Sentenza del 15/07/2015 n. 1303 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Redditi di capitale - Utili da partecipazione in società di capitali a ristretta base azionaria - Presunzione di distribuzione ai soci di utili extra bilancio - Solidarietà del socio per i mancati versamenti, da parte della società delle ritenute sugli utili distribuiti extra bilancio - Sussiste ex art. 35, D.p.r. 29.09.1973, n. 602.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima. In presenza di utili extracontabili accertati e di una società a ristretta base azionaria, è valida la presunzione di distribuzione degli utili ai soci. Il socio risponde inoltre in solido con la società per le ritenute sui dividendi non versate, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 602/1973.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettamento a IRPEF degli utili extracontabili di una società di capitali a ristretta base azionaria. Accertata giudizialmente l'esistenza di utili non contabilizzati e la ristrettezza della compagine sociale, l'Amministrazione ha presunto che tali utili fossero stati distribuiti ai soci. Poiché la società, quale sostituto d'imposta, non aveva versato le ritenute sui dividendi, è stata contestata al socio, quale sostituito, la responsabilità solidale per il relativo pagamento.
Norme richiamate
Art. 35, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Responsabilità solidale del sostituito per il pagamento delle ritenute non versate dal sostituto d'imposta.
Il socio, in qualità di sostituito, può essere chiamato a rispondere solidalmente del versamento delle ritenute relative agli utili distribuiti, quando la società sostituto d'imposta non le abbia versate.
Disciplina IRPEF dei redditi di capitale
Gli utili distribuiti ai soci costituiscono redditi di capitale e, se derivano da utili extracontabili di una società a ristretta base azionaria, possono essere attribuiti ai soci mediante presunzione, purché siano previamente accertati gli utili non contabilizzati.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base azionaria, l'accertamento di utili extracontabili può fondare la presunzione della loro distribuzione ai soci, salvo prova contraria idonea.
- La presunzione di distribuzione non opera automaticamente: devono risultare accertati sia gli utili non contabilizzati sia la ristrettezza della compagine sociale.
- Il socio può essere chiamato a rispondere solidalmente delle ritenute sui dividendi non versate dalla società, anche se l'inadempimento materiale è stato commesso dal sostituto d'imposta.
- Per superare la presunzione, il contribuente deve fornire elementi concreti, come la mancata percezione degli utili, l'impiego degli stessi nella società o circostanze incompatibili con la distribuzione.
- La responsabilità del socio riguarda le ritenute relative agli utili ritenuti distribuiti e non implica necessariamente che il socio sia l'autore dell'omesso versamento.
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