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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2896/2024 del 23/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 02/10/2023 del Tribunale di Napoli che aveva rigettato l'istanza proposta nell'interesse di Paolo Esposito contro l'ordinanza del Gip del 07/09/2023, con la quale era stata applicata la misura della custodia in carcere per il reato di tentata estorsione in concorso, aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Il difensore ha impugnato con un unico motivo il vizio di motivazione, contestando la ritenuta attendibilità della persona offesa e l'identificazione dell'indagato quale mandante della pretesa estorsiva.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi proposti fossero deducibili solo come diversa valutazione di fatto e dunque non sindacabili in sede di legittimità, richiamando il principio secondo cui la Cassazione, nelle controversie sulle misure cautelari personali, controlla solo la congruenza e la non manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito. L'ordinanza impugnata è stata considerata dotata di motivazione congrua: la Corte ha valorizzato la denunzia della persona offesa, i riscontri della polizia giudiziaria e il collegamento in videochiamata che avrebbe ribadito il ruolo dell'Esposito nonostante lo stato detentivo. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; si è dato mandato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    aggravata anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.

    La condotta contestata è stata valutata con l'aggravante prevista per reati connessi a organizzazioni di tipo mafioso (o simili), aumentandone la gravità nel quadro indiziario che giustificava la custodia cautelare.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che l'insussistenza dei gravi indizi è sindacabile in Cassazione soltanto se si traduce in violazione di norme specifiche o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente nel procedimento di cassazione, applicata in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Ordina gli adempimenti amministrativi consequenziali alla decisione per la cancelleria, secondo le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

  • Giurisprudenza (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino)

    La Cassazione ha già chiarito i limiti del sindacato sulle misure cautelari personali

    Richiamato il principio che in materia di misure cautelari la Corte di legittimità può verificare solo la congruenza e la non manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito, non potendo sostituirsi alla valutazione di fatto e delle fonti probatorie.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari personali, la Cassazione non riesamina i fatti: può censurare solo la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione o la violazione di norme giuridiche precise.
  • Le censure che sostanzialmente chiedono una diversa valutazione della attendibilità delle fonti o della rilevanza dei dati probatori sono inammissibili in sede di legittimità.
  • Per impugnare con successo in Cassazione un provvedimento cautelare occorre dimostrare specifiche violazioni di legge o evidenti contraddizioni/omissioni nella motivazione del giudice di merito.
  • Quando l'ordinanza motivi con riferimento a denunce della persona offesa, riscontri di polizia giudiziaria e elementi di collegamento (es. videochiamate, comunicazioni), tali elementi possono costituire base sufficiente per ritenere sussistenti i gravi indizi, salvo mostrare incongruenze manifeste nella loro valutazione.
  • La proposizione di motivi meramente fattuali o alternative interpretative dei fatti già valutati dal giudice di merito espone il ricorrente al rischio di inammissibilità e a condanne per spese e ammende.

Testo integrale

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