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Sentenza

Sentenza del 20/07/2018 n. 19353 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava il recupero a tassazione delle agevolazioni fiscali fruite per investimenti effettuati in Comuni colpiti dagli eventi calamitosi del 2002, relative all'IRPEG 2003 e all'IRES 2004, oltre alle sanzioni. Sosteneva che le agevolazioni fossero una proroga della disciplina della legge Tremonti e non richiedessero la prova di un rapporto causale tra investimenti e danni subiti. Invocava inoltre, tardivamente, il regime degli aiuti de minimis, contestava la misura e il fondamento delle sanzioni e chiedeva l'esclusione delle stesse per obiettiva incertezza normativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che le agevolazioni erano compatibili con il diritto dell'Unione europea solo se limitate alla compensazione dei danni direttamente subiti dall'impresa a causa della calamità, con possibilità per l'Amministrazione di effettuare i relativi controlli. La domanda relativa agli aiuti de minimis è stata ritenuta inammissibile, sia perché nuova e non adeguatamente documentata, sia perché comunque infondata: la soglia di 100.000 euro doveva essere verificata complessivamente nel triennio e risultava superata. Sono state ritenute corrette anche le sanzioni per dichiarazione infedele, applicate nella misura minima del 100% della maggiore imposta dovuta, e negata l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa. Non sono state liquidate spese processuali, poiché l'Agenzia delle Entrate non si è costituita.

Norme richiamate

  • D.L. n. 282 del 2002, art. 5-sexies, convertito nella L. n. 27 del 2003

    La disciplina delle agevolazioni per investimenti nei Comuni colpiti da calamità non attribuiva un beneficio generalizzato, ma doveva essere interpretata alla luce della decisione della Commissione europea, limitandola agli investimenti collegati alla compensazione dei danni calamitosi.

  • L. n. 383 del 2001, art. 4, comma 1

    La società sosteneva che la normativa costituisse una semplice proroga della legge Tremonti; la Corte ha escluso che tale interpretazione consentisse di prescindere dal necessario collegamento tra investimenti e danni subiti.

  • Decisione della Commissione europea n. 2005/315/CE del 20 ottobre 2004

    Gli aiuti erano compatibili con il mercato comune soltanto nella misura in cui compensassero danni direttamente subiti dalle imprese beneficiarie e fossero sottoposti a controllo individuale.

  • L. n. 29 del 2006, art. 24

    Ha dato attuazione alla decisione della Commissione europea, prevedendo il recupero delle agevolazioni non giustificate e l'applicazione delle sanzioni previste per le imposte dirette in caso di omesso o insufficiente versamento.

  • Regolamento CE n. 69/2001, art. 2

    La soglia degli aiuti de minimis non poteva superare 100.000 euro nell'arco di un triennio.

    La soglia deve essere verificata cumulativamente nel triennio e non separatamente per ciascun anno. Nel caso esaminato, gli importi complessivi superavano già tale limite.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2

    Una domanda nuova può essere proposta in corso di giudizio solo nei limiti e alle condizioni previste dalla norma. Chi invoca tale eccezione deve indicare specificamente i documenti e il momento processuale che avrebbero determinato la nuova domanda.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1, comma 2, nella versione ratione temporis vigente

    La dichiarazione infedele, consistente nell'indicare come agevolabili investimenti privi dei requisiti richiesti, è sanzionabile con una penalità dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta; nel caso concreto è stata applicata la misura minima.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13

    La sanzione del 30% riguarda l'omesso o tardivo versamento in senso proprio, ma non esclude l'applicazione della più grave sanzione per dichiarazione infedele quando il mancato pagamento deriva dall'indicazione illegittima di agevolazioni.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8

    L'esimente per obiettiva incertezza normativa non opera quando la disciplina individua chiaramente i presupposti del beneficio e la contestazione riguarda una dichiarazione infedele.

Massime di principio

  • Quando un'agevolazione fiscale deriva da un regime di aiuti di Stato autorizzato o condizionato dalla Commissione europea, la norma nazionale deve essere interpretata conformemente ai limiti stabiliti dall'ordinamento europeo.
  • Per beneficiare di agevolazioni con finalità compensativa, l'impresa deve dimostrare il collegamento diretto tra l'investimento agevolato e il danno effettivamente subito; la mera localizzazione in un'area calamitosamente colpita non è sufficiente.
  • Il superamento di una soglia prevista dal regime de minimis va verificato cumulando gli aiuti ricevuti nel periodo di riferimento, normalmente il triennio, e non considerando isolatamente ciascun esercizio.
  • L'indicazione in dichiarazione di un beneficio privo dei requisiti può integrare dichiarazione infedele, con sanzioni più elevate rispetto a quelle previste per il semplice omesso versamento.
  • L'obiettiva incertezza normativa non può essere invocata quando la disciplina, anche alla luce dei provvedimenti europei, definisce chiaramente i requisiti dell'agevolazione.
  • Le eccezioni processuali relative a domande nuove devono essere dedotte con il corretto motivo di impugnazione e con adeguata autosufficienza, indicando precisamente fatti, documenti e momenti processuali rilevanti.

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