Sentenza del 22/09/2022 n. 27813 - Corte di Cassazione
IVA - Rimborso per l'acquisto di beni strumentali - Spese per opere destinate all'esercizio dell'attività d'impresa - Esecuzione su terreno concesso in comodato da terzi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Recupero del rimborso IVA (Euro 480.000) richiesto ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. c), D.P.R. n. 633/1972 per spese sostenute per opere edilizie e acquisto di beni strumentali effettuati su terreno concesso in comodato da terzi; l'Ufficio riteneva che tali interventi fossero spese incrementative su beni di terzi non ammortizzabili e quindi non dàno diritto al rimborso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha riconosciuto il diritto della società al rimborso dell'IVA per le spese edilizie in questione. La Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini del rimborso IVA ex art.30 DPR 633/1972, che le opere siano eseguite su terreno dato in comodato a terzi o che i beni non siano asportabili o autonomamente funzionali; decisivo è il nesso di strumentalità e inerenza delle spese con l'attività d'impresa. Per l'incertezza interpretativa sopravvenuta la Corte ha compensato le spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972
art. 30, comma 3, lett. c)
Disposizione su rimborso IVA per imposte relative all'acquisto di beni strumentali; la Corte interpreta che il diritto al rimborso si basa sulla strumentalità e sull'ammortizzabilità economica, non sull'eventuale proprietà del suolo o sul diritto reale del soggetto che esegue le opere.
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Norme sul trattamento fiscale degli ammortamenti ai fini del reddito d'impresa: l'ammortamento riguarda beni suscettibili di deperimento e consumo nel tempo, criterio che va applicato indipendentemente dalla titolarità del diritto reale sul suolo.
Codice Civile
Criteri contabili: le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo devono essere ammortizzate sistematicamente; conferma l'idea che l'ammortizzabilità dipende dalla durata economica del bene e non dalla proprietà.
Direttiva 2006/112/CE
Il diritto alla detrazione dell'IVA deve essere interpretato in modo ampio: anche costi sostenuti per servizi o costruzioni su beni di terzi possono essere detraibili se rientrano nelle spese generali e sono collegati all'attività economica del soggetto passivo.
Sentenza Corte di Giustizia UE
Ammette la detrazione dell'IVA per lavori su un immobile di proprietà di terzi quando il proprietario beneficia gratuitamente del risultato e le opere non eccedono quanto necessario per consentire al soggetto passivo di effettuare operazioni imponibili; supporta il principio di neutralità.
Sentenza Corte di Giustizia UE
Conferma che il diritto alla detrazione può riguardare costi che non hanno un nesso diretto con una singola operazione a valle ma che sono connessi alle attività economiche complessive del soggetto passivo.
Sentenza Corte di Giustizia UE
C-124/12 (AES-3C Maritza East 1)
Ribadisce i principi di neutralità e collegamento economico dei costi alle attività imponibili del soggetto passivo, utili per riconoscere la detrazione anche per lavori su beni di terzi.
Cassazione, Sezioni Unite
Orientamento di sintesi della Suprema Corte italiana che riconosce la possibilità di detrarre/recuperare IVA per lavori su immobili non di proprietà quando sussiste la strumentalità all'attività dell'impresa; decisiva per risolvere l'incertezza interpretativa.
Circolari/Risoluzioni Agenzia Entrate
Circolare 27/E del 31 maggio 2005; Risoluzione 179/E del 27 dicembre 2005
Posizioni amministrative che tendevano a escludere l'ammortizzabilità di opere su beni di terzi; la Corte ha ritenuto che tali interpretazioni non possano prevalere sul principio di neutralità e sulla giurisprudenza comunitaria e di legittimità.
Massime di principio
- Il diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA per spese su beni strumentali si valuta sulla base della strumentalità/inerenza delle spese all'attività d'impresa, non sulla titolarità del diritto reale sull'immobile.
- L'ammortizzabilità fiscale dipende dalla suscettibilità del bene al deperimento / consumo economico nel tempo (ciclo di vita economica), non dal fatto che il bene si trovi su proprietà altrui o sia asportabile.
- La giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia) supporta un'interpretazione estensiva del diritto alla detrazione: anche lavori su immobili di terzi possono dare diritto alla detrazione se collegati all'attività economica e se il costo è inserito nel prezzo delle operazioni imponibili.
- La documentazione che dimostri il nesso di strumentalità (contratti di gestione, finalità delle opere, utilizzo effettivo nelle attività d'impresa) è fondamentale per ottenere il rimborso/detraibilità in caso di controllo.
- Le posizioni e circolari dell'Amministrazione finanziaria non sono definitive ove contrastino con i principi di neutralità IVA e con la giurisprudenza comunitaria e di legittimità; il contenzioso può dar ragione al contribuente se sussiste il nesso di strumentalità.
- In presenza di incertezza interpretativa rilevante e giurisprudenza non univoca, i tribunali possono compensare le spese di giudizio; pertanto è ragionevole contestare amministrativamente o giudizialmente i recuperi se si ritiene fondato il diritto al rimborso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 set 2022Sentenza del 22/09/2022 n. 1040 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
- Sentenza · 22 set 2022Sentenza del 22/09/2022 n. 2831 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
- Sentenza · 22 set 2022Sentenza del 22/09/2022 n. 4015 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 22 set 2022Sentenza del 22/09/2022 n. 4016 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 22 set 2022Sentenza del 22/09/2022 n. 4019 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
- Sentenza · 22 set 2022Sentenza del 22/09/2022 n. 6233 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →