Ordinanza n. 33/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento in data 22 settembre 2025 con il quale la Prefettura di -OMISSIS-, Sportello Unico per l’immigrazione, ha respinto l’istanza presentata dal ricorrente in data 13 maggio 2025, diretta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 22 settembre 2025, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il diniego era motivato dalla mancata produzione, entro il termine assegnato con il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, della documentazione necessaria a dimostrare: a) la capacità economica del datore di lavoro di sostenere il costo del lavoro di tutti i dipendenti, compreso il lavoratore straniero; b) lo svolgimento di almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro, con una prestazione media di almeno tredici giornate mensili, per complessive trentanove giornate, coperte da contribuzione previdenziale. Il ricorrente non aveva prodotto, nella fase procedimentale, ulteriori chiarimenti o elementi utili al riesame. La documentazione depositata soltanto in giudizio il 12 gennaio 2026 è stata ritenuta irrilevante e comunque tardiva.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha ritenuto che la mancata produzione, nella sede procedimentale e nel termine assegnato con il preavviso di rigetto, della documentazione richiesta avesse impedito all’Amministrazione di svolgere le valutazioni discrezionali ad essa riservate sulla capacità economica del datore di lavoro e sulla regolarità del rapporto lavorativo. Il diniego è stato quindi considerato, allo stato cautelare, correttamente adottato. La documentazione prodotta solo in giudizio è stata ritenuta irrilevante e comunque tardiva ai sensi dell’art. 55, comma 5, c.p.a. Il TAR ha comunque lasciato impregiudicata la possibilità per il ricorrente di chiedere all’Amministrazione il riesame della propria posizione sulla base della documentazione successivamente prodotta. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in 800 euro oltre accessori, anche in considerazione del precedente rigetto della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso ha individuato la documentazione necessaria per consentire all’Amministrazione di valutare l’istanza; la mancata produzione nel termine procedimentale ha impedito il compiuto svolgimento dell’istruttoria.
art. 55 c.p.a.
La documentazione depositata dal ricorrente soltanto in giudizio è stata ritenuta irrilevante e comunque tardiva ai fini della decisione cautelare.
circolare interministeriale 5969/2023 del 27 ottobre 2023
svolgimento di almeno 3 mesi di regolare rapporto di lavoro con prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei 3 mesi lavorativi, per un totale di 39 giornate, coperti da regolare contribuzione previdenziale
È richiamata quale parametro documentale relativo alla durata, intensità e regolarità del rapporto di lavoro rilevante per la conversione.
circolare INL 3/2022
È richiamata, insieme alla circolare INL 2066/2023, come riferimento per la documentazione sulla capacità economica del datore di lavoro.
circolare INL 2066/2023
È richiamata, insieme alla circolare INL 3/2022, come riferimento per la documentazione sulla capacità economica del datore di lavoro.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare amministrativo, la documentazione prodotta per la prima volta in giudizio può essere considerata irrilevante e comunque tardiva quando l’Amministrazione, per la mancata produzione nella fase procedimentale, non sia stata posta in condizione di svolgere le valutazioni ad essa riservate.
- Quando il preavviso di rigetto individua specificamente la documentazione necessaria per dimostrare i presupposti dell’istanza, la mancata produzione entro il termine assegnato può legittimare il rigetto, se impedisce all’Amministrazione di completare l’istruttoria sui requisiti sostanziali.
- Il rigetto della domanda cautelare non impedisce all’interessato di sollecitare l’Amministrazione al riesame della propria posizione mediante la produzione della documentazione mancante, ove l’Amministrazione ritenga di poter procedere a una nuova valutazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 16/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 17/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 18/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 19/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 20/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 21/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →