Sentenza n. 8079/2026 - Roma, Sezione 5B
PER L'ACCERTAMENTO ex artt. 31 e 117 C.P.A. dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero e, segnatamente, in Spagna, avviato con istanza presentata dalla ricorrente (domanda n. 42594 del 29.01.2025 cfr. all.1) e non conclusi entro il termine fissato in 120 giorni, e. PER LA DICHIARAZIONE ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., ricorrendone i presupposti, del diritto di parte ricorrente ad ottenere l’accoglimento della predetta istanza in ragione della sussistenza, in capo alla parte interessata, del requisito dell'abilitazione all'insegnamento (o dell’avvenuto riconoscimento, qualora l’abilitazione all’insegnamento sia stata conseguita all’estero) in assenza della quale non è consentito nel nostro ordinamento l'acquisto del titolo di specializzazione per l'insegnamento nel sostegno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitata all'estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento conseguito in Spagna, Stato membro dell'Unione europea, presentata il 29 gennaio 2025. Ha dedotto la violazione dell'obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto dalla normativa generale e speciale, ritenendo decorso il termine massimo di 120 giorni senza l'adozione di un provvedimento espresso. La ricorrente ha inoltre chiesto, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., la dichiarazione del diritto all'accoglimento dell'istanza, in ragione della sussistenza del requisito dell'abilitazione all'insegnamento necessario per l'accesso alla specializzazione sul sostegno. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'avvenuta conclusione del procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso quanto all'accertamento del silenzio-inadempimento. Ha ritenuto integrati i presupposti dell'obbligo di provvedere, costituiti dalla presentazione di una formale istanza e dalla scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è individuato quale autorità competente ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 206/2007. Il Collegio ha rilevato che l'amministrazione non aveva concluso il procedimento entro il termine previsto dall'art. 16 del d.lgs. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, cui si aggiungono tre mesi per provvedere sul riconoscimento, con un termine complessivo massimo di quattro mesi qualora siano richieste integrazioni. Il giudice non ha invece dichiarato direttamente il diritto al riconoscimento del titolo, limitandosi a ordinare l'adozione di un provvedimento espresso. Ha assegnato al Ministero 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenendo conto della natura massiva dei procedimenti. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di chiedere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento e l'ordine all'amministrazione di provvedere.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Consente, ricorrendone i presupposti, di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa dedotta; nel caso concreto il giudice ha ordinato l'adozione di un provvedimento espresso senza sostituirsi all'amministrazione nel riconoscimento del titolo.
art. 2 l. 241/1990
Impone all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 5 d.lgs. 206/2007
Individua l'autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
Prevede il termine di trenta giorni per la verifica della completezza della documentazione e l'eventuale richiesta di integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.
Stabilisce il termine di tre mesi per l'adozione del provvedimento sul riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa; insieme al termine per la verifica documentale determina un termine massimo complessivo di quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito dalla l. 604/2022
Rileva per la denominazione del Ministero competente, già individuato nel Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali e dei titoli abilitanti all'insegnamento conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a configurare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere e il relativo silenzio-inadempimento.
- Ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 206/2007, l'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, una volta acquisita la documentazione completa, adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi; ove siano richieste integrazioni, il termine complessivo massimo è pari a quattro mesi.
- Nel giudizio avverso il silenzio, quando l'amministrazione non abbia concluso il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale estera, il giudice può ordinare l'adozione di un provvedimento espresso entro un termine assegnato, senza riconoscere direttamente il titolo quando residuino valutazioni rimesse all'autorità amministrativa.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice, è possibile nominare un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, affinché provveda entro un ulteriore termine stabilito nella sentenza.
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