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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9020/2022 del 17/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di cassazione dell'ordinanza che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da D'Ascenzo, sottoposto a arresti domiciliari per 48 giorni su ordinanza del G.I.P. di Larino del 9/10/2014 in relazione ai reati di truffa aggravata e violazione dell'art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001. Il ricorso è fondato su due motivi: 1) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio (art. 111 Cost., art. 178 lett. c c.p.p.), perché l'Avvocatura dello Stato ha depositato una corposa memoria cinque giorni prima dell'udienza camerale non consentendo al ricorrente di prenderne visione e replicare in procedura cartolare emergenziale; 2) vizio di motivazione ed errata applicazione dell'art. 314 c.p.p., in quanto la Corte d'appello avrebbe rielaborato acriticamente gli stessi elementi su cui si fondò la misura cautelare senza considerare le emergenze dibattimentali e le valutazioni favorevoli all'assoluzione contenute nella sentenza del giudice di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il vizio di contraddittorio: il deposito tempestivo di memorie non genera di per sé diritto a replica orale se la parte non ha richiesto la trattazione orale prevista dall'art. 23-bis (conversione d.l. 137/2020); un rinvio d'ufficio sarebbe irragionevole e porterebbe a rinvii indefiniti. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale abbia adeguatamente motivato la decisione di negare la riparazione, applicando correttamente i principi di valutazione della colpa grave in materia di ingiusta detenzione: il giudice della riparazione può valutare il comportamento extraprocessuale dell'imputato alla luce del quadro indiziario che giustificò la misura cautelare e, nel caso concreto, ha ritenuto rilevanti episodî nei quali il ricorrente avrebbe indebitamente 'smarcato' il cartellino con codice 68, condotte extraprocessuali che possono integrare colpa grave concorrente nella causazione dell'errore giudiziario. Ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 111

    Richiesta di rispetto del diritto di difesa e contraddittorio; la Corte ha ritenuto che il deposito tempestivo di memorie non violi tale diritto in assenza di istanza di trattazione orale

  • Codice di procedura penale, art. 178, lett. c

    Rinvio alla disciplina delle nullità e del contraddittorio; la Corte ha escluso la nullità per mancata replica quando le memorie sono state depositate tempestivamente

  • Codice di procedura penale, art. 127

    Richiamato per segnalare che non è prevista una forma automatica di replica alle memorie difensive avversarie nel processo cartolare

  • Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (conversione d.l. 28/10/2020 n.137), art. 23-bis

    Prevede la possibilità di chiedere la trattazione orale; la Corte ha osservato che la parte che ritiene di dover replicare avrebbe potuto avvalersi di tale diritto

  • Codice di procedura penale, art. 314, comma 1

    Norma sulla riparazione per ingiusta detenzione; interpretata nella sentenza come applicabile quando il giudice valuta se la detenzione sia dipesa da dolo o colpa grave dell'imputato, sulla base del quadro indiziario che giustificò la misura cautelare

  • D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, art. 55-quinquies

    Norma sostanziale citata in relazione al capo d'imputazione oggetto del procedimento penale nel quale sorse la misura cautelare

Massime di principio

  • In procedimenti trattati cartolarmente, il deposito tempestivo di memorie non determina automaticamente il diritto a una replica orale: la parte che ritiene di dover replicare deve chiedere la trattazione orale (art. 23-bis) o rischia di non ottenere il contraddittorio che reclama
  • Il giudice della riparazione valuta se la privazione della libertà sia stata causata dall'imputato per dolo o colpa grave considerando il quadro indiziario che giustificò la misura cautelare, purché quegli elementi non siano stati dichiarati inutilizzabili nel dibattimento
  • Condotte extraprocessuali o comportamenti deontologicamente scorretti (es. false dichiarazioni di presenza al lavoro) possono costituire prova di colpa grave e impedire il riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione
  • L'assoluzione nel giudizio di merito non comporta automaticamente il diritto alla riparazione: è necessario valutare se l'imputato abbia contribuito con dolo o colpa grave all'errore dell'autorità giudiziaria
  • La richiesta di rinvio d'ufficio per consentire repliche a memorie depositate tempestivamente è in generale irragionevole e non obbliga il giudice, salvo che non ricorra una specifica esigenza di garanzia del contraddittorio non altrimenti sanabile

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