Sentenza n. 9728/2026 - Roma, Sezione 2
Ricorso per annullamento e/o per la condanna al risarcimento ai sensi degli artt. 29 e/o 30 d.lgs. 104/2010 e ss.mm. e ii. in relazione all’Avviso dell’esercizio del diritto di prelazione all’acquisto dell’appartamento / Comunicazione ai sensi del punto 1.4. “Procedura per l’acquisto” della Deliberazione n. 62/2024, notificato al ricorrente in data 13 novembre 2024 e conseguente all’adozione della Deliberazione n. 62 del 27.09.2024 avente ad oggetto “Alienazione degli appartamenti in uso di proprietà della Città Metropolitana di Roma Capitale, siti nel comprensorio immobiliare di Via Trionfale 8891/Via Chiarugi 15”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso di esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto dell'appartamento, con determinazione del prezzo di vendita, e presupposta deliberazione di autorizzazione alla dismissione
Esito
Favorevole al resistente (ente proprietario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, conduttore di un immobile di proprietà della Città Metropolitana di Roma Capitale destinato all'alienazione, ha impugnato l'avviso notificatogli il 13 novembre 2024, nonché la presupposta deliberazione di approvazione della procedura di dismissione e del prezzo di vendita determinato sulla base della stima dell'Agenzia delle Entrate. Ha dedotto la violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, uguaglianza e parità di trattamento, sostenendo che il prezzo fosse fondato su circostanze non veritiere e che immobili identici fossero stati valutati diversamente. Ha chiesto l'annullamento, l'accertamento del corretto prezzo di mercato anche mediante CTU, la vendita dell'immobile a un prezzo inferiore o di altro immobile equivalente, nonché il risarcimento in forma specifica o per equivalente, incluso il danno da perdita di chance. L'Amministrazione ha eccepito l'irricevibilità e l'inammissibilità del ricorso e ne ha chiesto il rigetto. Il ricorrente aveva ricevuto l'avviso il 13 novembre 2024, aveva richiesto accesso agli atti il 6 dicembre 2024 e non aveva esercitato il diritto di prelazione entro il termine di trenta giorni, né successivamente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato in parte irricevibile e in parte infondato il ricorso. La domanda di annullamento è stata ritenuta tardiva perché proposta con notificazione del 12 marzo 2025, oltre il termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla piena conoscenza dell'avviso, ricevuto il 13 novembre 2024. La piena conoscenza non richiede l'acquisizione integrale del provvedimento e delle relative motivazioni, ma la percezione della sua esistenza e degli elementi essenziali che ne rendono evidente la lesività; la successiva acquisizione documentale avrebbe potuto essere fatta valere mediante motivi aggiunti. Il TAR ha inoltre rilevato l'improcedibilità della domanda di annullamento in relazione alla mancata impugnazione di atti successivi e confermativi del prezzo, tra cui il diniego della sospensione dei termini e la successiva conferma della stima da parte dell'Agenzia delle Entrate. Sono state respinte anche le domande di accertamento del corretto prezzo e di condanna alla vendita a condizioni diverse, senza necessità di esaminare specificamente la loro ritualità e ammissibilità. La domanda risarcitoria per perdita di chance è stata respinta perché il ricorrente non aveva esercitato la prelazione e quindi non aveva partecipato alla procedura, con conseguente assenza di una possibilità qualificata di conseguire il bene. In ogni caso, non sono stati provati gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana, né l'illegittimità dell'azione amministrativa. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
L'azione di annullamento deve essere proposta entro il termine decadenziale previsto dal codice del processo amministrativo.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria proposta in relazione all'attività amministrativa è stata esaminata secondo i presupposti della responsabilità della pubblica amministrazione.
art. 41, comma 2, c.p.a.
La "piena conoscenza" ... non può essere intesa quale conoscenza integrale del provvedimento ... basta la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente l'immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell'interessato.
Il termine per impugnare decorre dalla conoscenza dell'atto nei suoi elementi essenziali e della sua lesività, senza necessità di conoscere integralmente motivazione e documentazione sottostante.
art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.
Il metodo acquisitivo non opera pienamente nell'azione risarcitoria, nella quale il danneggiato deve provare gli elementi costitutivi della responsabilità.
art. 2043 c.c.
Il risarcimento richiede la prova di condotta, evento, nesso causale, danno contra ius e non iure ed elemento psicologico del dolo o della colpa dell'amministrazione.
art. 3 d.l. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito nella l. 22 dicembre 1990, n. 403
È richiamato quale base normativa della procedura di alienazione degli immobili pubblici con priorità per la vendita ai conduttori in possesso dei requisiti.
art. 3, comma 109, l. 23 dicembre 1996, n. 662
È richiamato, insieme all'art. 3 del d.l. n. 310/1990, quale disciplina della procedura di dismissione e della priorità accordata ai conduttori.
Massime di principio
- La determinazione del prezzo e delle altre condizioni di una proposta di vendita relativa alla dismissione di un bene appartenente al patrimonio disponibile di un ente pubblico costituisce esercizio di discrezionalità tecnica; l'aspirante acquirente vanta un interesse legittimo alla corretta conformazione della proposta e la controversia rientra nella giurisdizione amministrativa.
- Il termine decadenziale per l'azione di annullamento decorre dalla conoscenza dell'esistenza dell'atto e dei suoi elementi essenziali, quando sia percepibile la lesività concreta e immediata, e non dalla conoscenza integrale della motivazione o degli atti istruttori sottostanti. L'acquisizione successiva della documentazione non sospende il termine, ferma la possibilità di proporre motivi aggiunti.
- La mancata impugnazione di successivi provvedimenti confermativi della determinazione contestata può determinare l'improcedibilità della domanda di annullamento degli atti anteriori, quando i nuovi atti non siano stati ritualmente impugnati.
- La perdita di chance è risarcibile soltanto se il privato dimostra una possibilità qualificata, concreta e probabile di conseguire il risultato favorevole, oltre al nesso causale con l'illegittima condotta amministrativa; tale possibilità non è configurabile quando l'interessato non abbia partecipato alla procedura mediante l'esercizio della facoltà di prelazione.
- Nella domanda risarcitoria contro la pubblica amministrazione opera pienamente il principio dispositivo: il danneggiato deve provare tutti gli elementi della responsabilità aquiliana, senza poter invocare il metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento per colmare l'assenza di prova.
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