Cassazione Civile, Ordinanza n. 22784/2024 del 13/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il professionista aveva chiesto l'ammissione allo stato passivo di due crediti: uno per l'attività svolta nella predisposizione del piano concordatario presentato dalla società poi fallita e dichiarato inammissibile, con richiesta di prededuzione; l'altro per il compenso relativo alla predisposizione di un piano di riequilibrio presentato al ceto bancario, con richiesta di privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. Il giudice delegato aveva respinto l'insinuazione per difetto di prova. Il Tribunale aveva poi dichiarato inammissibile l'opposizione nella parte relativa alla prededuzione per una parte del credito e aveva ammesso al passivo, in chirografo, solo una somma minore per l'attività di predisposizione del piano concordatario. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione degli artt. 2721 e 2704 c.c. e degli artt. 244 e 253 c.p.c. per avere il Tribunale escluso la prova testimoniale, ritenuta irrituale e generica; 2) violazione degli artt. 244, 253 c.p.c., 2697 c.c. e della l. 124/2017 per non avere il Tribunale ammesso la prova orale a sostegno del credito e per avere ritenuto necessario un preventivo scritto; 3) violazione degli artt. 112 c.p.c., 98 l.fall., 2751-bis n. 2 c.c., 233 c.c. e art. 27 d.m. 140/2012 per non avere riconosciuto il privilegio al credito relativo alla predisposizione del piano concordatario e per la riduzione del compenso del 50%.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla prova testimoniale, osservando che i capitoli erano stati formulati in modo generico e mediante rinvio integrale alla narrazione dei fatti, senza specifiche circostanze da provare. Ha ritenuto corretto il diniego di rilevanza probatoria alle fatture pro forma e alle scritture contabili nei confronti del curatore, terzo rispetto al rapporto, e ha reputato non decisive le affermazioni sul preventivo scritto, qualificandole come incidentali. Quanto al privilegio, ha affermato che nella domanda di insinuazione non risultava formulata una chiara richiesta di ammissione in via privilegiata né specificamente allegata una causa di prelazione; ha quindi confermato la degradazione a chirografo. Ha inoltre dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, la censura sulla quantificazione del compenso, rilevando che il Tribunale aveva applicato i parametri tariffari con riduzione ex art. 27 d.m. 140/2012 in ragione dell'esito negativo della procedura. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2721 c.c.
La norma sulla prova testimoniale non consente di superare i requisiti di specificità e ritualità dei capitoli di prova; nel caso concreto la doglianza è stata respinta anche perché la prova era stata articolata in modo generico.
art. 2704 c.c.
Richiamato dal ricorrente, ma la questione è stata ritenuta assorbita dall'inammissibilità/irritualità della prova testimoniale e dalla mancanza di idonea prova documentale opponibile al fallimento.
art. 244 c.p.c.
I capitoli di prova testimoniale devono essere specifici e separati; non è ammissibile un rinvio discorsivo e indistinto alla comparsa o ad altri atti di parte.
art. 253 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di prova testimoniale; la Corte ne ha escluso la violazione, valorizzando la genericità della deduzione istruttoria.
art. 2697 c.c.
Non è stata fornita prova sufficiente del credito professionale nei modi richiesti; il riparto dell'onere probatorio non è stato rispettato dal creditore insinuante.
L. 124/2017
Le affermazioni del Tribunale sull'obbligo del preventivo scritto sono state considerate incidentali e non decisive ai fini della decisione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo, ma la censura è stata respinta o dichiarata inammissibile perché il Tribunale non ha omesso di pronunciarsi in modo rilevante sulla domanda così come proposta.
art. 98 l.fall.
Norma del giudizio di opposizione allo stato passivo richiamata nel motivo; il ricorso è stato respinto per difetto di fondamento delle censure sull'ammissione del credito.
art. 2751-bis n. 2 c.c.
Per il privilegio occorre una chiara deduzione e allegazione della causa di prelazione nella domanda di insinuazione; in difetto, il credito viene trattato come chirografario.
art. 93, comma 3, n. 4, l.fall.
l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale
La domanda di insinuazione deve indicare espressamente il titolo di prelazione; l'omissione o l'incertezza comportano la degradazione del credito a chirografo.
art. 27 d.m. 140/2012
È legittima la liquidazione del compenso professionale secondo i parametri tariffari con riduzione in ragione dell'esito negativo della procedura, in assenza di una specifica allegazione contraria.
art. 2709 c.c.
Le scritture contabili hanno efficacia probatoria limitata e non sono opponibili al curatore fallimentare come terzo rispetto al rapporto.
art. 2710 c.c.
Le scritture contabili non fanno prova nei confronti del curatore, salvo ipotesi non ricorrenti nel caso esaminato.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Sussistendo i presupposti per il rigetto del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la prova testimoniale deve essere articolata con capitoli specifici e separati: un rinvio generico alla narrazione dei fatti o alla comparsa di parte non soddisfa i requisiti di ammissibilità.
- Le fatture emesse unilateralmente e le scritture contabili non sono, di regola, prova sufficiente del credito nei confronti del curatore fallimentare, che è terzo rispetto al rapporto, salvo specifiche circostanze di contestazione o riconoscimento del debito.
- Per ottenere l'ammissione di un credito in via privilegiata nello stato passivo, il creditore deve indicare in modo espresso e chiaro nella domanda il titolo di prelazione e collegarlo al singolo credito; in mancanza, il credito può essere ammesso soltanto come chirografario.
- La prededuzione e il privilegio hanno natura e funzione diverse: la prima opera come precedenza processuale legata alla strumentalità del credito rispetto alla procedura, il secondo come preferenza sostanziale su determinati beni.
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e colpire una ratio decidendi effettiva; le argomentazioni incidentali del giudice di merito non sono idonee, da sole, a fondare l'accoglimento del ricorso.
- La liquidazione del compenso del professionista può essere effettuata secondo i parametri ministeriali, con riduzione in relazione all'esito negativo dell'incarico, se la pretesa non sia stata specificamente e diversamente allegata.
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