Cassazione Civile, Ordinanza n. 01478/2024 del 15/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dirigente medico di azienda sanitaria regionale aveva chiesto il riconoscimento del diritto a ottenere un incarico dirigenziale di natura professionale ex art. 27, lett. c), del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria 8.6.2000, sostenendo che, una volta superato positivamente il quinto anno di attività, il conferimento dell'incarico sarebbe dovuto in modo sostanzialmente automatico. Aveva inoltre chiesto il riconoscimento della fascia superiore dell'indennità di esclusività dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del quinquennio, deducendo che tale passaggio economico non fosse soggetto al blocco stipendiale di cui all'art. 9, comma 1, del d.l. 78/2010 perché collegato a una valutazione positiva del collegio tecnico. In via subordinata riproponeva anche la censura sulla decorrenza dell'indennità di posizione unificata, assumendo che dovesse decorrere dalla maturazione del quinquennio e non da una data successiva. La corte d'appello aveva accolto l'impugnazione dell'azienda sanitaria e rigettato la domanda; il ricorso per cassazione era articolato in tre motivi: violazione della disciplina legislativa e contrattuale sul conferimento degli incarichi dirigenziali, violazione della disciplina sull'indennità di esclusività e del blocco stipendiale, e erroneo assorbimento della censura sulla decorrenza dei benefici economici.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo motivo, perché il conferimento degli incarichi dirigenziali ai medici del SSN che abbiano superato il quinquennio con valutazione positiva non è automatico, ma dipende dall'esistenza di posti disponibili, dalla copertura finanziaria e dal previo superamento delle procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva; ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, perché l'incremento della fascia superiore dell'indennità di esclusività non costituisce evento straordinario della dinamica retributiva e resta soggetto al blocco stipendiale, essendo autonomo rispetto al conferimento degli incarichi dirigenziali; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, poiché il ricorrente aveva riproposto censure contro la sentenza di primo grado senza spiegare perché fosse errata anche la decisione di assorbimento del giudice d'appello. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 27 c.c.n.l. Dirigenza medica e veterinaria 8.6.2000
La previsione contrattuale sugli incarichi di alta professionalità non introduce un diritto automatico al conferimento dell'incarico al superamento del quinquennio, ma opera nell'ambito della programmazione organizzativa e delle procedure selettive.
art. 15, comma 4, d.lgs. 502/1992
Il conferimento degli incarichi dirigenziali non è obbligatorio in modo automatico, ma dipende dall'assetto organizzativo, dalle disponibilità e dai criteri della contrattazione collettiva.
art. 3, comma 1-bis, d.lgs. 502/1992
Gli incarichi sono attribuiti in coerenza con l'atto aziendale e con l'organizzazione dell'ente.
art. 15-ter, comma 4, d.lgs. 502/1992
Gli incarichi medico-dirigenziali sono attribuiti compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nei limiti degli incarichi e delle strutture stabiliti dall'atto aziendale.
art. 15-quater, commi 1-5, d.lgs. 502/1992
La disciplina dell'indennità di esclusività opera autonomamente rispetto al conferimento degli incarichi dirigenziali.
art. 9, comma 1, d.l. 78/2010
Il blocco stipendiale si applica anche all'incremento dell'indennità di esclusività, che non è qualificato come evento straordinario della dinamica retributiva.
art. 1, comma 1, lett. a), d.P.R. 122/2013
Concorre al blocco della dinamica retributiva richiamato dalla Corte.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È stata la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei tre motivi di ricorso.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per recepire per relationem la motivazione di precedenti conformi.
art. 366 n. 4 c.p.c.
La mancanza di specificità del motivo lo rende assimilabile a omessa enunciazione dei motivi e comporta inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato disposto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il conferimento degli incarichi dirigenziali ai medici del SSN che abbiano superato positivamente il quinquennio non è automatico: richiede la presenza di posti disponibili, la compatibilità con l'assetto organizzativo dell'ente, la copertura finanziaria e il previo espletamento delle procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva.
- L'attribuzione dell'incarico dirigenziale e il riconoscimento dell'indennità di esclusività sono piani autonomi: il diritto all'una prestazione non implica automaticamente il diritto all'altra, né la sopravvenienza dell'incarico modifica ex se la misura dell'indennità.
- L'incremento della fascia dell'indennità di esclusività collegato all'anzianità e alla positiva valutazione non integra di per sé un evento straordinario della dinamica retributiva e può restare soggetto al blocco stipendiale previsto dalla normativa emergenziale.
- Nel giudizio di cassazione le censure devono essere specifiche, complete e riferite alla decisione impugnata: è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre doglianze contro la sentenza di primo grado senza confrontarsi con la ratio della decisione di appello, specie se di mero assorbimento.
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