Sentenza del 04/04/2018 n. 613 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Ricorso cumulativo ed ammissibilità del ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso congiunto è ritenuto ammissibile anche quando riguarda distinti atti impositivi e più soggetti, purché le controversie presentino questioni identiche o strettamente comuni, tali da rendere opportuna una trattazione unitaria. Il cumulo è quindi consentito sulla base dell'applicazione compatibile dell'art. 103 c.p.c. al processo tributario.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Si discute dell'ammissibilità di un ricorso cumulativo proposto da più soggetti contro distinti atti impositivi. La questione centrale è stabilire se, in assenza di una disciplina specifica nel D.Lgs. 546/1992, sia possibile applicare l'art. 103 c.p.c. sul litisconsorzio facoltativo, tramite il rinvio previsto dall'art. 1, comma 2, del medesimo decreto. L'ammissibilità dipende dal fatto che le controversie riguardino questioni identiche e che dalla loro soluzione dipenda la decisione delle cause.
Norme richiamate
Art. 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992
Per quanto non disposto dal presente decreto e con esso compatibili, si applicano le norme del codice di procedura civile.
La norma consente di applicare al processo tributario le disposizioni del codice di procedura civile non disciplinate dal decreto, purché compatibili con la struttura e le regole del processo tributario.
Art. 103 c.p.c.
Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni.
La disposizione sul litisconsorzio facoltativo è applicabile al processo tributario e consente il ricorso cumulativo quando più controversie, anche relative ad atti distinti, dipendono dalla soluzione delle medesime questioni.
D.Lgs. 546/1992
Poiché non contiene una disciplina specifica sul cumulo dei ricorsi, il vuoto normativo può essere colmato mediante il rinvio alle norme compatibili del codice di procedura civile.
Massime di principio
- Nel processo tributario è in linea generale ammissibile un ricorso congiunto o cumulativo relativo a più soggetti e più atti impositivi, anche distinti.
- La condizione essenziale è la presenza di questioni identiche o comunque comuni, la cui soluzione sia determinante per tutte le controversie riunite.
- Il semplice fatto che gli atti impositivi siano formalmente distinti non impedisce il cumulo, se esiste una connessione sostanziale tra le cause.
- Se le questioni sono diverse, gli atti richiedono valutazioni autonome o il cumulo compromette il diritto di difesa e la chiarezza del giudizio, il ricorso può essere dichiarato inammissibile o le cause possono essere separate.
- Il ricorrente dovrebbe illustrare chiaramente nel ricorso gli elementi comuni alle controversie e il collegamento tra gli atti impugnati, così da giustificare la trattazione congiunta.
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