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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07376/2026 del 24/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato era stato condannato per aver, in qualità di legale rappresentante e direttore esecutivo della "Costruzioni Infrastrutture Generali srl", realizzato con movimenti di terra e sradicamento di ceppaie una pista temporanea di notevoli dimensioni nella fascia ripariale boschiva del torrente Navale, modificando permanentemente lo stato dei luoghi e alterando il regime idrogeologico senza le necessarie autorizzazioni paesaggistiche e idrogeologiche (art. 181 d.lgs. 42/2004 e artt. 93 e 96 R.D. 523/1904). In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) che gli interventi erano mera manutenzione ordinaria esente da autorizzazione; 2) che eventuali obblighi autorizzativi non gravavano su di lui (per procura speciale o spettavano alla stazione appaltante); 3) che successivi lavori di copertura avevano ripristinato l'area estinguendo il reato ai sensi dell'art.181, comma 1-quinquies; 4) che la causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa (art.131-bis c.p.) doveva essere applicata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che i lavori realizzati non rientravano nella "manutenzione ordinaria" esente da autorizzazione poiché hanno comportato rilevanti movimenti e modificazioni morfologiche (trasformazione di una stradella pedonale in pista carrozzabile con scarpate), e che l'onere di verificare vincoli e acquisire le autorizzazioni gravava sul legale rappresentante/direttore esecutivo della ditta incaricata, non essendo valida la delega prodotta. Ha escluso l'estinzione del reato per condotte riparatorie in quanto il mero riporto di arbusti e terreno non ha ripristinato integralmente l'aspetto e il pregio originario dell'area. Ha altresì escluso l'applicabilità dell'art.131-bis c.p. per la non sussistenza della particolare tenuità dell'offesa, avendo i lavori prodotto una modificazione permanente e un incremento del rischio idrogeologico. Conseguenza: conferma della condanna (pena sospesa di 2 mesi e 15 giorni di arresto e ammenda di € 40.200) e condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali) - art. 181, comma 1

    Integra il reato paesaggistico la realizzazione in area boschiva sottoposta a vincolo paesaggistico di piste o interventi che comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi se effettuati senza la prescritta autorizzazione; non è necessario che si tratti di lavori edilizi veri e propri.

  • D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - art. 181, comma 1-quinquies

    La speciale causa estintiva premiale opera solo se il tempestivo recupero dell'area è idoneo a farle riacquistare il precedente aspetto esteriore e l'originario pregio estetico; interventi meramente parziali o superficiali non sono sufficienti.

  • R.D. 25 luglio 1904, n. 523 - artt. 93 e 96, c.1 lett. f)

    Richiamati come norme rilevanti in materia forestale e di gestione delle aree boschive; le violazioni dei regolamenti forestali possono concorrere nella determinazione della responsabilità penale per interventi su aree boschive.

  • Legge Regione Toscana n. 39/2000 - art. 49 (come modificato dalla L.R. n. 4/2016, art. 25)

    L'esecuzione delle opere di cui al comma 1, è soggetta ad autorizzazione degli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1, da rilasciarsi comunque in riferimento a tagli boschivi da attuare in conformità all'articolo 47, previa valutazione della compatibilità delle opere medesime con l'assetto idrogeologico dei boschi interessati. L'autorizzazione ... non è richiesta per i lavori di manutenzione ordinaria della viabilità esistente.

    Le piste temporanee di esbosco sono autorizzabili salvo che non comportino rilevanti movimenti o modificazioni morfologiche e siano soggette a ripristino; la manutenzione ordinaria esenta riguarda solo la viabilità esistente e non lavori che trasformino permanentemente il terreno.

  • Regolamento Forestale Toscana n. 48/R/2003 - art. 48

    Distinzione tra manutenzione ordinaria (esente da autorizzazione se rientrante nella nozione regionale) e interventi che richiedono autorizzazione; il regolamento non può essere interpretato in contrasto con la legge regionale primaria.

  • Regolamento Forestale Toscana n. 48/R/2003 - art. 46, comma 9

    al termine dei lavori le opere temporanee, fra cui la pista temporanea di esbosco debba essere ripristinata con la ricopertura con strame organico quale fogliame, ramaglia di varia pezzatura posta a diretto contatto col terreno

    La disposizione prescrive modalità di ripristino per piste temporanee che non abbiano causato rilevanti modificazioni morfologiche; non è applicabile per opere che hanno determinato trasformazioni permanenti ed estese del suolo.

  • Codice Penale - art. 131-bis

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; la valutazione richiede esame di modalità, esiguità del danno o del pericolo e altri criteri dell'art. 133 c.p.; danni significativi o pericolo incrementato escludono l'applicabilità.

  • Codice Penale - art. 133

    Fornisce i criteri direttivi (natura, mezzi, oggetto, tempo, luogo, gravità del danno o del pericolo, intensità del dolo o grado della colpa) per valutare l'entità della pena e, qui richiamato, per valutare 'l'esiguità del danno o del pericolo' ai fini dell'art. 131-bis.

Massime di principio

  • Interventi su aree boschive o paesisticamente vincolate che comportino movimenti di terra, sradicamento di ceppaie o trasformazione della viabilità sono subordinati ad autorizzazioni paesaggistiche e idrogeologiche se modificano in modo significativo e permanente lo stato dei luoghi.
  • La qualificazione dell'intervento come "manutenzione ordinaria" è strettamente limitata alla viabilità esistente e a opere che non comportino rilevanti modificazioni morfologiche; il semplice richiamo a norme regolamentari non prevale sulla legge regionale primaria.
  • Chi svolge il ruolo di legale rappresentante o direttore esecutivo dei lavori ha l'onere di verificare l'esistenza di vincoli ambientali e di procurarsi le autorizzazioni necessarie quando le scelte operative affidate alla ditta possano richiederle; deleghe o procure devono essere esplicite e riferite alla materia ambientale per esonerare la responsabilità.
  • Per ottenere l'estinzione del reato ai sensi dell'art.181, comma 1-quinquies, è necessario un ripristino tempestivo e integrale dell'area, idoneo a farle riacquistare l'aspetto e il pregio originari; interventi parziali o simbolici non sono sufficienti.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) richiede la congiunta sussistenza di tenuità dell'offesa e non abitualità; lavori con impatto significativo sul territorio o che aumentano il rischio per la pubblica incolumità escludono questa causa.
  • In ambito contrattuale pubblico, la mera indicazione della normativa contrattuale nel capitolato non solleva il contraente dall'obbligo di scegliere modalità esecutive compatibili con i vincoli ambientali; la scelta operativa che provoca impatti rilevanti fa sorgere l'onere autorizzativo a carico dell'esecutore.

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