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Sentenza

Sentenza n. 928/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'ottemperanza al Decreto Ingiuntivo n. 276/2015 del 17/3/2015, pubblicato il 18.3.2015, rg n. 2142/15, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in favore di GENNARO SIBILIO e nei confronti del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione (cfr. Decreto di esecutorietà n. cronol. 18749/2015) il 10/7/2015, munito di F.E. apposta dalla Cancelleria il 04.11.2015, rinotificato al debitore per la decorrenza del termine di grazia di 120gg. in data 15.1.2018.

Giustizia amministrativa202501029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo non opposto n. 276/2015 del Tribunale di Napoli Nord, dichiarato esecutivo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 276/2015, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo, con il quale era stato ingiunto al MIUR il pagamento di euro 2.122,12, oltre interessi legali sino al saldo, a titolo di differenze retributive. Il titolo prevedeva inoltre la liquidazione delle spese della procedura in favore dei difensori, titolari di autonomo credito. Nonostante la notificazione del titolo in forma esecutiva il 15 gennaio 2018 e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, l'amministrazione non aveva provveduto al pagamento, o vi aveva provveduto solo parzialmente. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione dell'obbligo di conformarsi al titolo e la nomina di un commissario ad acta. Il giudizio è stato ritenuto ammissibile perché il decreto ingiuntivo non opposto ha efficacia di cosa giudicata ed è azionabile in ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il ricorrente non ha invece agito anche quale titolare delle spese processuali liquidate in favore dei difensori.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione, quale successore del MIUR e soggetto passivamente legittimato, di dare completa esecuzione al decreto ingiuntivo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. L'obbligo riguarda il pagamento al ricorrente della somma capitale di euro 2.122,12, oltre interessi legali sino al saldo, ma non le spese della procedura liquidate nel decreto in favore dei difensori, perché questi ultimi sono titolari di un autonomo titolo di credito e non risultavano parti del giudizio di ottemperanza. Il Collegio ha precisato che possono essere riconosciute in ottemperanza le spese accessorie successive al titolo funzionali alla sua pubblicazione, esame e notificazione e agli atti accessori, mentre non sono riconoscibili le spese di precetto o quelle relative a procedure esecutive insoddisfacenti, essendo il ricorso all'esecuzione civile una scelta alternativa del creditore. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, da attivarsi su richiesta del ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato. Il compenso commissariale è stato posto a carico del Ministero e quantificato in euro 500,00. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato se dovuto e versato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario; il decreto ingiuntivo non opposto rientra tra tali provvedimenti.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il giudice può dichiarare l'obbligo di esecuzione del titolo e nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Impone, per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine di 120 giorni prima dell'esecuzione.

  • artt. 474 ss. c.p.c.

    Riguardano il procedimento di esecuzione forzata civile; le relative spese, comprese quelle di precetto, non sono automaticamente riconoscibili nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 656 c.p.c.

    Individua i limitati rimedi esperibili contro il decreto ingiuntivo non opposto, il quale, per il resto, acquista valore di cosa giudicata.

Massime di principio

  • Il decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo ha efficacia di cosa giudicata e può essere azionato mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • L'ottemperanza a un titolo giudiziario nei confronti della pubblica amministrazione presuppone la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza il successore dell'amministrazione originariamente condannata è passivamente legittimato e deve eseguire il titolo nei limiti delle obbligazioni riferibili all'amministrazione dante causa.
  • Il giudizio di ottemperanza può riconoscere, oltre agli interessi previsti dal titolo, le spese successive funzionali alla pubblicazione, all'esame, alla notificazione e agli atti accessori del titolo; non comprende invece le spese di precetto o di procedure esecutive civili non satisfattive, derivanti dalla scelta di un diverso strumento di esecuzione.
  • Le spese processuali liquidate nel decreto ingiuntivo in favore dei difensori costituiscono un autonomo credito dei professionisti e non possono essere fatte valere dal loro assistito nel giudizio di ottemperanza se i difensori non hanno agito in proprio.
  • In caso di mancata esecuzione del titolo nel termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di compiere gli atti necessari all'adempimento in luogo dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimento

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