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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5022/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) e per la cessione di oltre un chilo di eroina (capo 33 bis). Il ricorrente contestava: 1) l'inesistenza dell'associazione e l'insussistenza del suo ruolo partecipativo, sostenendo che le condotte a lui attribuite fossero episodiche; 2) l'assenza di un contributo concorsuale significativo nella cessione contestata, qualificando il suo comportamento come mero accompagnamento; 3) l'erronea applicazione dell'aggravante del carattere armato dell'associazione in relazione alla sua conoscenza delle armi; 4) l'errata esclusione dell'applicazione dell'art. 114 c.p. per un apporto marginale; 5) la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla aggravante.

La decisione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato le valutazioni di fatto e di diritto della Corte d'appello e del GUP: esistenza di un'organizzazione stabile finalizzata al traffico di stupefacenti, ruolo di fiducia e collaborazione del Lombani con i vertici (messa a disposizione di persone e veicoli, accompagnamenti, utilizzo delle auto per contatti e trasporti), prova fornita da intercettazioni, servizi di osservazione, tracciati GPS, arresti e sequestri. È stata confermata inoltre l'aggravante del carattere armato dell'associazione in ragione della disponibilità di armi e della prevedibilità della loro presenza da parte del ricorrente; è stata esclusa l'applicabilità dell'art. 114 c.p. e la prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante. Conseguentemente è stata confermata la condanna a sette anni e quattro mesi di reclusione (pena già inflitta in grado di merito) e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    La Corte ha ritenuto sussistente il reato associativo sulla base di elementi convergenti (ruoli prestabiliti, cautele nelle comunicazioni, disponibilità di mezzi e luoghi di stoccaggio, reati-fine plurimi). Ha inoltre applicato la circostanza aggravante del comma 4 relativa al carattere armato dell'associazione valutando la disponibilità di armi e la prevedibilità della loro presenza da parte del ricorrente.

  • art. 59 cod. pen.

    Richiamato in relazione al coefficiente di colpevolezza richiesto per l'aggravante: la Corte ha ritenuto sufficiente la prevedibilità concreta della presenza di armi nella disponibilità del sodalizio.

  • art. 114 cod. pen.

    La Corte ha escluso l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 114 perché ha ritenuto che l'apporto del ricorrente non fosse oggettivamente marginale o trascurabile, ma concretamente idoneo a rafforzare l'associazione.

  • art. 23, comma 8 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma richiamata per la trattazione scritta del procedimento di legittimità; la Corte ha proceduto in forma scritta in mancanza di richiesta di discussione orale.

Massime di principio

  • La sussistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere provata da un insieme convergente di elementi (intercettazioni, appostamenti, GPS, sequestri, ruoli operativi, cautele comunicative), non richiedendo la prova di un coinvolgimento personale in ogni episodio delittuoso.
  • Il fornire mezzi, veicoli, accompagnamenti o ospitalità ripetuti e coordinati può costituire apporto associativo rilevante e non semplice cortesia, se contribuisce in modo apprezzabile all'attuazione del programma criminoso.
  • L'aggravante del carattere armato dell'associazione richiede la disponibilità di armi in capo al gruppo e la prevedibilità della loro presenza da parte del partecipante; non è necessario che il singolo abbia preso parte a dialoghi specifici sulle armi.
  • L'art. 114 c.p. (concorso marginale) opera solo quando l'apporto sia oggettivamente trascurabile rispetto al risultato criminoso; si tratta di un accertamento di fatto che la Cassazione sindaca limitatamente se la motivazione è logica e congrua.
  • I provvedimenti motivati su base probatoria (intercettazioni, appostamenti, arresti, sequestri, tracciati GPS) sono difficilmente rimovibili in sede di legittimità se la Corte di merito ha fornito un percorso argomentativo coerente.
  • In sede di impugnazione alla Corte di Cassazione non è consentito un riesame 'atomistico' delle prove quando la decisione di merito espone un ragionamento lineare, completo e supportato da elementi obiettivi.
  • La richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante richiede una valutazione discrezionale ben motivata: la gravità del fatto, il ruolo di fiducia e condotte successive (es. responsabilità assunta in altri reati) possono legittimamente ostacolare la prevalenza.

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