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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21444/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva ottenuto un contributo in conto capitale ex l. n. 488/1992, erogato in parte previa polizza fideiussoria. Prima della scadenza del termine previsto per l'ultimazione del programma industriale, la società aveva comunicato la rinuncia al contributo e poi aveva restituito la somma ricevuta. Il Ministero, nel revocare il decreto di concessione, aveva però richiesto la restituzione della quota erogata con rivalutazione ISTAT e interessi legali, ritenendo la rinuncia incompatibile con la disciplina delle agevolazioni. La Corte d'appello aveva invece qualificato la vicenda come ipotesi residuale di recupero delle somme, con applicazione dei soli interessi legali. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 8, comma 6, del DM 20 ottobre 1995 n. 527, dell'art. 87 TFUE e degli artt. 1175 e 1375 c.c., sostenendo che la rinuncia dell'impresa beneficiaria, intervenuta prima del termine di ultimazione del programma, integra un'inadempienza all'obbligo di realizzare il programma industriale e non una mera facoltà neutra, con conseguente legittimità della rivalutazione della somma erogata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto che la rinuncia al contributo, intervenuta prima del decorso del termine di 48 mesi previsto per l'ultimazione del programma industriale, costituisca una forma di inadempienza dell'impresa beneficiaria, perché viola l'obbligo di destinare le somme pubbliche alla realizzazione del programma agevolato e frustra le finalità pubbliche del finanziamento. Di conseguenza, la fattispecie rientra nell'ambito dell'art. 6, comma 6, del DM n. 527/1995, che per i casi di revoca o altre inadempienze dell'impresa prevede rivalutazione ISTAT e interessi legali. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 6, DM 20 ottobre 1995 n. 527

    La rinuncia ingiustificata al contributo, quando intervenga prima della scadenza del termine per realizzare il programma, integra un'inadempienza dell'impresa beneficiaria e non esclude la rivalutazione della somma erogata nei casi di recupero connessi a revoca o altre inadempienze.

  • art. 8, comma 1, DM 20 ottobre 1995 n. 527

    I contributi sono revocati se il programma non è ultimato entro il termine previsto; la disciplina del recupero va letta in connessione con l'obbligo di esecuzione del programma industriale.

  • art. 2, DM 20 ottobre 1995 n. 527

    L'impresa ha l'obbligo di realizzare il programma industriale posto a base della concessione del contributo.

  • art. 87 TFUE

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza svolgimento argomentativo autonomo nella decisione.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza autonoma specificazione nella ratio decidendi.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza autonoma specificazione nella ratio decidendi.

Massime di principio

  • Nel sistema delle agevolazioni pubbliche finalizzate allo sviluppo di iniziative produttive, la concessione ed erogazione del contributo comporta per l'impresa beneficiaria un obbligo di realizzazione del programma finanziato; la successiva rinuncia al beneficio non elimina tale obbligo se interviene prima della scadenza del termine previsto per l'ultimazione.
  • La rinuncia ingiustificata al contributo, quando frustri la destinazione pubblicistica delle somme già erogate, non è una fattispecie neutra o meramente facoltativa, ma può costituire un'inadempienza dell'impresa beneficiaria.
  • Nei casi di recupero di somme erogate per revoca o altre inadempienze dell'impresa, la disciplina speciale può imporre la rivalutazione ISTAT oltre agli interessi legali; il regime dei soli interessi legali opera solo nei casi residuali espressamente previsti dalla normativa.
  • Ai fini della qualificazione della pretesa di restituzione delle agevolazioni, occorre guardare alla concreta causa della revoca o del recupero e alla funzione pubblica del finanziamento, non alla sola formale qualificazione della rinuncia da parte del beneficiario.

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