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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34505/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti erano stati condannati dal Tribunale di La Spezia, con sentenza del 18/11/2022, alla pena di euro 250 di ammenda ciascuno per il reato previsto dagli artt. 110 e 682-bis c.p. (essersi introdotti, in concorso, oltrepassando a bordo di un'autovettura il varco di accesso senza fermarsi al posto di vigilanza nella base navale della Marina di La Spezia, luogo con accesso vietato per interesse militare). Hanno impugnato denunciando due vizi: (i) insussistenza dell'elemento soggettivo del reato e inosservanza/erronea applicazione degli artt. 192 c.p.p. e 682-bis c.p., con correlato vizio di motivazione; (ii) vizio di motivazione relativo alla mancata o errata concessione della sospensione condizionale della pena dell'ammenda a Pelazza e Baranzelli.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondate le censure sull'affermazione di responsabilità, ma avendo mancato elementi che potessero portare al proscioglimento nel merito ha rilevato d'ufficio la estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Considerata la natura contravvenzionale del fatto e il termine di prescrizione quinquennale (artt. 157 e 161 c.p.), tenuto conto degli atti interruttivi e delle cause di sospensione (decreto di citazione del 17/10/2018; sospensione per rinvio/impedimento difensore per 37 giorni dal 26/03 al 03/05/2019; sospensione per emergenza COVID-19 per 27 giorni dal 14/04 al 11/05/2020), la Corte ha concluso che il reato risultava estinto per prescrizione alla data indicata (prescrizione operante al 29/05/2023). Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Viene richiamata per configurare il concorso di persone nel reato contestato (concorso di persone nel reato).

  • art. 682-bis cod. pen.

    Norma che incrimina l'accesso illegittimo in luoghi militari o l'inosservanza delle prescrizioni di accesso in interesse militare; applicata quale titolo di reato per l'ingresso non autorizzato nella base navale.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti come norma la cui inosservanza avrebbe inciso sulla regolarità del procedimento probatorio; la Corte valuta la non manifesta infondatezza del motivo che invocava tale vizio.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione, anche d'ufficio, di rilevare e dichiarare cause di non punibilità (come la prescrizione) quando il rapporto di impugnazione è valido; qui è stato applicato per dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione e annullare la sentenza senza rinvio.

  • art. 157 cod. pen.

    Disciplinando i termini di prescrizione dei reati, concorre, con l'art. 161, a determinare il termine massimo quinquennale applicato alla contravvenzione contestata.

  • art. 161 cod. pen.

    Insieme all'art. 157 fissa il termine di prescrizione applicabile alla fattispecie contravvenzionale, determinando il termine massimo utilizzato nella valutazione della estinzione per prescrizione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio la prescrizione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. quando il ricorso non è inammissibile per manifesta infondatezza e non sussistono elementi che conducano al proscioglimento nel merito.
  • Per le contravvenzioni il termine di prescrizione va calcolato secondo gli artt. 157 e 161 c.p.; interruzioni e sospensioni (es. atto di citazione, richieste di rinvio, impedimenti del difensore, sospensioni per emergenze come il COVID-19) allungano il periodo utile e devono essere computate con attenzione per stabilire se il reato sia ormai estinto.
  • Quando la prescrizione è intervenuta, la sentenza di condanna viene annullata senza rinvio e il processo non è riaperto sul merito; la pronuncia riguarda una causa di non punibilità e non un accertamento di innocenza.
  • Se il motivo di ricorso relativo a carenza dell'elemento soggettivo non è manifestamente infondato, la Corte può valutare la fondatezza delle censure; tuttavia, in mancanza di elementi idonei a determinare il proscioglimento, la via della declaratoria di prescrizione è percorribile.
  • Per la difesa è fondamentale monitorare i termini di prescrizione sin dall'inizio del procedimento, tener conto di eventuali atti interruttivi e delle sospensioni straordinarie, e valorizzare censure di merito che possano eventualmente condurre al proscioglimento prima che maturi la prescrizione.

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