Sentenza del 14/12/2016 n. 25688 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992. La CTR Veneto aveva ritenuto applicabile anche alle società di capitali a ristretta base sociale il litisconsorzio necessario previsto per le società di persone, considerando automaticamente distribuito ai soci il maggior reddito accertato in capo alla società. L’Agenzia ha contestato tale estensione, sostenendo che il litisconsorzio necessario riguarda le società di persone e non le società di capitali, anche se caratterizzate da una compagine sociale ristretta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ha cassato la sentenza della CTR Veneto. Ha stabilito che, nel caso di società di capitali e socio, l’accertamento del maggior reddito societario costituisce un antecedente logico-giuridico indispensabile rispetto all’accertamento del reddito del socio, ma non determina litisconsorzio necessario. Se i giudizi sono separati, il procedimento relativo al socio deve essere sospeso, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 1 del D.Lgs. n. 546/1992, fino al passaggio in giudicato della decisione riguardante la società. La causa è stata rinviata alla CTR Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5
La norma è stata invocata dall’Agenzia delle Entrate, ma la Corte ha escluso che il relativo regime giustifichi l’estensione automatica del litisconsorzio necessario alle società di capitali a ristretta base sociale.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14
La disposizione sul litisconsorzio nel processo tributario non impone, nei giudizi riguardanti una società di capitali e il relativo socio, la partecipazione necessaria di entrambi nello stesso processo.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1
La norma consente il richiamo alle disposizioni del codice di procedura civile, tra cui l’art. 295 c.p.c., per disciplinare la sospensione del giudizio tributario dipendente da un’altra controversia.
Codice di procedura civile, art. 295
Quando la decisione sul reddito della società costituisce un antecedente logico-giuridico necessario per decidere sul reddito imputato al socio, il giudizio relativo al socio deve essere sospeso fino alla definizione irrevocabile della causa riguardante la società.
Codice di procedura civile, art. 383, comma 1
È stata applicata per disporre il rinvio della causa al giudice tributario d’appello, in diversa composizione, dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Il litisconsorzio necessario tra società e soci, tipico delle società di persone, non si estende automaticamente alle società di capitali, anche quando abbiano una ristretta base sociale.
- Nei confronti di una società di capitali e del suo socio possono esistere giudizi separati: l’accertamento societario è un antecedente logico-giuridico di quello relativo al socio, ma non rende obbligatoria la trattazione congiunta.
- Il giudizio promosso dal socio deve normalmente essere sospeso fino al passaggio in giudicato della decisione relativa alla società, per evitare decisioni incompatibili sul maggior reddito e sulla sua eventuale distribuzione.
- La presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili di una società a ristretta base sociale incide sul merito dell’accertamento, ma non modifica di per sé le regole processuali sul litisconsorzio necessario.
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