Cassazione Civile, Ordinanza n. 20173/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La lite nasce da un contratto di fornitura di pedane in legno destinate all’imballaggio e al trasporto di laterizi. La società acquirente ha convenuto la fornitrice chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento, la restituzione di quanto pagato e il risarcimento del danno, sostenendo che le pedane consegnate erano inidonee allo scopo convenuto e, in subordine, la nullità di alcuni contratti di fornitura per mancanza di accordo. Parallelamente la fornitrice ha ottenuto decreto ingiuntivo per il saldo della fornitura, opposto dall’acquirente, con riunione dei giudizi. I giudici di merito hanno ritenuto che si trattasse di vendita di cosa non affetta da aliud pro alio ma di bene viziato o non conforme, applicando la decadenza ex art. 1495 c.c., e hanno inoltre reputato provata la conclusione di alcuni contratti tramite fatture accompagnatorie sottoscritte. Con il ricorso per cassazione la società acquirente ha dedotto: 1) falsa applicazione degli artt. 1490, 1495 e 1497 c.c. e conseguente violazione dell’art. 1453 c.c., sostenendo che le pedane, pur essendo pedane, erano del tutto inidonee alla specifica funzione pattuita e dunque andava applicata la disciplina generale dell’inadempimento/aliud pro alio, con conseguente risoluzione del contratto; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 1325 e 1418 c.c., sostenendo che la controparte non avesse provato l’esistenza di taluni contratti di fornitura e che le fatture accompagnatorie non bastassero a dimostrare il consenso contrattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo il giudice di merito, il vizio riguardava la qualità delle pedane e non integrava una consegna di aliud pro alio: essendo stata comunque consegnata pedana e non un bene eterogeneo, restava applicabile la disciplina dei vizi della cosa venduta, con la relativa decadenza ex art. 1495 c.c. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura tendeva a ottenere una rivalutazione del merito: la Corte territoriale aveva ritenuto sufficientemente provata la conclusione dei contratti sulla base di fatture accompagnatorie sottoscritte dal vettore e dal destinatario, oltre che di altri riscontri documentali. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1490 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’applicabilità della garanzia per vizi della cosa venduta; la Corte conferma che, nel caso concreto, il difetto attiene alla qualità del bene e non all’aliud pro alio.
art. 1495 c.c.
la Corte ritiene applicabile la decadenza dalla garanzia per vizi, poiché la contestazione riguarda un vizio qualitativo del bene venduto.
art. 1497 c.c.
invocato dalla ricorrente; la Corte esclude che il caso integri una fattispecie diversa da quella dei vizi della cosa venduta.
art. 1453 c.c.
la ricorrente ne invoca l’applicazione per ottenere la risoluzione per inadempimento; la Corte la nega ritenendo non configurabile aliud pro alio.
art. 2697 c.c.
la Corte afferma che l’onere probatorio sulla conclusione del contratto era assolto mediante fatture accompagnatorie sottoscritte dal destinatario e dal vettore; la censura che mira a rimettere in discussione tale accertamento è inammissibile.
art. 1325 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la mancanza di accordo; la Corte ritiene invece provata la conclusione del contratto.
art. 1418 c.c.
invocato dalla ricorrente per la nullità per mancanza di accordo; la Corte non accoglie la censura perché il contratto è ritenuto concluso.
art. 360 c.p.c.
indicato quale parametro delle censure di falsa applicazione di legge.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
L. n. 228 del 2012
richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nella vendita, la consegna di un bene appartenente al genere pattuito ma privo delle qualità concordate integra di regola un vizio della cosa venduta o una non conformità qualitativa, non necessariamente una consegna di aliud pro alio.
- L’aliud pro alio ricorre solo quando il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito e del tutto inidoneo a realizzare la funzione economico-sociale perseguita dal contratto.
- Quando la doglianza riguarda la qualità del bene venduto, trovano applicazione gli artt. 1490 e 1495 c.c., con i relativi termini di denuncia e decadenza; non può essere automaticamente invocata la disciplina generale dell’inadempimento ex art. 1453 c.c.
- La fattura commerciale, specie se accompagnatoria e sottoscritta dal destinatario della merce, può costituire elemento idoneo a dimostrare la conclusione del contratto e la consegna dei beni, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito o del materiale probatorio effettuata dai giudici di merito.
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