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Sentenza

Sentenza del 30/06/2017 n. 2276 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

ACCERTAMENTO - Imposte dirette ed Iva - Art. 1, c. 67, l. 220/10 - Base imponibile sottratta all'imposta sui giochi e sulle scommesse - Presunzione semplice- Prova contraria - Ammissibilità - Sequestro delle attrezzature e cessazione dell'attività - Sufficienza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’utilizzo, ai fini dell’accertamento delle imposte dirette, dell’IVA e dell’IRAP, della base imponibile ritenuta sottratta all’imposta sui giochi e sulle scommesse, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 67, della legge n. 220/2010. Il punto centrale era stabilire se tale quantificazione costituisse una presunzione assoluta oppure una presunzione semplice, superabile mediante prova contraria. Il contribuente aveva dedotto il sequestro delle apparecchiature aziendali e la cessazione dell’attività come elementi incompatibili con la prosecuzione dei ricavi presunti.

La decisione

La presunzione prevista dall’art. 1, comma 67, della legge n. 220/2010 è stata qualificata come presunzione semplice e, pertanto, ammette la prova contraria. Nel caso esaminato, il sequestro delle apparecchiature e la cessazione dell’attività sono stati ritenuti elementi idonei a contestare la ricostruzione presuntiva della base imponibile. L’accertamento dell’Amministrazione finanziaria non può quindi fondarsi automaticamente sulla presunzione senza considerare tali elementi concreti.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 67, legge n. 220/2010

    La base imponibile sottratta all’imposta sui giochi e sulle scommesse è posta a base degli accertamenti ai fini delle imposte dirette, dell’IVA e dell’IRAP.

    La disposizione introduce una presunzione semplice: la base imponibile individuata per l’imposta sui giochi può essere utilizzata per gli altri tributi, ma il contribuente può fornire prova contraria.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale introduce una presunzione semplice, l’Amministrazione può utilizzarla come base dell’accertamento, ma il contribuente ha diritto di dimostrare che la ricostruzione non corrisponde alla realtà.
  • Elementi oggettivi documentati, come il sequestro delle attrezzature e la cessazione dell’attività, possono costituire prova contraria idonea a escludere o ridurre i ricavi presunti.
  • L’Amministrazione finanziaria deve valutare concretamente le circostanze dedotte dal contribuente e non può applicare la presunzione in modo automatico o irreversibile.
  • In situazioni analoghe è opportuno raccogliere documentazione sulla sospensione o cessazione dell’attività, sui provvedimenti di sequestro e sull’effettiva disponibilità delle apparecchiature nel periodo oggetto di accertamento.

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