Cassazione Civile, Sentenza n. 21756/2023 del 20/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per nullità del lodo arbitrale (18/12/2006) con cui il collegio arbitrale aveva riconosciuto a Ravaioli il residuo corrispettivo per lavori di appalto, compensandolo parzialmente con somme per vizi costruttivi e rigettando la domanda di Macaluso di risarcimento per ritardo. Macaluso deduceva vizi di motivazione e vizi di diritto (erronea applicazione di norme probatorie e di diritto sostanziale quali artt. 2721, 2722, 2729 c.c., 1460 e 1665 c.c., nonché carenza motivazionale ex art. 823 vecchio rito), sostenendo che il lodo avrebbe fatto ricorso a presunzioni semplici e avrebbe omesso motivazioni fondamentali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il ricorrente ha semplicemente riproposto, in sede di cassazione contro la sentenza d'appello che aveva respinto l'impugnazione del lodo, le medesime questioni di fatto già esaminate dagli arbitri e dalla Corte d'appello. La Corte ha richiamato il principio per cui in cassazione è preclusa la rivalutazione dei fatti e degli elementi istruttori propri del lodo arbitrale; il sindacato è limitato alla verifica di legittimità e congruità della motivazione della sentenza di gravame. Era infondata anche l'eccezione concernente la procura del difensore, atteso che l'originale conteneva la procura e che, se la procura è incorporata nell'atto, si presume rilasciata anteriormente alla notifica. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del controricorrente, liquidate in complessivi € 6.200,00 (di cui € 200,00 esborsi) oltre accessori di legge; indicazione della possibile applicazione dell'ulteriore contributo unificato ai sensi del DPR n.115/02 art.13 comma 1-quater.
Norme richiamate
art. 829 III comma c.p.c. (vecchio rito)
Norma citata come fondamento delle doglianze di nullità del lodo; la Corte osserva tuttavia che il ricorso per cassazione avverso la sentenza che decide sull'impugnazione per nullità del lodo non può rimettere in discussione i fatti decisi dagli arbitri, limitando il sindacato alla verifica di legittimità e congruità della motivazione della decisione di gravame.
art. 2729 cod. civ. (presunzioni)
Censurata dal ricorrente l'applicazione (secondo lui errata) di presunzioni semplici; la Corte ha ritenuto che la questione attiene alla valutazione di fatto e della prova svolta dagli arbitri e non sia sindacabile in cassazione con nuova valutazione probatoria.
art. 2722 cod. civ.
Richiamato nel contesto delle doglianze probatorie; la Corte non ha accolto la critica, trattandosi di valutazione di merito non suscettibile di revisione in cassazione.
art. 2721 cod. civ.
Richiamato con riferimento alle presumibili condotte e patti sopravvenuti; la Corte ha ritenuto che l'impugnazione riproponesse questioni decisorie di fatto già valutate e quindi inammissibili in cassazione.
art. 1460 cod. civ.
Invocato dal ricorrente in relazione all'eccezione di inadempimento; la Corte segnala che il lodo aveva escluso il nesso causale tra il presunto ritardo e il danno denunciato da Macaluso, rendendo infondata la critica che in ogni caso verte su valutazioni di fatto.
art. 1665 cod. civ. (comma V)
Richiamato dal ricorrente in connessione con vizi dell'opera; la Corte ha ritenuto la questione di merito propria dell'arbitro e della Corte d'appello, non sindacabile in cassazione salvo profili di diritto ben circoscritti.
art. 823 (vecchio rito) n. 3
Invocato in relazione alla presunta carenza motivazionale del lodo; la Corte ha valutato la motivazione della sentenza di gravame e ha ritenuto che il ricorso di cassazione non abbia dedotto censure valide sulla congruità della motivazione resa dalla Corte d'appello.
art. 83 e art. 365 c.p.c. (procura)
La Corte ha applicato il principio per cui la procura incorporata nell'atto di impugnazione si presume rilasciata anteriormente alla notifica dell'atto che la contiene; pertanto l'eccezione sulla validità della procura risultava infondata.
art. 23 comma 8-bis d.l. 28 ottobre 2020 n.137 e succ. modificazioni
l. 18 dicembre 2020, n.176; D.L. 29 dicembre 2022, n.198 art.8 comma 8
Richiamate le norme che consentivano il trattamento del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale; la Corte ha proceduto ai sensi di tali disposizioni dato che le parti non avevano richiesto discussione orale.
D.P.R. n.115/2002 art. 13 comma 1-quater
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento da parte del ricorrente di un importo aggiuntivo a titolo di contributo unificato, rimettendo all'amministrazione giudiziaria la verifica concreta dell'obbligo.
Massime di principio
- In cassazione contro una sentenza che decide sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale non è consentita la rinnovata valutazione dei fatti decisi dagli arbitri: il sindacato è limitato al controllo di legittimità e alla congruità della motivazione della decisione di gravame.
- Le doglianze che si risolvono in una rivalutazione della prova o dei fatti sono inammissibili in cassazione; le contestazioni sulla valutazione probatoria devono essere sollevate e sviluppate nei gradi anteriori entro i limiti consentiti.
- Se la procura del difensore è incorporata nell'atto di impugnazione, essa si presume rilasciata anteriormente alla notifica e non può essere efficacemente attaccata con riferimento alla sola copia notificata priva di segnature.
- Le eccezioni basate su presunzioni o sulla applicazione di regole probatorie (es. artt. 2721, 2722, 2729 c.c.) impongono, per essere rilevanti in cassazione, che emergano profili di violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione della sentenza di gravame, non una semplice contrapposizione di valutazioni probatorie.
- Nel contestare la motivazione del lodo o della decisione di gravame è necessario indicare con precisione i passaggi decisivi e dimostrare la loro illegittimità o contraddittorietà; censure generiche o riproposizioni del merito rischiano l'inammissibilità.
- Il giudice amministrativo (amministrazione giudiziaria) verifica eventuali ulteriori contributi unificati ex DPR 115/02 quando la Corte ne dà atto; il ricorrente deve valutare il rischio economico di un ricorso inammissibile.
- Quando si impugna un lodo arbitrale è essenziale circoscrivere i motivi di impugnazione a profili di diritto e di motivazione concretamente censurabili e non a meri rilievi di fatto o a richieste di riconsiderazione delle stime o delle valutazioni tecniche effettuate dagli arbitri.
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