirico; Sez. 1, n. 4707 del 29/09/1995, Nencioni
Confermano che l'intervento del giudice dell'esecuzione ai fini del cumulo è condizionato dall'eseguibilità delle pene considerate e che non possono essere computate pene prive di titolo esecutivo.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può tenere conto nel cumulo solo di pene effettivamente eseguibili; pene prive di titolo esecutivo non possono essere incluse.
- Quando una condanna inflitta all'estero o in esecuzione di estradizione è stata limitata nell'estradizione (es. per un arco temporale inferiore), la porzione di pena per la quale non è stata concessa estradizione suppletiva non può essere computata nel cumulo nazionale (principio di specialità).
- Se una pena è stata successivamente aggravata nel Paese che ha concesso l'estradizione, è necessario ottenere una nuova o integrativa concessione di estradizione (estradizione suppletiva) prima che la pena maggiorata sia considerata eseguibile in Italia.
- In caso di dubbio sull'eseguibilità di una pena straniera o su titoli estradizionali, il corretto rimedio è l'annullamento con rinvio per consentire alla corte di merito di rettificare il calcolo alla luce dei requisiti di eseguibilità.
- Per evitare vizi di calcolo del cumulo, la difesa e il giudice devono esaminare attentamente i provvedimenti di estradizione e i relativi titoli esecutivi prima di determinare la pena complessiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8611/2022 del 15/03/2022
- Sentenza penale · 15 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8614/2022 del 15/03/2022
- Sentenza penale · 15 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8619/2022 del 15/03/2022
- Sentenza penale · 15 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8620/2022 del 15/03/2022
- Sentenza penale · 15 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8623/2022 del 15/03/2022
- Sentenza penale · 15 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8625/2022 del 15/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →