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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25941/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Agenzia delle Entrate)

La controversia

A seguito di una verifica fiscale, il PVC del 6 ottobre 2020 contestava alla società l’indebita detrazione di IVA per euro 13.659,00, relativa a prestazioni rese nel 2013 da due società e fatturate nel 2014, ritenute non inerenti, nonché l’indeducibilità ai fini IRES e IRAP di costi per autovetture per euro 32.819,00 e la correlata indetraibilità IVA. L’avviso di accertamento fu impugnato davanti alla CTP di Torino, che accolse parzialmente il ricorso annullando la ripresa IVA: ritenne rilevante l’annullamento, in altro giudizio, dell’accertamento relativo ai costi di competenza 2013 e reputò comunque provata l’inerenza qualitativa delle prestazioni. Confermò invece la ripresa relativa alle autovetture, perché la sola iscrizione nei ruoli degli agenti di commercio non provava l’effettivo svolgimento di tale attività. In appello, la CGT di secondo grado del Piemonte accolse il gravame principale dell’Ufficio e respinse quello incidentale della società: escluse che la sentenza relativa al 2013 potesse incidere sul giudizio, anche perché non definitiva e fondata su profili formali; rilevò inoltre che la società non aveva provato natura e consistenza delle prestazioni, essendo generica la descrizione nelle fatture. La società ha proposto sei motivi di ricorso per cassazione: 1) nullità per violazione degli artt. 100, 112, 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che l’appello dell’Ufficio non avesse colto l’effettiva ratio della decisione di primo grado; 2) ulteriore violazione delle stesse norme, e in particolare dell’art. 112 c.p.c., per asserito travisamento e ampliamento dei motivi dell’appello erariale; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c., per mancata considerazione della documentazione offerta a prova dell’inerenza e della ragionevolezza dell’affidamento delle commesse; 4) violazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., per asserita erronea ripartizione dell’onere probatorio e valutazione delle presunzioni; 5) nullità della sentenza per motivazione asseritamente apodittica e violazione delle norme processuali indicate nel motivo; 6) violazione degli artt. 109 e 164 TUIR e degli artt. 19 e 19-bis1 del d.P.R. n. 633/1972, in relazione al rigetto dell’appello incidentale sulle spese delle autovetture, sostenendo di avere provato l’effettiva attività di agente di commercio.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è infondato: la decisione di primo grado aveva una sola ratio sul rilievo IVA, consistente nell’estendere a tale ripresa l’effetto dell’annullamento relativo ai costi di competenza 2013, e l’Ufficio l’aveva specificamente contestata in appello. Il secondo motivo è inammissibile: la censura sull’interpretazione dell’atto di appello non è stata formulata con la necessaria specificità, poiché la ricorrente non ha selezionato i passaggi rilevanti né indicato i canoni ermeneutici violati; inoltre, la sentenza impugnata aveva escluso l’incidenza della pronuncia relativa al 2013 anche perché basata su questioni formali, profilo non censurato. Il terzo motivo è inammissibile, perché mira a una nuova ricostruzione dei fatti e della documentazione; non ricorre neppure violazione dell’art. 115 c.p.c., non essendo stata denunciata l’utilizzazione di prove introdotte d’ufficio fuori dai poteri del giudice. Il quarto motivo è infondato: grava sulla contribuente provare l’esistenza, la natura, i fatti giustificativi e la concreta destinazione imprenditoriale delle spese ai fini della detrazione IVA; la ricorrente non ha dimostrato che il ragionamento presuntivo del giudice di merito violasse i requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma ha proposto una diversa lettura dei fatti. Il quinto motivo è infondato: la CGT-2 ha indicato più elementi a fondamento della mancata prova dell’inerenza, ossia genericità delle fatture, intreccio di ruoli e partecipazioni tra committente ed esecutore e coincidenza delle persone coinvolte nell’affidamento e nell’esecuzione degli incarichi; la motivazione supera quindi il minimo costituzionale. Il sesto motivo è inammissibile, perché non si confronta con la ratio della sentenza impugnata e sollecita una rivalutazione dei fatti. La società è stata condannata a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 19 del d.P.R. n. 633/1972

    L’art. 19 cit., invero, richiede la prova della connessione degli acquisti con le finalità imprenditoriali e, quindi, dell’inerenza ai fini della detrazione della suddetta imposta.

