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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46884/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello per plurimi vizi: mancata assunzione di "prova decisiva" (richiesta di escutere Scivoli Salvatore e Ghirardi Bruno in appello); violazione del diritto di difesa e del principio di correlazione tra contestato e giudicato (sosteneva che la decisione aveva trasformato il fatto in modo tale da pregiudicare la difesa); insufficiente valutazione delle cosiddette "armi parlate" e mancanza di riscontri materiali; vizio nella valutazione della recidiva e nell'applicazione del confronto tra circostanze aggravanti e attenuanti; richiesta, in motivi nuovi, di dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato alla data della sentenza di appello.

La decisione

La Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto inammissibile o infondato ciascun motivo: la mancata rinnovazione istruttoria in appello non era necessaria perché il giudice d'appello aveva motivato adeguatamente la sufficienza e la concludenza delle prove già acquisite; il principio di correlazione è stato interpretato in senso non formale ma sostanziale (il termine "arsenale" assorbe le specificazioni, e il fatto è rimasto sostanzialmente lo stesso contestato da febbraio 2007 al 9.6.2008); le "armi parlate" sono questione di apprezzamento delle intercettazioni rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità; le censure sulla recidiva e sul confronto tra aggravanti e attenuanti non hanno mostrato arbitrio o illogicità manifesta. Conseguentemente è stata confermata la responsabilità penale e la decisione impugnata nella parte confermata (in sede di appello era già stata dichiarata l'estinzione per prescrizione del reato relativo ai sei ordigni artigianali e rideterminata la pena per il residuo reato in anni 2 e mesi 5 di reclusione con eliminazione della pena accessoria).

Norme richiamate

  • art. 678 cod. pen.

    Norma invocata in sede di appello per la riqualificazione del fatto relativo ai sei ordigni (reato ritenuto estinto per prescrizione).

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Applicata in senso non meccanicistico: il principio di correlazione tra imputazione e sentenza richiede una trasformazione radicale del fatto per configurare violazione; qui il giudice ha ritenuto che non vi fosse mutamento essenziale.

  • art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per la mancata assunzione di prova decisiva; la Corte ha ricordato i limiti della censura in cassazione e il vincolo agli istituti previsti dall'art. 495, comma 2.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Richiami utilizzati per dedurre violazioni del diritto di difesa e carenza di motivazione; la Corte ha escluso la sussistenza di vizi tali da determinare annullamento, ritenendo adeguata la motivazione di merito.

  • art. 495, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare i casi in cui la mancata assunzione di prove può essere sindacata in Cassazione: solo le ipotesi tassative previste dalla norma possono giustificare il vizio impugnabile.

  • art. 69 cod. pen.

    Norma sul confronto tra circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte ha ritenuto legittima la discrezionalità del giudice nel dichiarare equivalenza tra recidiva e attenuanti generiche quando adeguatamente motivata.

  • art. 416-bis, comma 4 cod. pen.

    Citata dalla difesa come rifermento giurisprudenziale sulle "armi parlate"; la Corte ha osservato che la giurisprudenza che tratta le "armi parlate" riguarda tipicamente il contesto associativo e non è automaticamente traslabile al caso concreto.

  • art. 24 Cost., art. 111 Cost., art. 6 CEDU

    Richiamate dalla difesa per contestare violazioni del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione sostanziale di dette garanzie alla luce della motivazione e del materiale probatorio.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ragionamento sulla formula di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio"; la Corte ha ribadito che tale regola non modifica i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove, salvo illogicità manifesta.

Massime di principio

  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale: il giudice d'appello può rifiutare la rinnovazione se ritiene che gli atti già acquisiti siano sufficienti e abbia motivato tale valutazione in modo logico e completo.
  • Il principio di correlazione fra imputazione e sentenza va interpretato in senso sostanziale: non basta che emergano nuove fonti di prova, occorre una trasformazione radicale del fatto per integrare una violazione del principio.
  • Le "armi parlate" (riferimenti verbali a disponibilità di armi) possono essere valutate come prova se sono adeguatamente corroborate da altri elementi (intercettazioni, pedinamenti, dichiarazioni di collaboratori); la valutazione è di merito e solo la manifesta illogicità è sindacabile in cassazione.
  • La Corte di cassazione non procede a rinnovi istruttori o a rianalisi di fatto: il suo controllo è limitato a verificare la legittimità e la logicità della motivazione e il rispetto dei limiti normativi per i vizî dedotti.
  • La sussistenza della recidiva e la comparazione tra aggravanti e attenuanti rientrano nell'ambito discrezionale del giudice, e sono censurabili in cassazione solo se derivate da arbitrio o illogicità manifesta.
  • Le censure fondate su violazioni dei diritti costituzionali o convenzionali (art. 24, 111 Cost., art. 6 CEDU) richiedono che sia dimostrato un concreto pregiudizio per la capacità di difesa; argomentazioni generiche non sono sufficienti.
  • Quando il capo di imputazione specifica più fonti di prova per diversi aspetti del fatto (es. singoli episodi e un "arsenale"), il giudice può procedere a una valutazione unitaria dei fatti purché motivi il mantenimento dell'identità materiale del fatto contestato.

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