Sentenza del 18/11/2016 n. 23511 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la validità delle intimazioni di pagamento sostenendo che le cartelle esattoriali prodromiche fossero state notificate presso la residenza dell'amministratore e legale rappresentante, senza un previo tentativo di notifica presso la sede legale della società e, in alcuni casi, a persone diverse dal legale rappresentante. Deduceva inoltre la mancata produzione delle cartelle e l'insufficiente prova dell'indicazione del nominativo dell'amministratore, ritenuta necessaria per applicare le forme di notificazione previste dall'art. 145 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, la cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tale modalità speciale non è necessario redigere una relata di notifica né effettuare preventivamente un tentativo presso la sede legale della società. La notifica si perfeziona quando il plico è consegnato all'indirizzo del destinatario e l'avviso di ricevimento reca la data e la firma del ricevente; la consegna a persona abilitata secondo la disciplina postale è assistita dalla presunzione di conoscenza. Le intimazioni di pagamento sono quindi rimaste valide. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
La cartella può essere notificata anche mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento.
La norma prevede una modalità speciale e alternativa di notificazione mediante posta, direttamente utilizzabile dall'agente della riscossione, distinta dalla notificazione eseguita nelle forme degli atti giudiziari.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 5
La prova della notificazione può risultare dalla relazione di notificazione iscritta sulla cartella oppure dall'avviso di ricevimento.
Quando la cartella è spedita direttamente per raccomandata, l'avviso di ricevimento è sufficiente a provare la notifica e non è necessaria una relata separata.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
Il rinvio contenuto nell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 opera solo per quanto non diversamente disciplinato e non comporta l'applicazione automatica di tutte le formalità proprie della notificazione degli atti giudiziari.
Codice di procedura civile, art. 145
La disposizione sulle notificazioni alle persone giuridiche non è stata ritenuta applicabile alla notificazione postale diretta della cartella esattoriale, poiché tale modalità è regolata specialmente dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973.
Codice civile, art. 1335
La dichiarazione recettizia si presume conosciuta quando giunge all'indirizzo del destinatario; la presunzione può essere superata solo provando l'impossibilità incolpevole di averne cognizione.
Codice civile, art. 2700
L'avviso di ricevimento, quale atto pubblico, fa prova fino a querela di falso delle dichiarazioni e degli accertamenti compiuti dal soggetto incaricato della consegna.
D.M. Comunicazioni 9 aprile 2001, artt. 32, 34, 39 e 40
La disciplina del servizio postale consente la consegna al destinatario o ad altra persona abilitata presso l'indirizzo indicato; per gli invii diretti a imprese, la consegna può avvenire al titolare o al personale incaricato.
Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 14
La notificazione degli atti tributari può essere eseguita direttamente dagli uffici finanziari tramite posta, facendo salve le modalità speciali previste dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973.
Massime di principio
- La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una relata di notifica.
- Quando viene scelta la spedizione postale diretta, non è necessario tentare prima la notifica presso la sede legale della società secondo l'art. 145 c.p.c.
- La consegna del plico all'indirizzo del destinatario a una persona abilitata dalla disciplina postale può rendere valida la notifica anche se il ricevente non è il legale rappresentante e le sue generalità non risultano dettagliatamente dall'avviso.
- L'avviso di ricevimento normalmente è sufficiente a dimostrare la notificazione della cartella; chi la contesta deve fornire una prova concreta dell'irregolarità della consegna o dell'impossibilità, senza colpa, di venire a conoscenza dell'atto.
- La validità della notifica postale diretta deve essere valutata secondo la disciplina speciale della riscossione e del servizio postale, non applicando automaticamente tutte le formalità previste per le notificazioni giudiziarie.
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