Cassazione Civile, Ordinanza n. 17724/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a tasse automobilistiche per l’annualità 2009 e del conseguente preavviso di fermo amministrativo. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la Commissione tributaria regionale del Lazio, in accoglimento dell’appello dell’agente della riscossione, aveva ritenuto valida la notifica della cartella eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in caso di irreperibilità relativa, nonostante mancasse l’invio della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale. La ricorrente ha proposto cassazione con due motivi: primo, violazione dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 per avere la CTR considerato perfezionata la notifica senza la raccomandata informativa; secondo, violazione dell’art. 5 d.l. 953/1982 per non aver rilevato la prescrizione del credito tributario, dedotta come conseguenza della nullità della notifica della cartella e della mancata interruzione del termine triennale di prescrizione delle tasse automobilistiche.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto che, nelle ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario, la notifica della cartella di pagamento deve seguire il modello dell’art. 140 c.p.c. e richiede anche l’inoltro della raccomandata informativa, la cui effettiva ricezione è necessaria, oppure il decorso del termine di compiuta giacenza; nel caso concreto tale adempimento era incontestatamente mancato. Ne è conseguita l’illegittimità della notifica della cartella e, per effetto del mancato valido atto interruttivo, anche la prescrizione del credito per tasse automobilistiche, soggetto al termine triennale. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito, condannando la resistente e l’intimata in solido alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
irrintracciabile nel testo normativo richiamato, ma evocato come modello notificatorio per l'irreperibilità relativa
nelle ipotesi di irreperibilità relativa la notifica richiede tutti gli adempimenti previsti, compreso l'inoltro e la ricezione della raccomandata informativa, non essendo sufficiente la sola spedizione
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
comma 3/4 richiamato nel testo
per la notifica della cartella, dopo l'intervento della Corte costituzionale, nei casi di irreperibilità relativa si applica il rinvio all'art. 140 c.p.c. con necessità della raccomandata informativa
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
comma 1, alinea e lettera e) richiamati nel testo
concorre, per effetto del combinato disposto con l'art. 26 d.P.R. 602/1973, a disciplinare la notifica della cartella nei casi di irreperibilità relativa
sentenza Corte cost. n. 258 del 2012
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del rinvio dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, nella parte in cui collegava i casi di art. 140 c.p.c. al diverso regime dell'art. 60 d.P.R. 600/1973, riallineando la disciplina alla notifica ex art. 140 c.p.c.
sentenza Corte cost. n. 3 del 2010
ha affermato che, per il destinatario, la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona con la ricezione della raccomandata informativa o, in mancanza, decorsi dieci giorni dalla spedizione
art. 5 d.l. n. 953/1982
la pretesa relativa alle tasse automobilistiche è soggetta al termine triennale di prescrizione richiamato dalla ricorrente
L. n. 53/1983
norma di conversione richiamata nel testo per il regime della prescrizione delle tasse automobilistiche
d.l. n. 2/1986
norma di modifica richiamata nel testo per il regime della prescrizione delle tasse automobilistiche
L. n. 60/1986
norma di conversione richiamata nel testo per il regime della prescrizione delle tasse automobilistiche
art. 384 c.p.c.
la Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito
Massime di principio
- Nella notifica della cartella di pagamento, quando il destinatario sia in irreperibilità relativa, non basta la mera spedizione della raccomandata informativa: è necessario che tutti gli adempimenti prescritti dalla disciplina applicabile siano effettivamente eseguiti, con perfezionamento per il destinatario solo al ricevimento della raccomandata o, in alternativa, al decorso della compiuta giacenza.
- La mancata esecuzione della raccomandata informativa nel procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. determina la nullità/inefficacia della notifica, poiché l’atto non raggiunge lo scopo legale cui è preordinato.
- Se l’atto interruttivo della prescrizione è invalido perché non ritualmente notificato, esso non interrompe il decorso del termine prescrizionale del credito; ciò è particolarmente rilevante per i tributi soggetti a prescrizione breve, come le tasse automobilistiche.
- Quando la causa è decisa sulla base di un principio di diritto consolidato e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.
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