Cassazione Penale, Sentenza n. 13110/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello deducendo principalmente l'intervenuta prescrizione del reato di ricettazione (capo B). Ha sostenuto che l'assegno oggetto della vicenda risultava rubato nel settembre 2010 e che non è stata provata la data in cui egli avrebbe ricevuto o acquistato il titolo; perciò, in applicazione del principio del favor rei, il momento di consumazione della ricettazione va collocato in prossimità del reato presupposto, con conseguente maturazione del termine di prescrizione decennale già prima della sentenza d'appello. Ha inoltre contestato la valutazione di attendibilità della persona offesa Vecchi Mario e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (assorbente) e ha accolto il ricorso: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. La Corte ha applicato il principio secondo cui, in mancanza di prova certa della data di acquisizione del bene illecito, il momento consumativo della ricettazione va posto in prossimità della consumazione del reato presupposto; calcolato il termine decennale, la prescrizione era già maturata (settembre 2020, o comunque entro maggio 2021 se conteggiata la sospensione), anteriormente alla pronuncia d'appello del 3/2/2022. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020
Autorizza la trattazione con contraddittorio cartolare; la procedura nel caso è stata svolta ai sensi di tale norma.
artt. 157, 158 e 161 cod. pen.
Richiamate in relazione alla prescrizione del reato e al suo computo/sospensione; la Corte le applica per valutare la maturazione della prescrizione e gli effetti dei periodi di sospensione/interruzione.
art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione anche con un unico motivo volto a denunciare l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione; la Corte afferma l'ammissibilità di tale doglianza.
Massime di principio
- Se la data di acquisizione di un bene provento di reato non è provata, il momento consumativo della ricettazione va collocato, per il favor rei, in prossimità della data del reato presupposto.
- Se la prescrizione si è già perfezionata prima della pronuncia impugnata, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.
- È ammissibile proporre in Cassazione, anche con unico motivo, la doglianza dell'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; tale motivo può essere assorbente.
- Nel calcolo dei termini di prescrizione occorre considerare eventuali sospensioni o proroghe processuali, ma se la prescrizione è comunque maturata anteriormente alla sentenza d'appello il giudizio di merito deve dichiarare l'estinzione.
- La valutazione di attendibilità della persona offesa deve essere adeguatamente motivata: carenze nella motivazione possono essere oggetto di censura, ma divengono irrilevanti se la questione della prescrizione è decisiva.
- In casi analoghi, la difesa dovrebbe puntare a dimostrare l'assenza di elementi temporali probanti circa l'acquisto/possesso del bene illecito per ottenere l'applicazione del favor rei e la declaratoria di prescrizione.
Testo integrale
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