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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23397/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti chiedevano la revocazione del provvedimento ablativo originariamente adottato dal Tribunale di Trani (22/06/2016) sostenendo che il procedimento penale principale a carico di Luigi Curci si era concluso con sentenza di assoluzione e che, quindi, doveva essere riesaminata la pericolosità sociale e la provenienza dei patrimoni familiari. Contestavano inoltre profili formali (la Corte distrettuale avrebbe dovuto decidere con sentenza e non con decreto, richiamando l'art.28 d.lgs. 159/2011 e l'art.630 c.p.p. e il principio di immediatezza dell'art.525 c.p.p.), omessa considerazione dell'assoluzione e di provvedimenti favorevoli precedenti (detenzione domiciliare, permessi, revoca misura 2013, rapporti informativi), nonché l'omessa valutazione di elementi probatori, sopravvenuti o preesistenti (rapporto Guardia di Finanza, perizia del Tribunale, nota Unicredit) che avrebbero dimostrato la congruità tra redditi/attività e i beni sottoposti a vincolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul profilo formale ha ritenuto legittimo il procedimento e la forma del decreto alla luce del rinvio di compatibilità dell'art.28 d.lgs. 159/2011 agli artt.630 e ss. c.p.p. e della disciplina speciale applicabile. Sul merito ha rilevato che l'assoluzione penale non comporta automaticamente la revoca della misura di prevenzione: il giudice della prevenzione deve valutare l'incidenza del giudicato penale sulla motivazione della misura. Nel caso concreto l'assoluzione era fondata su carenze investigative e non sulla totale estraneità ai fatti, mentre gli stessi elementi probatori (in particolare intercettazioni) risultavano idonei a comprovare indicatori di pericolosità sociale secondo la normativa sulle misure di prevenzione. Quanto alle prove sulla congruità patrimoniale, la Corte ha ritenuto utilizzabile come "nuova" solo la nota Unicredit (2020), ma tale documento non risultava rilevante rispetto alla decisione; gli altri documenti non potevano essere ritenuti prova nuova utilizzabile perché deducibili o non incolpevolmente scoperti in precedenza. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 28

    Disposizione che consente la revocazione della decisione sulla confisca di prevenzione nelle forme previste dagli artt. 630 e seguenti c.p.p., nei limiti di compatibilità; la Corte ha ritenuto che il rinvio riguarda le "forme" e non comporta la sostituzione dell'intera disciplina del procedimento di prevenzione, perciò la decisione con decreto è compatibile

  • codice di procedura penale, art. 630

    Richiamato dall'art. 28 del d.lgs. 159/2011 per le "forme" della richiesta di revisione; la Corte ha spiegato che il rinvio è limitato e non obbliga a decidere con sentenza nel procedimento di prevenzione

  • codice di procedura penale, art. 525

    Richiesto dai ricorrenti in relazione al principio di immediatezza della lettura del dispositivo in udienza; la Corte ha ritenuto il motivo infondato poiché la forma del procedimento di prevenzione è disciplinata in via speciale dal d.lgs. 159/2011

  • d.lgs. n. 159 del 2011, artt. 7 e ss.; artt. 16 e ss.

    artt. 7 e ss.; artt. 16 e ss.

    Richiamati per affermare che il procedimento di prevenzione resta regolato dalla disciplina speciale del codice delle misure di prevenzione, che determina il corretto svolgimento e le forme del giudizio

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 806 del 14/03/1988 (Rv. 178117)

    Sez. 1, n. 806 del 14/03/1988

    Principio secondo cui se il processo penale si conclude con assoluzione per non aver commesso il fatto o perche il fatto non sussiste, il giudice della prevenzione deve tenerne conto quando i fatti sono identici e non esistono elementi diversi che giustifichino un giudizio autonomo di pericolosità

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019 (Rv. 277225)

    Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019

    Conferma che un processo penale può avere esiti che non escludono la utilizzazione degli stessi fatti in sede di prevenzione: l'assoluzione per insufficienza di prove non impedisce al giudice di prevenzione di valutare quegli stessi elementi per un autonomo giudizio di pericolosità

  • Sezioni Unite, 26 maggio 2022 (orientamento su prova nuova)

    Criterio sulla prova nuova nella revocazione: è "nuova" la prova sopravvenuta o la prova preesistente incolpevolmente scoperta dopo la definitività del provvedimento; non è nuova la prova che poteva essere dedotta nel procedimento originario salvo comprovare impossibilità di farlo per forza maggiore

Massime di principio

  • L'assoluzione penale non determina automaticamente la revoca di misure di prevenzione: il giudice della prevenzione deve valutare se il giudicato incida concretamente sulla motivazione della misura
  • Se l'assoluzione deriva da carenze investigative o da insufficienza probatoria ma non attesta la totale estraneità ai fatti, il giudice di prevenzione può comunque fondare la misura sugli stessi elementi che, pur non sufficienti per la condanna, indicano pericolosità sociale
  • Il rinvio dell'art. 28 d.lgs. 159/2011 agli artt. 630 e ss. c.p.p. riguarda le forme della richiesta di revisione, ma non esclude l'applicazione della disciplina speciale delle misure di prevenzione; perciò la decisione con decreto è compatibile se conforme a detti limiti
  • Ai fini della revocazione è ammessa solo la "prova nuova": sopravvenuta dopo il procedimento o preesistente ma incolpevolmente scoperta; prove deducibili in sede originaria non sono ammissibili salvo giustificazione della impossibilità di dedurle prima
  • Documenti bancari o attestazioni preesistenti sono utili solo se realmente nuovi o decisivi; la semplice esistenza di rapporti bancari anteriori non è di per sé idonea a dimostrare l'assenza di sproporzione patrimoniale
  • Chi impugna una misura di prevenzione per vizi di motivazione rischia di incorrere in un'inammissibile rivalutazione del materiale probatorio in sede di legittimità; ciò è possibile solo quando emergono elementi nuovi che incidono sulla valutazione della pericolosità

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