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Sentenza

Sentenza n. 1732/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502138

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio del rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto d’arma a tassa ridotta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (aspirante guardia giurata)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, dipendente di un istituto di vigilanza privata con mansioni di portierato fiduciario, aveva presentato domanda per ottenere la nomina a guardia particolare giurata e la licenza di porto d’arma a tassa ridotta, al fine di trasformare il rapporto di lavoro. La Prefettura, dopo avere comunicato i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, ha respinto l’istanza ritenendo non soddisfatti i requisiti previsti dagli artt. 11, 43 e 138 T.U.L.P.S., in ragione dell’inserimento del richiedente in un contesto familiare ritenuto controindicato per la presenza di suocera e cognati gravati da precedenti o segnalazioni penali. Il primo motivo deduceva che l’amministrazione si fosse limitata a richiamare i precedenti dei congiunti senza valutarne il disvalore, l’attualità e la rilevanza rispetto all’affidabilità personale del richiedente nell’esercizio delle funzioni di guardia giurata. Il secondo motivo lamentava l’assenza di accertamenti sull’effettiva frequentazione dei familiari non conviventi. Il terzo motivo deduceva la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, poiché il provvedimento finale avrebbe richiamato la memoria procedimentale senza confutare puntualmente le controdeduzioni. Il ricorrente evidenziava inoltre di non avere precedenti di polizia e produceva i casellari giudiziali dei familiari indicati, senza che l’amministrazione replicasse a tali elementi.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego prefettizio, facendo salva la riedizione del potere. Il giudice ha ricordato che il requisito dell’“ottima condotta politica e morale” previsto dall’art. 138, comma 1, n. 5, T.U.L.P.S. deve essere inteso come requisito di buona condotta, riferito all’attuale attitudine e affidabilità dell’aspirante nello svolgimento delle funzioni. La valutazione amministrativa è discrezionale, ma deve fondarsi su un’istruttoria adeguata, essere logicamente coerente e ragionevole e indicare le circostanze concrete dalle quali emerga la pericolosità o la capacità di abuso nell’uso delle armi o nell’esercizio delle funzioni. Nel caso concreto, la Prefettura si era limitata a valorizzare il vincolo di affinità con persone gravate da precedenti, senza accertare l’effettiva frequentazione, anche non attuale, del ricorrente con tali soggetti. Alcuni parenti erano lontani e risultavano coinvolti in fatti datati e non attinenti all’uso delle armi; inoltre, non emergevano controlli o segnalazioni riguardanti il ricorrente insieme ai familiari. La mera parentela o affinità con persone pregiudicate non equivale automaticamente alla libera scelta di frequentarle e non può, da sola, costituire sintomo di cattiva condotta o inaffidabilità. Il diniego risultava quindi viziato da travisamento dei fatti, lacunosità istruttoria e insufficienza motivazionale. La rilevanza dell’attività lavorativa e del diritto al lavoro imponeva, nel caso concreto, un rafforzato onere istruttorio e una motivazione rigorosa. L’amministrazione è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 138, comma 1, n. 5, R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    ottima condotta politica e morale

    Il requisito deve essere inteso come buona condotta e valutato con riguardo all’attuale attitudine e affidabilità dell’aspirante rispetto alle funzioni di guardia particolare giurata.

  • art. 11 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Richiamato quale disposizione generale sui requisiti per le autorizzazioni di polizia.

  • art. 43 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Richiamato, insieme agli artt. 11 e 138 T.U.L.P.S., quale fondamento dei requisiti per il rilascio del titolo e della licenza di porto d’arma.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La disposizione impone la comunicazione dei motivi ostativi e la considerazione delle osservazioni presentate dall’interessato; nel caso concreto il giudice ha esaminato la censura, ma l’annullamento è stato fondato principalmente sul deficit istruttorio e motivazionale sostanziale.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Richiamato per la fissazione dell’udienza di trattazione del merito.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione allo scambio delle memorie conclusionali.

Massime di principio

  • Nel procedimento per la nomina a guardia particolare giurata, il requisito dell’“ottima condotta politica e morale” di cui all’art. 138, comma 1, n. 5, T.U.L.P.S. deve essere valutato come requisito di buona condotta, con riferimento all’attuale attitudine e affidabilità dell’aspirante nell’esercizio delle specifiche funzioni.
  • Il diniego della nomina a guardia particolare giurata deve fondarsi su un’istruttoria concreta e adeguata e su una motivazione rigorosa, idonee a evidenziare fatti e circostanze che rendano il richiedente pericoloso o comunque capace di abusare delle armi o delle funzioni.
  • La mera parentela o affinità con persone gravate da precedenti penali non è, di per sé, sufficiente a escludere la buona condotta o l’affidabilità del richiedente, poiché il vincolo familiare non equivale automaticamente alla libera scelta di frequentare persone pregiudicate.
  • Quando l’amministrazione valorizza i rapporti familiari del richiedente ai fini del diniego, deve accertare e motivare l’effettiva rilevanza dei rapporti, inclusa l’eventuale frequentazione, la loro attualità, la gravità e reiterazione dei fatti e la concreta incidenza sulla capacità di svolgere le funzioni autorizzate.
  • Nella valutazione dei requisiti per un’attività lavorativa che implica l’uso delle armi, l’amministrazione deve considerare adeguatamente l’incidenza della decisione sul diritto al lavoro e assolvere un onere istruttorio e motivazionale più intenso rispetto a quello richiesto per autorizzazioni al porto d’armi per finalità ludiche o di difesa personale.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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