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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00637/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socia)

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione, da parte di una socia al 23% di una società di persone, di un avviso di accertamento IRPEF emesso nei suoi confronti per l’anno d’imposta 2003, quale conseguenza dell’accertamento di maggior reddito societario. L’accertamento societario era stato preceduto da autonomo avviso emesso alla società, poi definito con condono. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Ufficio e rigettato quello incidentale della contribuente, ritenendo che l’estinzione del giudizio relativo all’accertamento societario per condono non equivalesse ad annullamento dell’atto e non consentisse alla socia di far valere i vizi propri di quell’accertamento; aveva inoltre ritenuto comunque infondate le doglianze di merito sull’asserita elusività dell’operazione. In cassazione la contribuente deduceva: 1) violazione delle norme processuali tributarie sul deposito della ricevuta di spedizione/notifica dell’appello, sostenendo che l’elenco cumulativo delle raccomandate non potesse sostituire la singola ricevuta; 2) violazione dell’art. 37-bis d.P.R. 600/1973, per mancato invio della preventiva richiesta di chiarimenti nella fase di accertamento societario, che avrebbe dovuto poter essere eccepita anche dalla socia; 3) violazione dell’art. 2909 c.c. e delle norme sull’accertamento, per mancata considerazione dell’efficacia espansiva del giudicato formatosi su annualità diverse (2004 e 2005) in cui altri accertamenti basati sul medesimo p.v.c. erano stati annullati per nullità del presupposto processo verbale, con rischio di contrasto tra giudicati.

La decisione

La Corte di cassazione non esamina nel merito i motivi di ricorso perché rileva d’ufficio la nullità dell’intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario tra tutti i soci della società di persone. Richiama il principio dell’unitarietà dell’accertamento dei redditi delle società di persone e dei soci: quando è impugnato l’avviso di accertamento relativo al reddito societario imputato per trasparenza, la controversia riguarda inscindibilmente società e tutti i soci, salvo questioni personali; il processo celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo in ogni stato e grado. La Corte osserva che, nel caso concreto, il giudizio sull’IRPEF della socia avrebbe dovuto svolgersi con la partecipazione degli altri soci della società, mentre non era necessario integrare il contraddittorio nei confronti della società, che aveva aderito al condono. La sentenza impugnata viene quindi cassata e le parti vengono rimesse alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione, previa integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci, per nuovo esame del merito e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma evocata dalla ricorrente in tema di impugnazione in appello nel processo tributario e relativi adempimenti documentali.

  • art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma evocata dalla ricorrente per sostenere l’inammissibilità dell’appello per mancato deposito della ricevuta di spedizione/notifica.

  • art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma evocata quale base del contraddittorio preventivo nell’accertamento di operazioni ritenute elusive.

  • art. 2909 c.c.

    Norma evocata per sostenere l’efficacia espansiva del giudicato formatosi su altre annualità.

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato dalla Corte per affermare l’unitarietà dell’accertamento dei redditi delle società di persone e l’automatica imputazione ai soci.

  • art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla Corte quale base dell’integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario nel processo tributario.

  • art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come norma sulla riunione dei giudizi, indicata dalla Corte in via incidentale.

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    Norma processuale sul rito camerale richiamata in apertura dell’ordinanza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale sul procedimento in camera di consiglio richiamata in apertura dell’ordinanza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro di deduzione dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo al reddito di una società di persone e alla sua imputazione per trasparenza ai soci, la lite ha natura inscindibile e sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci, salvo che siano dedotte questioni personali del singolo socio.
  • La mancata partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari determina nullità assoluta del giudizio, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, con cassazione della sentenza e rimessione al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio.
  • L’estinzione del giudizio relativo all’accertamento societario per condono non equivale, di per sé, ad annullamento dell’atto impositivo e non consente automaticamente di far valere, nel giudizio del socio, i vizi dell’accertamento societario come se esso fosse stato eliminato.
  • Nel processo tributario, quando la controversia dipende da un accertamento societario presupposto, la verifica preliminare della corretta integrazione del contraddittorio prevale sull’esame dei motivi di merito o delle eccezioni di rito dedotte dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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