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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21756/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per nullità del lodo arbitrale (18/12/2006) con cui il collegio arbitrale aveva riconosciuto a Ravaioli il residuo corrispettivo per lavori di appalto, compensandolo parzialmente con somme per vizi costruttivi e rigettando la domanda di Macaluso di risarcimento per ritardo. Macaluso deduceva vizi di motivazione e vizi di diritto (erronea applicazione di norme probatorie e di diritto sostanziale quali artt. 2721, 2722, 2729 c.c., 1460 e 1665 c.c., nonché carenza motivazionale ex art. 823 vecchio rito), sostenendo che il lodo avrebbe fatto ricorso a presunzioni semplici e avrebbe omesso motivazioni fondamentali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il ricorrente ha semplicemente riproposto, in sede di cassazione contro la sentenza d'appello che aveva respinto l'impugnazione del lodo, le medesime questioni di fatto già esaminate dagli arbitri e dalla Corte d'appello. La Corte ha richiamato il principio per cui in cassazione è preclusa la rivalutazione dei fatti e degli elementi istruttori propri del lodo arbitrale; il sindacato è limitato alla verifica di legittimità e congruità della motivazione della sentenza di gravame. Era infondata anche l'eccezione concernente la procura del difensore, atteso che l'originale conteneva la procura e che, se la procura è incorporata nell'atto, si presume rilasciata anteriormente alla notifica. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del controricorrente, liquidate in complessivi € 6.200,00 (di cui € 200,00 esborsi) oltre accessori di legge; indicazione della possibile applicazione dell'ulteriore contributo unificato ai sensi del DPR n.115/02 art.13 comma 1-quater.

Norme richiamate

  • art. 829 III comma c.p.c. (vecchio rito)

    Norma citata come fondamento delle doglianze di nullità del lodo; la Corte osserva tuttavia che il ricorso per cassazione avverso la sentenza che decide sull'impugnazione per nullità del lodo non può rimettere in discussione i fatti decisi dagli arbitri, limitando il sindacato alla verifica di legittimità e congruità della motivazione della decisione di gravame.

  • art. 2729 cod. civ. (presunzioni)

    Censurata dal ricorrente l'applicazione (secondo lui errata) di presunzioni semplici; la Corte ha ritenuto che la questione attiene alla valutazione di fatto e della prova svolta dagli arbitri e non sia sindacabile in cassazione con nuova valutazione probatoria.

  • art. 2722 cod. civ.

    Richiamato nel contesto delle doglianze probatorie; la Corte non ha accolto la critica, trattandosi di valutazione di merito non suscettibile di revisione in cassazione.

  • art. 2721 cod. civ.

    Richiamato con riferimento alle presumibili condotte e patti sopravvenuti; la Corte ha ritenuto che l'impugnazione riproponesse questioni decisorie di fatto già valutate e quindi inammissibili in cassazione.

  • art. 1460 cod. civ.

    Invocato dal ricorrente in relazione all'eccezione di inadempimento; la Corte segnala che il lodo aveva escluso il nesso causale tra il presunto ritardo e il danno denunciato da Macaluso, rendendo infondata la critica che in ogni caso verte su valutazioni di fatto.

  • art. 1665 cod. civ. (comma V)

    Richiamato dal ricorrente in connessione con vizi dell'opera; la Corte ha ritenuto la questione di merito propria dell'arbitro e della Corte d'appello, non sindacabile in cassazione salvo profili di diritto ben circoscritti.

  • art. 823 (vecchio rito) n. 3

    Invocato in relazione alla presunta carenza motivazionale del lodo; la Corte ha valutato la motivazione della sentenza di gravame e ha ritenuto che il ricorso di cassazione non abbia dedotto censure valide sulla congruità della motivazione resa dalla Corte d'appello.

  • art. 83 e art. 365 c.p.c. (procura)

    La Corte ha applicato il principio per cui la procura incorporata nell'atto di impugnazione si presume rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene; pertanto l'eccezione sulla validità della procura risultava infondata.

  • art. 23 comma 8-bis d.l. 28 ottobre 2020 n.137 e succ. modificazioni

    l. 18 dicembre 2020, n.176; D.L. 29 dicembre 2022, n.198 art.8 comma 8

    Richiamate le norme che consentivano il trattamento del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale; la Corte ha proceduto ai sensi di tali disposizioni dato che le parti non avevano richiesto discussione orale.

  • D.P.R. n.115/2002 art. 13 comma 1-quater

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento da parte del ricorrente di un importo aggiuntivo a titolo di contributo unificato, rimettendo all'amministrazione giudiziaria la verifica concreta dell'obbligo.

Massime di principio

  • In cassazione contro una sentenza che decide sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale non è consentita la rinnovata valutazione dei fatti decisi dagli arbitri: il sindacato è limitato al controllo di legittimità e alla congruità della motivazione della decisione di gravame.
  • Le doglianze che si risolvono in una rivalutazione della prova o dei fatti sono inammissibili in cassazione; le contestazioni sulla valutazione probatoria devono essere sollevate e sviluppate nei gradi anteriori entro i limiti consentiti.
  • Se la procura del difensore è incorporata nell'atto di impugnazione, essa si presume rilasciata anteriormente alla notifica e non può essere efficacemente attaccata con riferimento alla sola copia notificata priva di segnature.
  • Le eccezioni basate su presunzioni o sulla applicazione di regole probatorie (es. artt. 2721, 2722, 2729 c.c.) impongono, per essere rilevanti in cassazione, che emergano profili di violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione della sentenza di gravame, non una semplice contrapposizione di valutazioni probatorie.
  • Nel contestare la motivazione del lodo o della decisione di gravame è necessario indicare con precisione i passaggi decisivi e dimostrare la loro illegittimità o contraddittorietà; censure generiche o riproposizioni del merito rischiano l'inammissibilità.
  • Il giudice amministrativo (amministrazione giudiziaria) verifica eventuali ulteriori contributi unificati ex DPR 115/02 quando la Corte ne dà atto; il ricorrente deve valutare il rischio economico di un ricorso inammissibile.
  • Quando si impugna un lodo arbitrale è essenziale circoscrivere i motivi di impugnazione a profili di diritto e di motivazione concretamente censurabili e non a meri rilievi di fatto o a richieste di riconsiderazione delle stime o delle valutazioni tecniche effettuate dagli arbitri.

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