Sentenza del 13/05/2015 n. 9712 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Brescia relativa a un avviso di rettifica IVA per l'anno 1996. L'Amministrazione contestava la detrazione dell'IVA risultante da fatture ritenute riferibili a operazioni inesistenti e a società cartiere, sostenendo che la contribuente non avesse dimostrato la correttezza delle detrazioni e che spettasse all'Ufficio provare soltanto gli elementi presuntivi dell'inesistenza delle operazioni. Sono state inoltre dedotte violazioni dell'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente, poiché l'avviso era stato emesso prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni dal processo verbale di constatazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto illegittimo l'avviso perché emesso prima della scadenza del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, senza che l'Ufficio avesse dimostrato specifiche ragioni di urgenza. La mera imminenza della scadenza del termine decadenziale per l'accertamento, quando dipende da inerzia o negligenza dell'Amministrazione, non costituisce di per sé una valida ragione d'urgenza. Poiché la nullità dell'avviso per violazione del termine dilatorio era sufficiente a definire la controversia, gli ulteriori motivi relativi alla detrazione IVA e alla prova della consapevolezza della contribuente sono stati dichiarati assorbiti. Le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, Statuto dei diritti del contribuente
Il termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento decorre dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni.
La violazione del termine comporta, di regola, l'illegittimità dell'avviso emesso ante tempus, salvo che l'Amministrazione dimostri specifiche ragioni di urgenza riferite alla concreta situazione tributaria. La sola imminente scadenza del termine decadenziale per l'accertamento non è sufficiente, soprattutto quando dipende da inerzia o negligenza dell'Ufficio.
Codice civile, art. 2697
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
La questione relativa alla ripartizione dell'onere della prova in materia di detrazioni IVA per operazioni inesistenti non è stata esaminata nel merito, perché il ricorso è stato deciso sulla base della violazione del termine dilatorio.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1
La detrazione dell'IVA è ammessa per l'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa.
L'Agenzia invocava la norma per contestare la detraibilità dell'IVA relativa a fatture riferite a operazioni inesistenti; la Corte non ha deciso tale profilo, ritenendolo assorbito.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, comma 3
Richiamato dall'Agenzia in relazione alla disciplina delle variazioni dell'imponibile o dell'imposta, ma non esaminato dalla Corte perché assorbito dall'accoglimento della censura relativa all'art. 12, comma 7, dello Statuto.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 1
Individua il termine decadenziale entro il quale l'Amministrazione deve notificare l'accertamento IVA. La sua imminente scadenza non giustifica automaticamente l'emissione anticipata dell'avviso prima del decorso dei sessanta giorni.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento è preceduto da accessi, ispezioni o verifiche conclusi con un processo verbale, il contribuente deve normalmente disporre di sessanta giorni per presentare osservazioni prima dell'emissione dell'atto.
- L'emissione dell'avviso prima della scadenza del termine dilatorio determina l'illegittimità dell'atto, salvo che l'Amministrazione dimostri concretamente specifiche ragioni di urgenza.
- La mera prossimità della scadenza del termine decadenziale dell'accertamento non costituisce, da sola, una valida ragione d'urgenza; l'Ufficio deve organizzare tempestivamente la propria attività.
- Le ragioni d'urgenza devono essere concrete, specifiche e collegate al rapporto tributario controverso, come circostanze imprevedibili che abbiano ritardato incolpevolmente l'accertamento o rischi effettivi per la riscossione.
- Se l'avviso è illegittimo per violazione del termine dilatorio, il giudice può definire la controversia senza esaminare le contestazioni di merito relative alle operazioni inesistenti o all'onere della prova.
- La motivazione dell'urgenza nell'avviso non è l'unico elemento decisivo: ciò che conta è l'effettiva esistenza e dimostrabilità dell'urgenza al momento dell'emissione.
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