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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10955/2022 del 25/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Galluccio era stato condannato con sentenza irrevocabile (Corte d'appello di Venezia 29/1/2008). L'estratto contumaciale della sentenza era stato notificato il 20/2/2008 a mezzo raccomandata consegnata al portiere dello stabile dove aveva eletto domicilio; non era stata effettuata una ulteriore comunicazione dell'avvenuta consegna a persona diversa dal destinatario. Galluccio ha quindi contestato la regolarità della notifica e ha chiesto, tramite incidente di esecuzione, la dichiarazione di non esecutività della sentenza. In appello/tribunale dell'esecuzione l'istanza era stata respinta perché, secondo l'art. 7 legge n. 890/1982 vigente ratione temporis, la consegna al portiere era sufficiente e la comunicazione dell'avvenuta consegna a persona diversa era stata introdotta solo dalla novella (art. 36, comma 2-quater, d.l. n. 248/2007, conv. legge n. 31/2008) applicabile alle notifiche effettuate a partire dal 29/2/2008; inoltre, per escludere il decorso del termine di impugnazione doveva essere provato che il destinatario non aveva avuto conoscenza dell'atto, prova che non è stata fornita da Galluccio. In Cassazione il ricorrente ha dedotto violazione di legge attinente alla notifica e alla sua regolarità.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato la regolarità della notifica effettuata il 20/2/2008 al portiere secondo l'art. 7 previgente; ha applicato la disciplina transitoria che ha limitato l'effetto della novella entrata in vigore il 29/2/2008, e ha rilevato che non sussiste prova che il ricorrente non abbia avuto conoscenza dell'atto. È stato inoltre osservato che il ricorrente venne a conoscenza della condanna al momento della notifica del provvedimento di cumulo e avrebbe dovuto, nei termini di legge, chiedere la restituzione per proporre tempestivamente impugnazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 7, legge n. 890/1982

    Alla data della prima notifica (20/2/2008) l'art. 7 consentiva la consegna a un familiare convivente, persona addetta alla casa o al servizio, al portiere o a persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo; non richiedeva la successiva comunicazione dell'avvenuta consegna a persona diversa dal destinatario.

  • art. 36, comma 2-quater, d.l. n. 248/2007, conv. con modificazioni dalla legge n. 31/2008

    Ha introdotto, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione (29/2/2008), l'obbligo di comunicare l'avvenuta consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario per le notifiche effettuate a partire da quella data.

  • comma 2-quinquies, d.l. n. 248/2007

    Disciplina transitoria: le notifiche effettuate secondo l'art. 7 prima dell'entrata in vigore della conversione non fanno decorrere i termini di impugnazione solo se è provato che il destinatario non ne ha avuto conoscenza; quindi la mancata comunicazione non comporta automaticamente l'irregolarità se non provato il mancato ricevimento/conoscenza.

  • art. 175 c.p.p.

    Regola i termini per la restituzione in termine (restitutio in integrum) e la proposizione dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto che, venuto a conoscenza della condanna all'atto del provvedimento di cumulo, il ricorrente avrebbe dovuto chiedere la restituzione nei termini per esercitare i rimedi.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha articolato il motivo di impugnazione ai sensi di questa disposizione (inosservanza o erronea applicazione della legge penale).

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limitazione della motivazione in cassazione: la Corte ha indicato di avere motivato nei limiti strettamente necessari, ai sensi di questa disposizione, data la semplicità della questione.

Massime di principio

  • La consegna di una raccomandata al portiere è valida ai sensi dell'art. 7 legge n. 890/1982 se effettuata prima dell'entrata in vigore della modifica normativa del 29/2/2008.
  • L'obbligo di ulteriore comunicazione dell'avvenuta consegna a persona diversa dal destinatario è operativo solo per le notifiche effettuate a partire dal 29/2/2008, per effetto della disciplina di modifica e della sua decorrenza.
  • In presenza di notifiche effettuate prima della decorrenza della novella, la mancata comunicazione non annulla automaticamente il decorso dei termini di impugnazione: il ricorrente deve provare di non aver avuto conoscenza dell'atto.
  • Se si viene a conoscenza tardivamente di una sentenza negativa (ad es. tramite provvedimento di cumulo), è necessario chiedere tempestivamente la restituzione in termini per poter proporre impugnazione; l'inerzia comporta la perdita del rimedio.
  • In contestazioni sulla regolarità della notifica l'onere della prova grava sul ricorrente che afferma di non aver avuto conoscenza: elementi come data di notifica, destinatario indicato, firma del ricevente e modalità di spedizione sono rilevanti e devono essere documentati.
  • In sede di cassazione i motivi devono riguardare violazioni di legge o vizi formali previsti dall'art. 606 c.p.p.; questioni prettamente di fatto o valutazioni probatorie compiute dal giudice di merito sono difficilmente riformabili.

Testo integrale

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