Sentenza del 30/06/2017 n. 2276 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Imposte dirette ed Iva - Art. 1, c. 67, l. 220/10 - Base imponibile sottratta all'imposta sui giochi e sulle scommesse - Presunzione semplice- Prova contraria - Ammissibilità - Sequestro delle attrezzature e cessazione dell'attività - Sufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’utilizzo, ai fini dell’accertamento delle imposte dirette, dell’IVA e dell’IRAP, della base imponibile ritenuta sottratta all’imposta sui giochi e sulle scommesse, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 67, della legge n. 220/2010. Il punto centrale era stabilire se tale quantificazione costituisse una presunzione assoluta oppure una presunzione semplice, superabile mediante prova contraria. Il contribuente aveva dedotto il sequestro delle apparecchiature aziendali e la cessazione dell’attività come elementi incompatibili con la prosecuzione dei ricavi presunti.
La decisione
La presunzione prevista dall’art. 1, comma 67, della legge n. 220/2010 è stata qualificata come presunzione semplice e, pertanto, ammette la prova contraria. Nel caso esaminato, il sequestro delle apparecchiature e la cessazione dell’attività sono stati ritenuti elementi idonei a contestare la ricostruzione presuntiva della base imponibile. L’accertamento dell’Amministrazione finanziaria non può quindi fondarsi automaticamente sulla presunzione senza considerare tali elementi concreti.
Norme richiamate
Art. 1, comma 67, legge n. 220/2010
La base imponibile sottratta all’imposta sui giochi e sulle scommesse è posta a base degli accertamenti ai fini delle imposte dirette, dell’IVA e dell’IRAP.
La disposizione introduce una presunzione semplice: la base imponibile individuata per l’imposta sui giochi può essere utilizzata per gli altri tributi, ma il contribuente può fornire prova contraria.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale introduce una presunzione semplice, l’Amministrazione può utilizzarla come base dell’accertamento, ma il contribuente ha diritto di dimostrare che la ricostruzione non corrisponde alla realtà.
- Elementi oggettivi documentati, come il sequestro delle attrezzature e la cessazione dell’attività, possono costituire prova contraria idonea a escludere o ridurre i ricavi presunti.
- L’Amministrazione finanziaria deve valutare concretamente le circostanze dedotte dal contribuente e non può applicare la presunzione in modo automatico o irreversibile.
- In situazioni analoghe è opportuno raccogliere documentazione sulla sospensione o cessazione dell’attività, sui provvedimenti di sequestro e sull’effettiva disponibilità delle apparecchiature nel periodo oggetto di accertamento.
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