    La detrazione IVA presuppone che gli acquisti siano connessi alle finalità imprenditoriali; la prova dell’inerenza grava sul contribuente.

  • art. 2697 c.c.

    Anche in materia di IVA è onere del contribuente dimostrare, ai fini della richiesta di detrazione/deduzione delle spese sostenute, che le operazioni passive sono state effettuate in stretta connessione con le finalità imprenditoriali.

    Il contribuente che richiede la detrazione deve provare i fatti costitutivi del diritto, inclusa la connessione delle operazioni passive con l’attività d’impresa.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    La deduzione del vizio di falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma, cod. civ., suppone allora un’attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito - assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato - risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza.

    La falsa applicazione delle norme sulle presunzioni va denunciata indicando puntualmente perché il ragionamento presuntivo del giudice di merito, assunto nei termini in cui è stato formulato, non rispetti i requisiti di gravità, precisione o concordanza; non basta proporre una diversa ricostruzione dei fatti o un’inferenza alternativa.

  • art. 115 c.p.c.

    Per dedurre la violazione della citata norma occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta dall’art. 2697 c.c., abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli.

    La violazione dell’art. 115 c.p.c. non ricorre per il solo fatto che il giudice attribuisca diverso peso alle prove di parte; occorre denunciare che abbia fondato la decisione su prove acquisite d’ufficio fuori dai poteri riconosciutigli.

  • art. 366 c.p.c.

    Nella specie, la doglianza deve essere dichiarata inammissibile, non essendo stata formulata con la specificità richiesta dall’art. 366 c.p.c., in quanto la ricorrente si è limitata a trascrivere le pagine nove e dieci dell’atto di appello erariale, ma non ha selezionato le parti del primo motivo di appello rilevanti ai fini dell’accoglimento del motivo di ricorso e, soprattutto, non ha indicato i canoni ermeneutici che in concreto sarebbero stati violati dalla CTR nell’interpretare il suddetto motivo di appello.

    Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico i passaggi dell’atto processuale rilevanti per la censura e i criteri interpretativi che si assumono violati; la mera trascrizione di ampie parti dell’atto non soddisfa tale onere.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    In definitiva, l’interpretazione della domanda giudiziale (e dei motivi di appello) è riservata al giudice del merito e può essere censurata in sede di legittimità solo quando risulti travisato il suo contenuto.

    L’interpretazione della domanda e dei motivi di appello è riservata al giudice di merito; in cassazione può essere censurata nei limiti del vizio processuale quando ne sia stato travisato il contenuto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    In questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e ci si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. (falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma, cod. civ.).

    Il motivo per violazione o falsa applicazione di legge non consente di ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle inferenze probatorie; la critica deve riguardare l’erronea sussunzione del ragionamento presuntivo nella norma.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie che ne compromettono l’esistenza o la comprensibilità costituzionalmente necessaria; non consente di censurare la mera insufficienza o contraddittorietà non radicale.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002

    Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto integrale del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini della detrazione IVA, il contribuente deve provare l’esistenza e la natura della spesa, i relativi fatti giustificativi e la concreta destinazione dell’acquisto alla produzione, dimostrando la connessione con le finalità imprenditoriali.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. non è configurabile per la sola diversa valutazione delle prove di parte: occorre denunciare che il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti e acquisite d’ufficio fuori dai poteri attribuitigli.
  • La censura di falsa applicazione delle norme sulle presunzioni deve individuare il ragionamento presuntivo seguito dal giudice e spiegare puntualmente perché non rispetti gravità, precisione o concordanza; la mera proposta di una diversa lettura degli indizi sollecita una rivalutazione del fatto non consentita in cassazione.
  • L’interpretazione della domanda giudiziale e dei motivi di appello è riservata al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione, per vizio processuale, quando ne sia stato travisato il contenuto; la censura deve individuare specificamente i passaggi rilevanti e i criteri ermeneutici asseritamente violati.
  • La motivazione della sentenza supera il minimo costituzionale quando rende percepibile il percorso decisionale attraverso l’indicazione degli elementi posti a fondamento della conclusione; non sono sufficienti a integrare nullità le sole doglianze di insufficienza o di diversa valutazione delle risultanze processuali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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