Cassazione Penale, Sentenza n. 46884/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello per plurimi vizi: mancata assunzione di "prova decisiva" (richiesta di escutere Scivoli Salvatore e Ghirardi Bruno in appello); violazione del diritto di difesa e del principio di correlazione tra contestato e giudicato (sosteneva che la decisione aveva trasformato il fatto in modo tale da pregiudicare la difesa); insufficiente valutazione delle cosiddette "armi parlate" e mancanza di riscontri materiali; vizio nella valutazione della recidiva e nell'applicazione del confronto tra circostanze aggravanti e attenuanti; richiesta, in motivi nuovi, di dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato alla data della sentenza di appello.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto inammissibile o infondato ciascun motivo: la mancata rinnovazione istruttoria in appello non era necessaria perché il giudice d'appello aveva motivato adeguatamente la sufficienza e la concludenza delle prove già acquisite; il principio di correlazione è stato interpretato in senso non formale ma sostanziale (il termine "arsenale" assorbe le specificazioni, e il fatto è rimasto sostanzialmente lo stesso contestato da febbraio 2007 al 9.6.2008); le "armi parlate" sono questione di apprezzamento delle intercettazioni rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità; le censure sulla recidiva e sul confronto tra aggravanti e attenuanti non hanno mostrato arbitrio o illogicità manifesta. Conseguentemente è stata confermata la responsabilità penale e la decisione impugnata nella parte confermata (in sede di appello era già stata dichiarata l'estinzione per prescrizione del reato relativo ai sei ordigni artigianali e rideterminata la pena per il residuo reato in anni 2 e mesi 5 di reclusione con eliminazione della pena accessoria).
Norme richiamate
art. 678 cod. pen.
Norma invocata in sede di appello per la riqualificazione del fatto relativo ai sei ordigni (reato ritenuto estinto per prescrizione).
art. 521 cod. proc. pen.
Applicata in senso non meccanicistico: il principio di correlazione tra imputazione e sentenza richiede una trasformazione radicale del fatto per configurare violazione; qui il giudice ha ritenuto che non vi fosse mutamento essenziale.
art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per la mancata assunzione di prova decisiva; la Corte ha ricordato i limiti della censura in cassazione e il vincolo agli istituti previsti dall'art. 495, comma 2.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Richiami utilizzati per dedurre violazioni del diritto di difesa e carenza di motivazione; la Corte ha escluso la sussistenza di vizi tali da determinare annullamento, ritenendo adeguata la motivazione di merito.
art. 495, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare i casi in cui la mancata assunzione di prove può essere sindacata in Cassazione: solo le ipotesi tassative previste dalla norma possono giustificare il vizio impugnabile.
art. 69 cod. pen.
Norma sul confronto tra circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte ha ritenuto legittima la discrezionalità del giudice nel dichiarare equivalenza tra recidiva e attenuanti generiche quando adeguatamente motivata.
art. 416-bis, comma 4 cod. pen.
Citata dalla difesa come rifermento giurisprudenziale sulle "armi parlate"; la Corte ha osservato che la giurisprudenza che tratta le "armi parlate" riguarda tipicamente il contesto associativo e non è automaticamente traslabile al caso concreto.
art. 24 Cost., art. 111 Cost., art. 6 CEDU
Richiamate dalla difesa per contestare violazioni del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione sostanziale di dette garanzie alla luce della motivazione e del materiale probatorio.
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato nel ragionamento sulla formula di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio"; la Corte ha ribadito che tale regola non modifica i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove, salvo illogicità manifesta.
Massime di principio
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale: il giudice d'appello può rifiutare la rinnovazione se ritiene che gli atti già acquisiti siano sufficienti e abbia motivato tale valutazione in modo logico e completo.
- Il principio di correlazione fra imputazione e sentenza va interpretato in senso sostanziale: non basta che emergano nuove fonti di prova, occorre una trasformazione radicale del fatto per integrare una violazione del principio.
- Le "armi parlate" (riferimenti verbali a disponibilità di armi) possono essere valutate come prova se sono adeguatamente corroborate da altri elementi (intercettazioni, pedinamenti, dichiarazioni di collaboratori); la valutazione è di merito e solo la manifesta illogicità è sindacabile in cassazione.
- La Corte di cassazione non procede a rinnovi istruttori o a rianalisi di fatto: il suo controllo è limitato a verificare la legittimità e la logicità della motivazione e il rispetto dei limiti normativi per i vizî dedotti.
- La sussistenza della recidiva e la comparazione tra aggravanti e attenuanti rientrano nell'ambito discrezionale del giudice, e sono censurabili in cassazione solo se derivate da arbitrio o illogicità manifesta.
- Le censure fondate su violazioni dei diritti costituzionali o convenzionali (art. 24, 111 Cost., art. 6 CEDU) richiedono che sia dimostrato un concreto pregiudizio per la capacità di difesa; argomentazioni generiche non sono sufficienti.
- Quando il capo di imputazione specifica più fonti di prova per diversi aspetti del fatto (es. singoli episodi e un "arsenale"), il giudice può procedere a una valutazione unitaria dei fatti purché motivi il mantenimento dell'identità materiale del fatto contestato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46663/2022 del 12/12/2022
- Sentenza penale · 12 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46665/2022 del 12/12/2022
- Sentenza penale · 12 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46666/2022 del 12/12/2022
- Sentenza penale · 12 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46667/2022 del 12/12/2022
- Sentenza penale · 12 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46668/2022 del 12/12/2022
- Sentenza penale · 12 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46669/2022 del 12/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →