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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11666/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007, fondati su plurime riprese: l'Ufficio aveva utilizzato un accertamento induttivo ritenuto sorretto da presunzioni gravi, precise e concordanti; contestava inoltre sconti praticati dalla società come antieconomici, ricavi derivanti da beni ceduti a un terzo e non rinvenuti nella contabilità, somme rappresentate da assegni trovati presso la sede sociale, e percentuali di ricarico ritenute non corrette. La CTR aveva accolto solo in parte l'appello della società, confermando alcune riprese e annullandone altre. L'Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo deduceva motivazione contraddittoria o apparente della sentenza della CTR, sostenendo che la decisione non fosse comprensibile e fosse internamente incoerente; con il secondo lamentava violazione delle norme sulle prove, sulle presunzioni e sull'accertamento tributario, assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto superate le presunzioni dell'Ufficio dalla prova contraria della contribuente e avesse, in sostanza, rivalutato il merito delle riprese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso il vizio di contraddittorietà della motivazione, rilevando che la CTR aveva chiaramente distinto le diverse riprese e disposto la rideterminazione delle imposte con riferimento sia ai beni ceduti al terzo sia agli assegni rinvenuti presso la sede sociale. Ha inoltre escluso la motivazione apparente, affermando che la sentenza di merito superava il minimo costituzionale ed era idonea a rendere percepibili le rationes decidendi. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché diretto in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito; ha quindi ritenuto legittima la valutazione della CTR, che aveva prima riconosciuto la sussistenza delle presunzioni poste a base dell'accertamento e poi esaminato nel merito la prova contraria del contribuente, confermando alcune riprese e annullandone altre. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite; la Corte ha anche dato atto dell'esonero dell'Amministrazione statale dal versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La censura di legittimità sulla motivazione è infondata se la sentenza rende percepibile il fondamento della decisione e le ragioni del convincimento del giudice.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato insieme alle norme sulla motivazione per valutare la sufficienza dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato in relazione alla struttura motivazionale della decisione del giudice tributario.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio processuale è configurabile solo in caso di motivazione inesistente o meramente apparente, non quando la motivazione sia comprensibile e sufficiente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione dei fatti di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura di violazione delle regole di valutazione della prova è inammissibile se mira solo a rimettere in discussione il convincimento del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove resta riservata al giudice di merito, salvo i casi in cui la legge attribuisca efficacia vincolante a specifici mezzi di prova.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, ma la censura è respinta perché la CTR ha valutato la prova contraria senza violare le regole sull'onere probatorio.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici sono legittime se sorrette da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.

  • art. 2729 c.c.

    Il giudice di merito può fondare l'accertamento su presunzioni semplici se gli indizi soddisfano i requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Legittima l'accertamento induttivo in presenza di elementi presuntivi adeguati.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato quale base normativa dell'accertamento tributario impugnato.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato per l'accertamento IVA fondato su presunzioni e ricostruzioni induttive.

  • artt. 5 e 25 d.lgs. n. 446/1997

    Sono richiamati per le riprese relative all'IRAP nell'ambito dell'accertamento contestato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    L'ulteriore contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento per il meccanismo della prenotazione a debito.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, salvo l'esenzione normativa.

Massime di principio

  • La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur formalmente esistente, non consenta di comprendere il fondamento decisorio; non basta una motivazione sintetica o non condivisa dalla parte soccombente.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito e delle prove, poiché la valutazione dell'attendibilità e della concludenza degli elementi istruttori spetta al giudice di merito.
  • In tema di accertamento tributario, le presunzioni semplici sono utilizzabili se gli indizi presentano i requisiti di gravità, precisione e concordanza, e il contribuente può contrastarle con prova contraria valutata dal giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito esamina distintamente le singole riprese fiscali e motiva sulla conferma o sull'annullamento di ciascuna, non è configurabile contraddittorietà della motivazione solo perché alcune riprese vengono accolte e altre respinte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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